Art. 2. 1. I regolamenti emanati con decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Note all'art. 2: - Il D.M. 5 febbraio 1997, n. 209 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1997), reca: "Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile, delle Forze armate, di apporti dell'Amministrazione e relative norme d'uso". - Il D.M. 5 febbraio 1997, n. 210 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1997), reca: "Regolamento recante modalita' per la gestione e le rendicontazione delle attivita' di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate".