Art. 6. Strumenti di politica monetaria e operazioni della Banca 1. Le attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, e all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, sono esercitate dal Governatore della Banca d'Italia fino alla data indicata nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 2 dell'articolo 11; successivamente le attribuzioni stesse sono esercitate ai sensi del capo IV dello statuto del SEBC. 2. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia puo' compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso. Sono abrogati gli articoli 26, 27, 60, 62, 121, 124, lettere e) e g), 125, 128 e 131 del testo unico. 3. I titoli o le altre attivita' ricevibili dalla Banca d'Italia a garanzia o in contropartita delle operazioni da essa poste in essere nell'assolvimento dei compiti del SEBC sono determinati secondo le disposizioni adottate in applicazione dello statuto del SEBC. Sono abrogati l'articolo 29 del testo unico, l'articolo unico della legge 6 dicembre 1965, n. 1380, l'articolo 148 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le altre disposizioni che prevedono la stanziabilita' di determinate specie di titoli in anticipazione presso la Banca d'Italia. 4. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di determinazione delle norme e condizioni per le operazioni della Banca e di nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero sono esercitate nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla BCE in applicazione di esso. 5. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, la Banca d'Italia puo' compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonche', nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale.
Note all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, il cui titolo e' "Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni": "Art. 1. - Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia sono disposte, in relazione alle esigenze di controllo della liquidita' del mercato, dal Governatore della Banca d'Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - Il testo dell'art. 10 della gia' citata legge n. 483/1993, e' il seguente: "Art. 10. - 1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia puo' disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi. 2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non puo' eccedere il 17,5 per cento della raccolta. 3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa: a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva; b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2; c) le modalita' di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate; d) le penalita' da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali. 4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonche' delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non puo' comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto. 5. La Banca d'Italia puo' prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria. 6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. 7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo". .