Art. 10. 
        Esercizio provvisorio delle imprese di autotrasporto 
  1. Nel caso di decesso o di incapacita' fisica o giuridica di colui
che dirige l'attivita' di trasporto dell'impresa, ed  in  assenza  di
altro soggetto dotato del requisito della capacita' professionale che
possa assumerne la direzione,  e  consentito  a  coloro  che  abbiano
titolo,  ai  sensi  della   vigente   normativa,   al   proseguimento
dell'esercizio dell'impresa, di esercitare, a titolo  provvisorio  la
direzione   della   attivita'   di   trasporto   anche   in   assenza
dell'attestato   di   capacita'   professionale,    dandone    previa
comunicazione agli organi competenti, sempre che  siano  in  possesso
del requisito dell'onorabilita'. 
  2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 1 e' consentito  per  un
periodo di dodici mesi, salvo proroga di ulteriori sei mesi, concessa
dagli   organi   competenti,   in   casi   particolari    debitamente
giustificati. 
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la direzione  dell'attivita'
di trasporto puo' essere definitivamente proseguita dal soggetto che,
pur non possedendo il requisito  della  capacita'  professionale,  ha
acquisito, negli ultimi 3 anni, un'esperienza pratica nella  gestione
giornaliera dell'impresa, sempre che tale soggetto  sia  in  possesso
del requisito dell'onorabilita'. 
  4. Nel caso in cui venga a determinarsi la  perdita  dei  requisiti
dell'onorabilita' ovvero della capacita' professionale da  parte  del
soggetto preposto alla  direzione  dell'attivita'  di  trasporto,  e'
consentito  all'impresa   di   provvedere,   al   fine   di   evitare
l'applicazione delle  sanzioni  di  cui  al  presente  decreto,  alla
sostituzione del preposto entro il termine di tre mesi dalla data  in
cui si e' verificato il venir meno dei requisiti.