Art. 8. Bilancio, rendiconti e altre previsioni in materia finanziaria 1. Nella redazione del proprio bilancio la Banca d'Italia puo' uniformare, anche in deroga alle norme vigenti, i criteri di rilevazione e di redazione alle disposizioni adottate dalla BCE ai sensi dell'articolo 26.4 dello statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia. I bilanci compilati in conformita' del presente comma, con particolare riguardo ai criteri di redazione adottati, assumono rilevanza anche agli effetti tributari. 2. La Banca d'Italia trasmette mensilmente al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una situazione dei conti redatta secondo il modello approvato, su proposta della Banca, dallo stesso Ministro, con proprio decreto. 3. Sono o restano abrogati gli articoli 118, 119 e 124, lettera i), del testo unico. 4. E' abrogato l'articolo 11 della legge 26 novembre 1993, n. 483.
Nota all'art. 8: - Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 26.4 dello statuto del SEBC: "Art. 26.4. - Per l'applicazione del presente articolo, il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle Banche centrali nazionali".