Art. 2.
  1.  I  regolamenti  emanati con decreti del Ministro della difesa 5
febbraio  1997,  n.  209  e  n.  210,  si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1999.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il D.M.  5  febbraio  1997, n.  209  (pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale   - serie   generale  - n.  159 del  10
          luglio 1997),   reca:   "Regolamento   recante  norme    in
          materia   di interventi  di protezione sociale a favore del
          personale militare e civile, delle Forze armate, di apporti
          dell'Amministrazione e relative norme d'uso".
            -  Il D.M.  5  febbraio  1997, n.  210  (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  - serie  generale  - n.   159 del    10
          luglio  1997),   reca:  "Regolamento recante  modalita' per
          la gestione    e  le  rendicontazione  delle  attivita'  di
          protezione sociale a favore del personale militare e civile
          delle Forze armate".