Art. 10. Esercizio provvisorio delle imprese di autotrasporto 1. Nel caso di decesso o di incapacita' fisica o giuridica di colui che dirige l'attivita' di trasporto dell'impresa, ed in assenza di altro soggetto dotato del requisito della capacita' professionale che possa assumerne la direzione, e consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'impresa, di esercitare, a titolo provvisorio la direzione della attivita' di trasporto anche in assenza dell'attestato di capacita' professionale, dandone previa comunicazione agli organi competenti, sempre che siano in possesso del requisito dell'onorabilita'. 2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 1 e' consentito per un periodo di dodici mesi, salvo proroga di ulteriori sei mesi, concessa dagli organi competenti, in casi particolari debitamente giustificati. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la direzione dell'attivita' di trasporto puo' essere definitivamente proseguita dal soggetto che, pur non possedendo il requisito della capacita' professionale, ha acquisito, negli ultimi 3 anni, un'esperienza pratica nella gestione giornaliera dell'impresa, sempre che tale soggetto sia in possesso del requisito dell'onorabilita'. 4. Nel caso in cui venga a determinarsi la perdita dei requisiti dell'onorabilita' ovvero della capacita' professionale da parte del soggetto preposto alla direzione dell'attivita' di trasporto, e' consentito all'impresa di provvedere, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto, alla sostituzione del preposto entro il termine di tre mesi dalla data in cui si e' verificato il venir meno dei requisiti.