Art. 9. 
                           S a n z i o n i 
  1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  sono
stabiliti i criteri e le modalita' in base ai quali almeno  ogni  due
anni, sono effettuati i necessari  controlli  nei  confr  onti  delle
imprese iscritte, al fine di verificare la permanenza  in  capo  alle
stesse o ai soggetti cui e' affidata la direzione  dell'attivita'  di
trasporto dei requisiti richiamati all'articolo 3, comma 1. 
  2. La perdita dei requisiti di onorabilita', capacita'  finanziaria
e di idoneita' professionale comporta la cancellazione delle  imprese
dal relativo albo. 
  3. I soggetti di cui all'articolo 3  sono  obbligati  a  comunicare
all'albo di appartenenza nel piu' breve tempo  possibile  e  comunque
non oltre quindici giorni dal  verificarsi  del  fatto  o  dalla  sua
conoscenza, ogni  fatto  che  possa  comportare  il  venir  meno  dei
necessari  requisiti  di  onorabilita',   capacita'   finanziaria   e
idoneita' professionale. 
  4. I fatti da porre a base  della  cancellazione  o  sospensione  o
radiazione dall'albo, sono notificati all'iscritto cui  e'  assegnato
un termine non inferiore a trenta  giorni  per  presentare  eventuali
deduzioni. Ogni iscritto ha diritto di essere  personalmente  sentito
quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto. 
  5.  I  procedimenti  di  cancellazione,  sospensione  e  radiazione
dall'albo  sono  notificati  all'iscritto   e   comunicati   all'albo
nazionale. 
  6. L'omessa comunicazione delle notizie di cui al comma 3, comporta
la radiazione dall'albo a carico degli stessi  soggetti  inadempienti
ogni qualvolta sia accertato all'esito della  procedura  indicata  al
comma 4, che in conseguenza dei fatti non comunicati sono venuti meno
e  non  sono  stati  acquisiti  uno   o   piu'   requisiti   previsti
dall'articolo 3. Nell'ipotesi in cui, invece,  tali  requisiti  siano
venuti meno solo per un periodo di tempo determinato  e  siano  stati
nel  frattempo  riacquisiti,  gli  organi  competenti  dispongono  la
sospensione dell'iscrizione all'albo per un periodo di tempo pari  al
doppio di quello nel quale l'impresa  ha  esercitato  l'attivita'  di
autotrasporto in assenza  dei  necessari  requisiti  e  comunque  non
superiore ad un anno. 
  7. Le imprese cancellate dall'albo a  norma  del  comma  2  possono
ottenere la reiscrizione purche' dimostrino di essere  nuovamente  in
possesso dei requisiti di cui al medesimo comma. 
  8.  Le  imprese  radiate  dall'albo   non   possono   ottenere   la
reiscrizione prima che  siano  trascorsi  due  anni  dalla  data  del
provvedimento di radiazione. 
  9.  I  soggetti  indicati  all'articolo  3,  comma  4,  titolari  o
dipendenti delle imprese che siano state radiate o sospese  dall'Albo
a norma del presente articolo non possono svolgere analoghe  mansioni
o attivita' a favore di altre imprese di autotrasporto  di  cose  per
conto terzi per lo stesso  periodo  di  durata  della  sospensione  o
radiazione. 
  10. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 21 della citata
legge n. 298 del 1974, per le violazioni accertate degli articoli  6,
7, 10, 62, 142, 167 commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante  il  nuovo  codice  della  strada,  e
successive modificazioni e integrazioni nonche' degli articoli da  15
a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni
e integrazioni, sono comminate solo a carico di coloro  che  dirigono
l'attivita' di trasporto dell'impresa, qualora l'impresa  in  cui  il
preposto opera dimostri di  aver  adottato  tutte  le  misure  idonee
intese ad evitare le inflazioni commesse. 
  11.   L'impresa    iscritta    all'albo    perde    il    requisito
dell'onorabilita' allorche'  abbia  provveduto  per  tre  volte  alla
sostituzione del soggetto preposto alla direzione  dell'attivita'  di
trasporto, ai sensi  del  comma  4  dell'articolo  10.  In  tal  caso
l'impresa non puo' essere reiscritta all'albo degli autotrasportatori
prima del decorso di un anno dalla data della sua cancellazione. 
 
           Note all'art. 9: 
             - L'art. 21 della legge n. 298/1974 cosi' recita: 
            "Art. 21 ( Sanzioni disciplinari). - Le imprese 
          incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi: 
            1) quando non abbiano osservato le tariffe  di  trasporto
          fissate dai competenti organi; 
            2) quando siano state a loro carico accertate  violazioni
          degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959,
          n. 393; 
            3) quando siano state a loro carico accertate 
          violazioni delle clausole di contratti di lavoro; 
            4)  quando  abbiano  esercitato   senza   la   prescritta
          abilitazione l'attivita' di cui all'art. 16; 
            5)   quando   sia   stata   a   loro   carico   accertata
          l'inosservanza  degli  obblighi  dell'assicurazione  e  dei
          relativi massimali per i danni alle cose trasportate; 
            6) quando non abbiano effettuato nei termini 
          prescritti le comunicazioni di cui all'art. 18; 
            6 -bis) quando, nel caso di  attivita'  di  trasporto  di
          cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate  a
          loro carico violazioni delle norme sull'adozione di  idoneo
          cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge
          13  novembre  1978,  n.  727;  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, e degli articoli  3,  4,  103  e  127,  terzo
          comma, del  testo  unico  delle  norme  sulla  circolazione
          stradale  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e  successive  modifiche
          ed integrazioni,  nonche'  delle  norme  sul  rapporto  tra
          numero di veicoli rimorchiati  e  veicoli  idonei  al  loro
          traino in disponibilita' dell'impresa. 
             Nei casi sopra elencati le imprese incorrono: 
               a) mell'ammonimento per i casi di minore gravita'; 
               b) nella censura per i casi di maggiore gravita'; 
            c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi  per
          i casi di particolare gravita' o quando siano stati in 
          precedenza inflitti l'ammonimento o la censura; 
            d) nella radiazione dall'albo nei casi di 
          reiterate gravi violazioni". 
            - I testi vigenti degli articoli 6, 7, 10, 62,  142,  167
          commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285  recante:  "Nuovo   codice   della   strada"
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, cosi' recitano: 
            "Art. 6 (Regolamentazione della  circolazione  fuori  dei
          centri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di  sicurezza
          pubblica o inerenti alla sicurezza della  circolazione,  di
          tutela della salute,  nonche'  per  esigenze  di  carattere
          militare puo', conformemente alle  direttive  del  Ministro
          dei  lavori   pubblici,   sospendere   temporaneamente   la
          circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle
          strade o su tratti  di  esse.  Il  prefetto,  inoltre,  nei
          giorni festivi o in particolari altri  giorni  fissati  con
          apposito calendario, da emanarsi con decreto  del  Ministro
          dei  lavori  pubblici,  puo'  vietare  la  circolazione  di
          veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento  sono
          stabilite le condizioni e le eventuali deroghe. 
            2. Il prefetto, stabilisce, anno per anno,  le  opportune
          prescrizioni per il transito  periodico  di  armenti  e  di
          greggi determinando, quando occorra, gli  itinerari  e  gli
          intervalli di tempo e di spazio. 
            3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e  2
          sono  esercitati  dal  comandante  della  regione  militare
          territoriale. 
            4. L'ente proprietario della strada puo', con 
          l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: 
            a) disporre, per il  tempo  strettamente  necessario,  la
          sospensione  della  circolazione  di  tutte  o  di   alcune
          categorie di utenti  per  motivi  di  incolumita'  pubblica
          ovvero per urgenti e improrogabili  motivi  attinenti  alla
          tutela del patrimonio stradale o ad esigenze  di  carattere
          tecnico; 
            b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
          temporaneo o permanente per ciascuna  strada  o  tratto  di
          essa, o per determinate categorie di utenti;  in  relazione
          alle esigenze della  circolazione  o  alle  caratteristiche
          strutturali delle strade; 
            c)  riservare  corsie,  anche  protette,  a   determinate
          categorie di veicoli anche con guida di rotaie, o a 
          veicoli destinati a determinati usi; 
            d) vietare o limitare o subordinare al pagamento  di  una
          somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; 
            e) prescrivere  che  i  veicoli  siano  muniti  di  mezzi
          antisdrucciolevoli  o  degli  speciali  pneumatici  per  la
          marcia su neve o ghiaccio; 
            f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di
          strade per esigenze di  carattere  tecnico  o  di  pulizia,
          rendendo noto tale divieto con  i  prescritti  segnali  non
          meno di quarantotto ore prima ed  eventualmente  con  altri
          mezzi appropriati. 
             5. Le ordinanze, di cui al comma 4 sono emanate: 
            a) per le  strade  e  le  autostrade  statali,  dal  capo
          dell'ufficio  periferico   dell'A.N.A.S.   competente   per
          territorio; 
            b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; 
            c)  per  le  strade  provinciali,  dal  presidente  della
          provincia; 
            d) per le strade  comunali  e  le  strade  vicinali,  dal
          sindaco; 
            e) per le strade militari, dal comandante  della  regione
          militare territoriale. 
            6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri
          dell'ente proprietario della  strada  sono  esercitati  dal
          concessionario, previa comunicazione  all'ente  concedente.
          In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere
          adottati  anche  senza  la  preventiva   comunicazione   al
          concedente, che puo' revocare gli stessi. 
            7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al  traffico  aereo
          civile e nelle aree portuali, la competenza a  disciplinare
          la  circolazione  delle  strade  interne   aperte   all'uso
          pubblico e' riservata rispettivamente  al  direttore  della
          circoscrizione aeroportuale competente per territorio e  al
          comandante  di  porto  capo  di  circondario,  i  quali  vi
          provvedono a mezzo di ordinanze, in conformita' alle  norme
          del presente codice. Nell'ambito  degli  aeroporti  ove  le
          aerostazioni siano affidate in gestione a enti o  societa',
          il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
          circoscrizione  aeroportuale  competente  per   territorio,
          sentiti gli enti e le societa' interessati. 
            8. Le autorita' che hanno disposto la  sospensione  della
          circolazione di cui ai commi  1  e  4,  lettere  a)  e  b),
          possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per
          accertate necessita', deroghe  o  permessi,  subordinati  a
          speciali condizioni e cautele. 
            9. Tutte le strade statali sono a precedenza,  salvo  che
          l'autorita' competente disponga diversamente in particolari
          intersezioni in relazione alla classifica di  cui  all'art.
          2, comma 2. Sulle  altre  strade  o  tratti  di  strade  la
          precedenza e' stabilita dagli enti proprietari  sulla  base
          della classificazione di cui all'art. 2, comma 2.  In  caso
          di controversia decide, con proprio  decreto,  il  Ministro
          dei lavori pubblici. La precedenza deve  essere  resa  nota
          con i prescritti segnali  da  installare  a  cura  e  spese
          dell'ente proprietario della strada che a la precedenza. 
            10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando
          la intensita' o la sicurezza del  traffico  lo  richiedano,
          puo', con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di
          fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza. 
            11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
          appartenenti  allo  stesso  ente,  l'ente  deve   stabilire
          l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche  l'obbligo  di
          arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade
          a precedenza appartenenti  a  enti  diversi,  gli  obblighi
          suddetti devono essere stabiliti di  intesa  fra  gli  enti
          stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con 
          proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici. 
            12.  Chiunque   non   ottempera   ai   provvedimenti   di
          sospensione della circolazione emanati a norma dei commi  1
          e 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento
          di  una  somma  da  lire  duecentotrentacinquemila  a  lire
          novecentoquarantamila. Se la  violazione  e'  commessa  dal
          conducente di un veicolo adibito al trasporto di  cose,  la
          sanzione amministrativa e' del pagamento di  una  somma  da
          lire    cinquecentottantasettemilacinquecento    a     lire
          duemilionitrecentocinquantamila. In questa  ultima  ipotesi
          dalla  violazione  consegue  la   sanzione   amministrativa
          accessoria della sospensione della patente di guida per  un
          periodo da uno a quattro mesi,  nonche'  della  sospensione
          della carta di  circolazione  del  veicolo  per  lo  stesso
          periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione  II,
          del titolo VI. 
            13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma  2  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma  da  lire  trentacinquemiladuecentocinquanta  a  lire
          centoquarantunomila. 
            14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,   divieti   e
          limitazioni previsti nel presente articolo e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          centodiciassettemilacinquecento           a            lire
          quattrocentosettantamila. 
            Nei casi di sosta vietata la sanzione  amministrativa  e'
          del     pagamento     di     una     somma     da      lire
          cinquantottomilasettecentocinquanta         a          lire
          duecentotrentacinquemila;   qualora   la   violazione    si
          prolunghi  oltre   le   ventiquattro   ore,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo  di
          ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. 
            15. Nelle ipotesi di violazione  del  comma  12  l'agente
          accertatore intima  al  conducente  di  non  proseguire  il
          viaggio finche'  non  spiri,  il  termine  del  divieto  di
          circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo  in  cui
          e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
          circolazione, provvedere a che il veicolo sia  condotto  in
          un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra
          e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante  la
          sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo  carico
          rimane  al  conducente.  Se  le  disposizioni  come   sopra
          impartite non sono osservate,  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente e' da due a  sei
          mesi". 
            "Art. 7 (Regolamentazione della circolazione  nei  centri
          abitati). - 1. Nei centri abitati  i  comuni  possono,  con
          ordinanza del sindaco: 
            a) adottare i provvedimenti indicati nell'art.  6,  commi
          1, 2 e 4; 
            b)  limitare  la  circolazione  di  tutte  o  di   alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive  impartite  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          sentiti,  per  le  rispettive   competenze,   il   Ministro
          dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane
          ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; 
            c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti
          di strade,  ovvero  in  una  determinata  intersezione,  in
          relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando
          la intensita' o la sicurezza del  traffico  lo  richiedano,
          prescrivere ai  conducenti,  prima  di  immettersi  su  una
          determinata     strada,     l'obbligo     di     arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
            d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli  degli
          organi di polizia stradale di cui all'art. 12,  dei  vigili
          del fuoco, dei  servizi  di  soccorso,  nonche'  di  quelli
          adibiti al servizio di  persone  con  limitata  o  impedita
          capacita' motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero
          a servizi di linea per lo 
          stazionamento ai capilinea; 
            e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il 
          parcheggio dei veicoli; 
            f) stabilire, previa  deliberazione  della  giunta,  aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero  dei  lavori  pubblici,  di   concerto   con   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
          Dipartimento per le aree urbane; 
            g) prescrivere orari e  riservare  spazi  per  i  veicoli
          utilizzati per il carico e lo scarico di cose; 
            h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
          parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
            i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti
          a servizi pubblici di trasporto, al  fine  di  favorire  la
          mobilita' urbana. 
            2. I divieti di sosta si intendono imposti  dalle  ore  8
          alle ore  20,  salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale. 
            3. Per i tratti di strade non comunali  che  attraversano
          centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1 e 2, sono di competenza del prefetto  e  quelli  indicati
          nello  stesso  articolo,  comma  4,  lettera  a),  sono  di
          competenza   dell'ente   proprietario   della   strada.   I
          provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
          c), d), e) ed f) sono di  competenza  del  comune,  che  li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
            4. Nel caso di sospensione della circolazione per  motivi
          di sicurezza pubblica o di sicurezza della  circolazione  o
          per esigenze di carattere militare,  ovvero  laddove  siano
          stati  stabiliti  obblighi,  divieti   o   limitazioni   di
          carattere   temporaneo   o   permanente,   possono   essere
          accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a
          speciali condizioni e cautele. Nei casi in  cui  sia  stata
          vietata o  limitata  la  sosta,  possono  essere  accordati
          permessi subordinati a speciali  condizioni  e  cautele  ai
          veicoli  riservati  a  servizi  di  polizia  e   a   quelli
          utilizzati  dagli  esercenti  la   professione   sanitaria,
          nell'espletamento delle  proprie  mansioni,  nonche'  dalle
          persone con limitata o impedita capacita'  motoria,  muniti
          del contrassegno speciale. 
            5.  Le  caratteristiche,  le  modalita'  costruttive,  la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione dei dispositivi di controllo di  durata  della
          sosta sono stabiliti con decreto del  Ministro  dei  lavori
          pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi  delle
          aree urbane. 
            6. Le aree destinate al parcheggio devono essere  ubicate
          possibilmente fuori della carreggiata e  comunque  in  modo
          che i veicoli parcheggiati non  ostacolino  lo  scorrimento
          del traffico. 
            7. I  proventi  dei  parcheggi  a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro miglioramento e le somme  eventualmente  eccedenti  ad
          interventi per migliorare la mobilita' urbana. 
            8. Qualora  il  comune  assuma  l'esercizio  diretto  del
          parcheggio con custodia o  lo  dia  in  concessione  ovvero
          disponga l'installazione dei dispositivi  di  controllo  di
          durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su  parte
          della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle   immediate
          vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta.  Tale
          obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
          3 ''area pedonale urbana'' e ''zona a traffico  limitato'',
          nonche' per quelle definite '' A'' dall'art. 2 del  decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,  n.  1444,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  97  del  16  aprile
          1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
          opportunamente individuate e delimitate dalla giunta  nelle
          quali  sussistano  esigenze  e  condizioni  particolari  di
          traffico. 
            9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
          delimitare le aree pedonali urbane e  le  zone  a  traffico
          limitato tenendo conto degli  effetti  del  traffico  sulla
          sicurezza della  circolazione,  sulla  salute,  sull'ordine
          pubblico, sul  patrimonio  ambientale  e  culturale  e  sul
          territorio. In caso  di  urgenza  il  provvedimento  potra'
          essere adottato con ordinanza  del  sindaco,  ancorche'  di
          modifica o integrazione della 
          deliberazione della giunta. 
            Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre  zone
          di rilevanza urbanistica nelle  quali  sussistono  esigenze
          particolari di traffico, di  cui  al  secondo  periodo  del
          comma 8. 
            I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione
          dei veicoli a motore, all'interno  delle  zone  a  traffico
          limitato, anche al pagamento di una  somma.  Con  direttiva
          emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e  la
          sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
          presente codice, sono individuate le tipologie  dei  comuni
          che  possono  avvalersi  di  tale  facolta',   nonche'   le
          modalita' di riscossione del pagamento e le  categorie  dei
          veicoli esentati. 
            10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate  mediante
          appositi segnali. 
            11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e  delle
          altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali
          sussistono  condizioni  ed  esigenze  analoghe   a   quelle
          previste nei medesimi commi, i  comuni  hanno  facolta'  di
          riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi  di
          sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,  a
          titolo gratuito od oneroso. 
          12. Per le citta' metropolitane le competenze della  giunta
          e  del  sindaco  previste  dal   presente   articolo   sono
          esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
                            sindaco metropolitano. 
            13.  Chiunque   non   ottemperi   ai   provvedimenti   di
          sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          centodiciassettemilacinquecento           a            lire
          quattrocentosettantamila. 
            14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,   divieti   o
          limitazioni previsti nel  presente  articolo,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          lire     cinquantottomilasettecentocinquanta     a     lire
          duecentotrentacinquemila. 
            15. Nei casi di sosta vietata, in cui  la  violazione  si
          prolunghi  oltre   le   ventiquattro   ore,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo  di
          ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
          si tratta di sosta limitata o  regolamentata,  la  sanzione
          amministrativa e'  del  pagamento  di  una  somma  da  lire
          trentacinquemiladuecentocinquanta          a           lire
          centoquarantunomila e la sanzione stessa e' applicata 
          per ogni periodo per il quale si protrae la violazione". 
            "Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti  in  condizioni
          di eccezionalita'). - 1.  E'  eccezionale  il  veicolo  che
          nella  propria  configurazione   di   marca   superi,   per
          specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o  massa
          stabiliti negli articoli 61 e 62. 
            2.   E'   considerato   trasporto   in   condizioni    di
          eccezionalita': 
            a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che,  per
          le  loro  dimensioni,  determinano  eccedenza  rispetto  ai
          limiti di sagoma stabiliti  dall'art.  61,  ma  sempre  nel
          rispetto  dei  limiti  di  massa  stabiliti  nell'art.  62;
          insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
          anche altre cose non  eccedenti  per  dimensioni  i  limiti
          dell'art. 61, sempreche' non vengano 
          superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; 
            b) il trasporto  di  blocchi  di  pietre  naturali  o  di
          manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e  industriali
          compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con  veicoli
          eccezionali, fino alla concorrenza della massa  complessiva
          riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque
          in numero non superiore a tre  unita',  purche'  almeno  un
          carico delle cose indicate richieda  l'impiego  di  veicoli
          eccezionali  e  la  predetta  massa  complessiva  non   sia
          superiore a 40 t  se  isolati  ed  86  t  se  complessi;  i
          richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
          caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile. 
            3.   E'   considerato   trasporto   in   condizioni    di
          eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli: 
            a) il cui carico sporge posteriormente  oltre  la  sagoma
          del veicolo di piu' di 3/10  della  lunghezza  del  veicolo
          stesso; 
            b) che,  pur  avendo  un  carico  indivisibile  sporgente
          posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza,  compreso  il
          carico, superiore alla sagoma limite in  lunghezza  propria
          di ciascuna categoria di veicoli; 
            c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente  oltre
          la sagoma del veicolo; 
            d)    isolati    o    costituenti    autotreno,    ovvero
          autoarticolati, purche' il carico non sporga  anteriormente
          dal semirimorchio, caratterizzati  in  modo  permanente  da
          particolari attrezzature risultanti dalle rispettive  carte
          di circolazione, destinati esclusivamente al  trasporto  di
          veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61; 
            e) isolati o costituenti autotreni ovvero  autoarticolati
          dotati di blocchi d'angolo di tipo  normalizzato  allorche'
          trasportino esclusivamente contenitori o  casse  mobili  di
          tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le
          masse stabilite rispettivamente dall'art.  61  e  dall'art.
          62; 
            f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma  1,  lettera
          n), quando eccedono i limiti di massa  stabiliti  dall'art.
          62; 
            g) con carrozzeria ad altezza  variabile  che  effettuano
          trasporti di animali vivi. 
            4. Si intendono per  cose  indivisibili,  ai  fini  delle
          presenti norme, quelle per  le  quali  la  riduzione  delle
          dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli  61
          o 62, puo' recare danni o  compromettere  la  funzionalita'
          delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto. 
            5. I veicoli eccezionali possono essere  utilizzati  solo
          dalle aziende che esercitano ai sensi di legge  l'attivita'
          del  trasporto  eccezionale  ovvero  in  uso  proprio   per
          necessita'      inerenti       l'attivita'       aziendale;
          l'immatricolazione degli  stessi  veicoli  potra'  avvenire
          solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende. 
            6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono  soggetti  a
          specifica  autorizzazione  alla  circolazione,   rilasciata
          dall'ente proprietario o concessionario per le  autostrade,
          strade statali e militari e dalle regioni per la  rimanente
          rete viaria. 
             Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: 
            a) di cui al comma 3, lettera d),  quando  ancorche'  per
          effetto del carico non eccedano in altezza  4,20  m  e  non
          eccedano in lunghezza  di  oltre  il  12%,  con  il  limite
          massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per
          gli autotreni  e  17,36  m  per  gli  autoarticolati;  tale
          eccedenza  puo'  essere  anteriore  e  posteriore,   oppure
          soltanto posteriore, per i veicoli  isolati  o  costituenti
          autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati,  a
          condizione che chi esegue il trasporto  verifichi  che  nel
          percorso siano comprese esclusivamente strade o  tratti  di
          strada aventi le caratteristiche  indicate  nell'art.  167,
          comma 4; 
            b) di cui al comma 3, lettera e), e  lettera  g),  quando
          non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e  le  altre
          dimensioni stabilite dall'art.  61  o  le  masse  stabilite
          dall'art. 62, a condizione  che  chi  esegue  il  trasporto
          verifichi che nel percorso  siano  comprese  esclusivamente
          strade  o  tratti  di  strada  aventi  le   caratteristiche
          indicate nell'art. 167, comma 4. 
            7. I veicoli di cui all'art. 54,  comma  1,  lettera  n),
          classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
          stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad 
          autorizzazione alla circolazione a condizione che: 
            a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8  e
          comunque i limiti dimensionali dell'art. 61; 
            b) circolino nelle strade  o  in  tratti  di  strade  che
          nell'archivio di cui all'art.  226  risultino  transitabili
          per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal  comma
          4 dello stesso art. 226; 
            c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che
          lungo il percorso non esistano limitazioni di massa  totale
          a  pieno  carico  o  per  asse  segnalate  dai   prescritti
          cartelli; 
            d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di 
          usura di cui all'art. 34. 
            Qualora non siano rispettate le condizioni  di  cui  alle
          lettere a), b) e c)  i  suddetti  mezzi  devono  richiedere
          l'apposita autorizzazione  prevista  per  tutti  gli  altri
          trasporti eccezionali. 
            8. La massa massima complessiva a pieno carico dei  mezzi
          d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le  13  t,
          non puo' eccedere: 
            a) veicoli a motore isolati: due assi: 20 t; tre assi: 33
          t; quattro o piu' assi, con due assi anteriori direzionali:
          40 t; 
               b) complessi di veicoli: 
            quattro assi: 44 t; cinque o piu' assi: 56  t;  cinque  o
          piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo  in  betoniera:
          54 t. 
            9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per
          piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti
          della   massa   massima   tecnicamente   ammissibile.   Nel
          provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti
          percorsi  prestabiliti  ed  un  servizio  di  scorta  della
          polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi
          stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista  la  scorta
          della  polizia  stradale,  questa,  ove  le  condizioni  di
          traffico  e  la  sicurezza  stradale  lo  consentano,  puo'
          autorizzare l'impresa  ad  avvalersi  in  sua  vece,  della
          scorta  tecnica,  secondo  le   modalita'   stabilite   nel
          regolamento. 
            10. L'autorizzazione puo' essere  data  solo  quando  sia
          compatibile  con  la  conservazione  delle   sovrastrutture
          stradali,  con  la  stabilita'  dei  manufatti  e  con   la
          sicurezza della circolazione.  In  essa  sono  indicate  le
          prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale.  Se  il
          trasporto eccezionale e'  causa  di  maggiore  usura  della
          strada in relazione al tipo di veicolo, alla  distribuzione
          del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei
          transiti per i quali e'  richiesta  l'autorizzazione,  deve
          altresi' essere  determinato  l'ammontare  dell'indennizzo,
          dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita'
          previste  dal  comma  17.  L'autorizzazione   e'   comunque
          subordinata  al  pagamento  delle   spese   relative   agli
          eventuali   accertamenti   tecnici   preventivi   e    alla
          organizzazione del traffico  eventualmente  necessaria  per
          l'effettuazione del 
                        trasporto nonche' alle opere di rafforzamento 
          necessarie.