Art. 8. 
                         Bilancio, rendiconti 
              e altre previsioni in materia finanziaria 
  1. Nella redazione del proprio  bilancio  la  Banca  d'Italia  puo'
uniformare,  anche  in  deroga  alle  norme  vigenti,  i  criteri  di
rilevazione e di redazione alle disposizioni adottate  dalla  BCE  ai
sensi  dell'articolo   26.4   dello   statuto   del   SEBC   e   alle
raccomandazioni  dalla  stessa  formulate  in  materia.   I   bilanci
compilati in conformita' del presente comma, con particolare riguardo
ai criteri di  redazione  adottati,  assumono  rilevanza  anche  agli
effetti tributari. 
  2. La Banca d'Italia trasmette mensilmente al Ministro del  tesoro,
del bilancio e della  programmazione  economica  una  situazione  dei
conti redatta secondo il modello approvato, su proposta della  Banca,
dallo stesso Ministro, con proprio decreto. 
  3. Sono o restano abrogati gli articoli 118, 119 e 124, lettera i),
del testo unico. 
  4. E' abrogato l'articolo 11 della legge 26 novembre 1993, n. 483. 
 
           Nota all'art. 8:
            -  Si  riporta, di seguito, il testo dell'art. 26.4 dello
          statuto del SEBC:
            "Art.  26.4.  -   Per    l'applicazione   del    presente
          articolo,    il  Consiglio    direttivo     stabilisce   le
          disposizioni    necessarie   per uniformare   le  procedure
          contabili    e  di   rendiconto riguardanti   le operazioni
          compiute dalle Banche centrali nazionali".