Art. 2.
                  Verifica delle risorse necessarie
  1. Al fine  di accertare l'ammontare del  contributo sostitutivo di
cui all'articolo 26  della legge 7 agosto 1997, n.  266, gli istituti
di  credito  e  le  societa'  di  locazione  finanziaria  interessati
trasmettono   al   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  entro  il  termine perentorio  di  sessanta  giorni
decorrenti  dalla data  di pubblicazione  del presente  decreto nella
Gazzetta   Ufficiale,  l'elenco   delle  operazioni   rispondenti  ai
requisiti previsti dalla legge 10 ottobre  1975, n. 517, per le quali
alla data del 1 gennaio 1997  e' intervenuta la stipula del contratto
di  mutuo  agevolato  o   di  locazione  finanziaria  agevolata,  con
l'indicazione degli elementi previsti, rispettivamente dagli allegati
n.  1   e  n.   2.  Gli  elenchi   devono  essere   sottoscritti  dai
rappresentanti legali dei predetti istituti o societa'.
  2. Qualora le risorse complessivamente disponibili, pari a lire 250
miliardi,  non risultino  sufficienti alla  concessione dei  benefici
nella   misura   massima   prevista,   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del  commercio e dell'artigianato verra'  disposta la
riduzione  percentuale, in  uguale misura,  dell'importo spettante  a
ciascun beneficiario.
  3.  La documentazione  inerente  alle  operazioni di  finanziamento
agevolato non incluse negli elenchi trasmessi ai sensi del precedente
comma  1,  entro  il  termine perentorio  in  esso  indicato,  verra'
restituita  agli istituti  di credito  e alle  societa' di  locazione
finanziaria interessati.