Art. 9.
                      Oggetto della concessione
  1. La concessione ha per  oggetto la progettazione, lo sviluppo, la
realizzazione, l'adeguamento,  la gestione,  la manutenzione  e l'uso
degli impianti  e delle infrastrutture aeroportuali,  comprensivi dei
beni demaniali costituenti il sistema aeroportuale.
  2. La societa'  di gestione aeroportuale puo' esercire  i servizi e
le  attivita' di  assistenza  a terra  nei  limiti specificati  nella
convenzione  e  secondo la  normativa  vigente,  a condizione  che  i
risultati  di   esercizio  di  tale  attivita'   siano  separatamente
evidenziati nei bilanci e in tutti i documenti contabili.