Art. 2.
                             Procedimento
  1.   Ai  fini   della   determinazione  della   quota  annuale   di
partecipazione agli  oneri di  ciascuna impresa  vengono innanzitutto
individuati gli oneri derivanti alla Difesa dalle modifiche al piano,
tenendoli distinti  in relazione ai diversi  sistemi di comunicazioni
per il  cui espletamento  sono disposte  le modifiche  al piano  e le
conseguenti liberazioni delle bande  di frequenze. Gli oneri riferiti
a ciascun anno vengono quindi ripartiti tra le imprese.
  2.  Per le  liberazioni  delle bande  di  frequenze utilizzate  per
l'espletamento  del servizio  radiomobile  in tecnica  DCS 1800,  gli
oneri sono ripartiti, per meta', proporzionalmente all'ampiezza delle
bande  di  frequenze assegnate  all'imprese  e,  ove la  assegnazione
riguardi solo  una parte del  territorio nazionale, con  riduzione in
funzione della  popolazione coperta;  per l'altra meta',  in funzione
del  fatturato complessivo  derivante dalla  offerta al  pubblico dei
servizi di  comunicazione in  tecnica numerica (GSM  900 e  DCS 1800)
rispetto  al corrispondente  mercato di  riferimento, costituendo  il
sistema DCS 1800 una evoluzione tecnologica del sistema GSM 900.
  3.  Per le  liberazioni  delle bande  di  frequenze utilizzate  per
l'espletamento del servizio radiomobile con sistema GSM 900 gli oneri
sono ripartiti con il medesimo criterio sopra indicato per il sistema
DCS 1800.
  4. In  ogni caso,  al fine  di rendere  equa la  ripartizione degli
oneri, per le imprese beneficiarie delle assegnazioni che non offrono
il  servizio   al  pubblico  l'ampiezza  di   banda  assegnata  viene
convenzionalmente  valutata  doppia  in   quanto  dette  imprese  non
partecipano alla ripartizione degli oneri in funzione del fatturato.
  5.  Il Ministero  delle  comunicazioni trasmette  ai Ministeri  del
tesoro, del bilancio e della  programmazione economica e della difesa
le modifiche al piano  nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
effettuate  per le  esigenze dei  servizi di  comunicazioni mobili  e
personali,  i   dati  relativi  alle  assegnazioni   delle  bande  di
frequenze, al fatturato  delle imprese nonche' quello  del mercato di
riferimento.
  6. Il  Ministero della  difesa determina  il complesso  degli oneri
derivantigli per ciascuna  gamma di frequenze e  la loro suddivisione
in esercizi  finanziari in  quote per  quanto possibili  costanti nel
caso che la  liberazione avvenga su un arco pluriennale.  Nel caso di
diminuita  disponibilita' di  spettro, la  spesa e'  pari al  maggior
costo derivante  dallo svolgimento  dei servizi  di telecomunicazione
con altri mezzi ovvero su altre gamme di frequenze relativamente agli
impianti o  sistemi gia' di  pianificata realizzazione e a  quelli di
cui e'  realisticamente ipotizzabile  lo sviluppo e  la realizzazione
nell'arco di anni quindici.
  Alla   scadenza  di   tale  arco   temporale,  qualora   perdurasse
l'impossibilita' di  compensare con assegnazione di  banda le residue
necessita'  di   spettro  direttamente  collegate   alle  liberazioni
effettuate,  il Ministero  della  difesa  rideterminera' la  suddetta
spesa sulla base di medesimi  criteri e relativamente ad un ulteriore
arco di anni quindici.
  7.  Il  Ministero  della  difesa comunica  gli  oneri,  come  sopra
individuati e  suddivisi in  esercizi finanziari, al  Ministero delle
comunicazioni  che   determina  le   quote  annuali,   provvisorie  e
definitive, di ciascuna impresa.
  8.  Il  Ministero  della  difesa individua,  in  alternativa  anche
parziale, i materiali ed i servizi sostitutivi che le imprese possono
fornire  per il  raggiungimento nel  settore delle  telecomunicazioni
delle  finalita' istituzionali  della Difesa  precisando gli  importi
corrispondenti  a  ciascuna  fornitura.   Per  la  aggiudicazione  il
Ministero della difesa svolge, sulla base degli appositi disciplinari
di  fornitura,  una  negoziazione ristretta  alle  predette  imprese.
Nessuna  impresa puo'  aggiudicarsi  forniture  eccedenti la  propria
quota provvisoria di  partecipazione commisurata all'importo relativo
all'insieme dei materiali e  dei servizi sostitutivi individuati. Gli
importi indicati in corrispondenza  di ciascuna fornitura aggiudicata
vengono detratti dal complesso degli oneri determinati. Gli eventuali
oneri  residui,  relativi  alle  forniture  non  aggiudicate  con  la
predetta negoziazione, vengono computati insieme a quelli per i quali
non siano stati  individuati i materiali ed i  servizi sostitutivi al
fine  di  ripartirli  tra  le imprese  secondo  la  rispettiva  quota
definitiva  di partecipazione  agli  oneri, secondo  il disposto  del
comma 9.
  9. Il  Ministero delle  comunicazioni ripartisce  gli oneri  tra le
imprese  sulla base  della  quota definitiva  di partecipazione  alle
spese di ciascuna impresa e stabilisce gli eventuali conguagli tra le
imprese  per  l'anno.  Le  imprese versano  la  somma  di  rispettiva
competenza  nell'ambito  dell'unita'   previsionale  di  base  6.2.2.
"prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi
e  concorsi   vari"  (capitolo   3458)  dello  stato   di  previsione
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato. Le  somme  pagate  vengono
riassegnate ai  pertinenti capitoli  dello stato di  previsione della
spesa  del Ministero  della  difesa, con  destinazione vincolata.  Il
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.