Art. 10. Criteri di gestione 1. Salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla convenzione, la societa' di gestione aeroportuale: a) gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attivita' e servizi organizzati destinati alle attivita' aeronautiche civili, adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunita' territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti; b) organizza e gestisce l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attivita' e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicita'; c) eroga i servizi di competenza con continuita' e regolarita', nel rispetto del principio di imparzialita' e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza; d) adotta, entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento, sulla base dei principi definiti nel disciplinare tipo, la Carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorita' vigilante di cui all'articolo 11.