Art. 5. 
                          Monete metalliche 
  1.  La  coniazione  delle  monete  metalliche  e'  effettuata   con
l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio,  ai
sensi dell'articolo 105A, paragrafo 2, del trattato. 
  2. La coniazione e l'emissione delle monete metalliche in Euro sono
effettuate  nel  rispetto  delle  misure   adottate   dal   Consiglio
dell'Unione europea a norma degli articoli 105A, paragrafo 2, e 109L,
paragrafo 4, del trattato. 
  3.  Il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  30  luglio  1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29  ottobre  1983,  e'
modificato in coerenza con quanto previsto nel presente articolo. 
 
           Note all'art. 5:
            -    L'art.    105A,  paragrafo   2,   e   l'art.   109L,
          paragrafo    4,    del  trattato,  cosi',  rispettivamente,
          dispongono:
            "2.    Gli   Stati   membri    possono   coniare   monete
          metalliche    con  l'approvazione  della  BCE  per   quanto
          riguarda  il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in
          conformita' della procedura  di  cui  all'art.    189C    e
          previa   consultazione   della BCE,  puo'  adottare  misure
          e armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche
          di tutte  le  monete      metalliche    destinate      alla
          circolazione,   nella   misura necessaria, per agevolare la
          loro circolazione nella Comunita'".
            "4. Alla data di inizio della terza fase,  il  Consiglio,
          deliberando  all'unanimita'    degli  Stati    membri senza
          deroga,  su    proposta  della  Commissione      e   previa
          consultazione   della BCE,  adotta  i tassi  di conversione
          ai  quali  le rispettive   monete   sono   irrevocabilmente
          vincolate  e  il  tasso irrevocabilmente   fissato al quale
          l'ECU viene a sostituirsi a queste  valute, e sara'  quindi
          valuta    a  pieno  diritto.   Questa misura di per se' non
          modifica  il  valore  esterno   dell'ECU.   Il   Consiglio,
          deliberando  con la stessa procedura, prende anche le altre
          misure  necessarie per   la rapida   introduzione  dell'ECU
          come moneta unica di quegli Stati membri".
            -  Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1983,
          pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale    del   29   ottobre
          1983,   n.  298,  reca "Regolamento per  la fabbricazione e
          l'emissione  delle  monete   e dei biglietti a debito dello
          Stato".