Art. 13.
                          Revoca e decadenza
  1.  Nelle  ipotesi  di  gravi  ovvero  reiterate  violazioni  della
disciplina relativa alla sicurezza, di mancato ed immotivato rispetto
del programma  di intervento  e del piano  degli investimenti  di cui
all'articolo 7, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli
stessi o  al verificarsi  di eventi  da cui  risulti che  la societa'
affidataria non si trova piu' nella capacita' di gestire l'aeroporto,
il Ministro dei trasporti e  della navigazione, con decreto motivato,
dispone  la  revoca della  concessione  e  contestualmente nomina  un
commissario per la gestione operativa dell'aeroporto.
  2. Nei casi previsti dall'articolo  47 del codice della navigazione
l'amministrazione  concedente   puo'  dichiarare  la   decadenza  del
concessionario,  salvo  che  la  societa'  di  gestione,  formalmente
invitata ad eliminare le  irregolarita' riscontrate, non provveda nel
termine prefissato.
  3. Successivamente alla dichiarazione di  revoca o di decadenza, il
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  avvia  la  procedura
prevista dall'articolo 8.
 
                               Nota all'art. 13:
            -    Il    testo    dell'art.    47    del codice   della
          navigazione  e'  il seguente:
            "Art.   47      (Decadenza   dalla      concessione).   -
          L'amministrazione   puo'   dichiarare   la   decadenza  del
          concessionario:
            a)  per  mancata esecuzione   delle   opere    prescritte
          nell'atto   di concessione,  o  per  mancato  inizio  della
          gestione,  nei  termini assegnati;
            b)  per non  uso continuato  durante  il periodo  fissato
          a  questo effetto nell'atto di concessione, o  per  cattivo
          uso;
            c)  per    mutamento sostanziale   non autorizzato  dello
          scopo  per il quale e' stata fatta la concessione;
            d) per omesso pagamento del canone  per il numero di rate
          fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
            e)   per     abusiva   sostituzione     di   altri    nel
          godimento  della concessione;
            f)  per    inadempienza  degli obblighi derivanti   dalla
          concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
            Nel    caso    di  cui    alle    lettere    a)    e   b)
          l'amministrazione      puo'   accordare   una   proroga  al
          concessionario.
            Prima  di  dichiarare  la  decadenza,   l'amministrazione
          fissa    un termine  entro   il  quale  l'interessato  puo'
          presentare  le  sue deduzioni.
            Al  concessionario decaduto  non  spetta alcun   rimborso
          per  opere eseguite ne' per spese sostenute".