Art. 10.
                         Criteri di gestione
  1.  Salvo l'adempimento  degli obblighi  derivanti dalla  normativa
vigente e dalla convenzione, la societa' di gestione aeroportuale:
  a)  gestisce  l'aeroporto  quale  complesso di  beni,  attivita'  e
servizi  organizzati destinati  alle  attivita' aeronautiche  civili,
adottando  ogni  opportuna  iniziativa   in  favore  delle  comunita'
territoriali  vicine,  in  ragione  dello  sviluppo  intermodale  dei
trasporti;
  b)   organizza  e   gestisce   l'impresa  aeroportuale   garantendo
l'ottimizzazione  delle  risorse  disponibili per  la  produzione  di
attivita' e di servizi di  adeguato livello qualitativo, nel rispetto
dei  principi  di  sicurezza,  di   efficienza,  di  efficacia  e  di
economicita';
  c) eroga i servizi di competenza con continuita' e regolarita', nel
rispetto del  principio di imparzialita'  e secondo le regole  di non
discriminazione dell'utenza;
  d) adotta, entro nove mesi  dall'entrata in vigore del regolamento,
sulla base dei principi definiti  nel disciplinare tipo, la Carta dei
servizi  da sottoporre  all'approvazione dell'Autorita'  vigilante di
cui all'articolo 11.