Art. 9. Oggetto della concessione 1. La concessione ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali costituenti il sistema aeroportuale. 2. La societa' di gestione aeroportuale puo' esercire i servizi e le attivita' di assistenza a terra nei limiti specificati nella convenzione e secondo la normativa vigente, a condizione che i risultati di esercizio di tale attivita' siano separatamente evidenziati nei bilanci e in tutti i documenti contabili.