Art. 9. 
                          Altre disposizioni 
  1. In armonia con la disposizione di cui all'articolo 3,  comma  2,
la durata in carica degli attuali consiglieri  e'  prorogata  di  due
anni. 
  2. Al fine di consentire una graduale transizione alla  terza  fase
dell'Unione  economica  e  monetaria,  nei  sei  mesi  che  precedono
l'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, la Banca d'Italia
puo' porre in essere operazioni di banca centrale compatibili con  il
quadro normativo del SEBC, anche in  difformita'  dalle  disposizioni
del testo unico e dello statuto della Banca.