Art. 3.
         Liberazione in via di urgenza di bande di frequenze
  1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del  decreto del  Ministro delle  poste e  delle telecomunicazioni  3
giugno 1997, citato all'articolo 1, comma  1, lettera b), punto 2, in
caso di  urgenza di liberazione  di bande  di frequenze da  parte del
Ministero  della difesa  anticipata rispetto  ai tempi  necessari per
l'attuazione  del  procedimento di  cui  all'articolo  2, le  imprese
interessate, singolarmente ovvero congiuntamente, possono intervenire
direttamente con  impegno economico  o con intervento  tecnico, anche
provvisorio,  nelle more  della  determinazione  del complesso  degli
oneri  e della  loro ripartizione.  La congruita'  delle spese  cosi'
anticipate viene  accertata da parte  del Ministero della  difesa, ai
fini del  loro scomputo  al momento  della ripartizione  degli oneri,
sulla  base  degli  acquisti   o  degli  approvvigionamenti  analoghi
effettuati  dal Ministero  stesso. La  procedura di  cui al  presente
articolo ha  corso solo dopo  che le imprese che  intendono attivarla
accettino preventivamente di adeguarsi a quanto disposto dal presente
regolamento.
 
           Nota all'art. 3:
             - Per il decreto 3 giugno 1997 vedasi note all'art. 1.