Art. 7. Riserve ufficiali 1. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea". 2. L'articolo 4, comma 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, e' sostituito dal seguente: " 2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea".
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, a seguito delle modifiche introdotte dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 4 (Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi). - 1. L'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva, secondo quanto previsto dall'art. 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e dalla Banca centrale europea. 2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea".