Art. 6. 
      Strumenti di politica monetaria e operazioni della Banca 
  1. Le attribuzioni di cui all'articolo 1  della  legge  7  febbraio
1992, n. 82, e all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n.  483,
sono esercitate dal Governatore della Banca d'Italia fino  alla  data
indicata nel decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione  economica  di  cui  al  comma  2  dell'articolo   11;
successivamente le attribuzioni stesse sono esercitate ai  sensi  del
capo IV dello statuto del SEBC. 
  2. Per il perseguimento degli obiettivi e per  lo  svolgimento  dei
compiti propri del SEBC la Banca d'Italia  puo'  compiere  tutti  gli
atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel  rispetto
delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso. Sono  abrogati
gli articoli 26, 27, 60, 62, 121, 124, lettere e) e g),  125,  128  e
131 del testo unico. 
  3. I titoli o le altre attivita' ricevibili dalla Banca d'Italia  a
garanzia o in contropartita delle operazioni da essa poste in  essere
nell'assolvimento dei compiti del SEBC sono  determinati  secondo  le
disposizioni adottate in applicazione dello statuto  del  SEBC.  Sono
abrogati l'articolo 29 del testo unico, l'articolo unico della  legge
6 dicembre 1965, n. 1380, l'articolo 148 del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, e le  altre  disposizioni  che  prevedono  la
stanziabilita' di  determinate  specie  di  titoli  in  anticipazione
presso la Banca d'Italia. 
  4. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia  in
materia di determinazione delle norme e condizioni per le  operazioni
della Banca e di nomina dei corrispondenti della Banca all'interno  e
all'estero sono esercitate nel rispetto  dello  statuto  del  SEBC  e
delle disposizioni stabilite dalla BCE in applicazione di esso. 
  5. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo,  la  Banca
d'Italia puo'  compiere  tutti  gli  atti  e  le  operazioni  che  le
consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti  ad
essa attribuiti, nonche', nel rispetto di eventuali limiti  derivanti
dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC,  alla  gestione
del patrimonio e all'amministrazione del personale. 
 
           Note all'art. 6:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  della  legge 7
          febbraio 1992, n.  82,  il cui  titolo e'    "Modificazioni
          alle  procedure stabilite  dal testo  unico sugli  istituti
          di    emissione  e    sulla circolazione   dei biglietti di
          banca, approvato con   regio decreto 28 aprile    1910,  n.
          204,   in  materia di  variazioni  del  tasso  ufficiale di
          sconto  e dell'interesse sulle anticipazioni":
            "Art. 1. -   Le variazioni  alla  ragione  normale  dello
          sconto  e  alla misura  dell'interesse  sulle anticipazioni
          in  conto  corrente e  a scadenza fissa presso    la  Banca
          d'Italia  sono    disposte, in relazione alle  esigenze  di
          controllo     della    liquidita'    del    mercato,    dal
          Governatore    della    Banca    d'Italia    con    proprio
          provvedimento,   da pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana".
            -  Il  testo  dell'art.  10  della   gia' citata legge n.
          483/1993, e' il seguente:
            "Art. 10. -   1. A fini di  regolazione  monetaria,    la
          Banca  d'Italia  puo'  disporre    che gli enti   creditizi
          costituiscano, a  fronte della raccolta    effettuata,  una
          riserva   mediante  versamento di  contante presso la Banca
          stessa. Resta comunque esclusa   da  qualsiasi  obbligo  di
          riserva        la    raccolta      effettuata    attraverso
          l'emissione   di obbligazioni  e  certificati  di  deposito
          aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi.
            2.  L'ammontare  della  riserva  prevista dal comma 1 non
          puo' eccedere il 17,5 per cento della raccolta.
            3. Con  provvedimento  di  carattere  generale  la  Banca
          d'Italia fissa:
            a)    gli     aggregati   da     considerare   ai    fini
          dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;
            b)  la misura   delle aliquote,   per   il  computo    di
          riserva,  anche differenziabile per  tipologie di raccolta,
          fermo  restante il limite complessivo previsto dal comma 2;
            c)  le    modalita' di   assolvimento dell'obbligo e   di
          movimentazione delle somme depositate;
            d) le   penalita' da   applicare  per    le  inadempienze
          all'obbligo  di  versamento,    entro    una  misura    non
          eccedente  il tasso  base  sulle anticipazioni  a  scadenza
          fissa maggiorato di 10 punti percentuali.
            4.    Sulle    somme   depositate   la   Banca   d'Italia
          corrisponde   una remunerazione determinata    dalla  Banca
          stessa,  con  provvedimento di carattere  generale, tenendo
          conto del  livello medio   dei tassi   di  compenso  pagati
          sulla raccolta,  nonche' delle aliquote determinate a norma
          del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile
          per  le  diverse  tipologie  di raccolta, non puo' comunque
          eccedere il tasso ufficiale di sconto.
            5.  La  Banca    d'Italia  puo'  prevedere  lo   svincolo
          parziale  o totale delle  somme  depositate  per  gli  enti
          creditizi  sottoposti   alla procedura  di  amministrazione
          straordinaria.
            6.    Per l'inosservanza   delle disposizioni  generali o
          particolari impartite dalla  Banca d'Italia  in  attuazione
          del  presente  articolo,  si applicano gli articoli 33 e 34
          del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.
            7.  Le disposizioni  emanate  dalla Banca   d'Italia   in
          materia    di  riserva obbligatoria ai sensi dell'art.  32,
          primo comma, lettera f),  del    regio    decreto-legge  12
          marzo    1936,   n. 375,   convertito,   con modificazioni,
          dalla  legge  7   marzo 1938,   n.   141,   e    successive
          modificazioni,   continuano  ad applicarsi  fino  a  quando
          non  siano modificate o sostituite  in  applicazione  delle
          previsioni del presente articolo". .