Art. 7. 
                          Riserve ufficiali 
  1. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle norme di legge in
materia  valutaria,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "La Banca d'Italia trasferisce alla Banca  centrale  europea
attivita' di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30  dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea". 
  2. L'articolo 4, comma 2, del testo unico delle norme di  legge  in
materia  valutaria,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 148 del 1988, e' sostituito dal seguente: 
  " 2. La Banca d'Italia  provvede  in  ordine  alla  gestione  delle
riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo  31
dello statuto del Sistema europeo di banche centrali  e  della  Banca
centrale europea". 
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il  testo  dell'art.  4,  commi 1 e 2, del testo unico
          delle norme di legge in  materia valutaria, approvato   con
          D.P.R.  31 marzo  1988, n.  148, a seguito  delle modifiche
          introdotte dal  presente articolo, e' il seguente:
            "Art. 4  (Soggetti  abilitati  ad  effettuare  operazioni
          valutarie  e in cambi). -  1. L'Ufficio italiano dei  cambi
          e la Banca    d'Italia  sono  istituzionalmente  abilitati,
          sulla  base  delle    competenze  attribuite  dalle vigenti
          disposizioni,  a operare in cambi    in  contropartita  con
          residenti    e    non   residenti.   La   Banca    d'Italia
          effettua  anche operazioni  valutarie.  La  Banca  d'Italia
          trasferisce  alla  Banca centrale  europea   attivita'   di
          riserva,    secondo    quanto   previsto dall'art. 30 dello
          statuto del Sistema europeo di   banche  centrali  e  dalla
          Banca centrale europea.
            2.  La  Banca  d'Italia  provvede in ordine alla gestione
          delle riserve ufficiali, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dall'art.  31  dello  statuto  del   Sistema   europeo   di
          banche centrali  e  della  Banca  centrale europea".