Art. 13. Revoca e decadenza 1. Nelle ipotesi di gravi ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti di cui all'articolo 7, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la societa' affidataria non si trova piu' nella capacita' di gestire l'aeroporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto motivato, dispone la revoca della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto. 2. Nei casi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione l'amministrazione concedente puo' dichiarare la decadenza del concessionario, salvo che la societa' di gestione, formalmente invitata ad eliminare le irregolarita' riscontrate, non provveda nel termine prefissato. 3. Successivamente alla dichiarazione di revoca o di decadenza, il Ministro dei trasporti e della navigazione avvia la procedura prevista dall'articolo 8.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 47 del codice della navigazione e' il seguente: "Art. 47 (Decadenza dalla concessione). - L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario: a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale e' stata fatta la concessione; d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione puo' accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite ne' per spese sostenute".