Art. 3.
                  Calcolo del contributo sostitutivo
  1. La determinazione della misura  di abbattimento di quattro o due
punti del tasso di riferimento, avviene in base alla localizzazione o
meno dell'iniziativa  nei territori  montani e  nei territori  il cui
sviluppo e' in ritardo, di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n.
2052/88 e successive modificazioni,  alla data di presentazione della
domanda di agevolazione.
  2. L'importo  del contributo sostitutivo spettante  e' determinato,
con le  modalita' previste dalla  normativa attuativa della  legge 10
ottobre 1975, n.  517, intendendosi sostituito al  tasso agevolato il
tasso di riferimento abbattuto della misura prevista dall'articolo 26
della  legge 7  agosto 1997,  n.  266, sulla  base delle  indicazioni
fornite con gli elenchi di cui  all'articolo 2, comma 1, del presente
decreto,  dagli istituti  di credito  e dalle  societa' di  locazione
finanziaria  interessati. In  particolare il  calcolo del  contributo
sostitutivo per  le operazioni di locazione  finanziaria agevolata e'
effettuato con riferimento a quanto disposto nel decreto ministeriale
in data 23 luglio 1980, di  attuazione dell'articolo 5 della legge n.
517 del 1975. Si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge
10 ottobre 1975, n. 517, e dalla relativa normativa attuativa.
  3.  Per le  operazioni  che hanno,  per  qualsiasi motivo,  estinto
anticipatamente  il  mutuo  agevolato o  risolto  anticipatamente  il
contratto  di locazione  finanziaria agevolata,  in epoca  successiva
all'entrata  in  vigore  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  il
contributo spettante  e' calcolato in  proporzione al numero  di rate
pagate. Il  contributo non  viene riconosciuto  se l'estinzione  o la
risoluzione anticipata sono intervenute  prima dell'entrata in vigore
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
 
           Note all'art. 3:
            -  Il regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988 e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. 185 del 15 luglio 1988.
            - Il  decreto del  Ministro dell'industria in    data  23
          luglio  1980 reca "Modalita' e procedure per la concessione
          di contributi in conto canoni  alle    imprese  commerciali
          per investimenti effettuati  con il sistema della locazione
          finanziaria, ai  sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
          e successive modificazioni ed integrazioni".
            -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 10 ottobre 1975, n.
          517, recita:
            "Art.  5 (Locazione  finanziaria).   - I    finanziamenti
          agevolati      a   favore   delle      imprese  commerciali
          disciplinati  dalla     presente  legge  sono   estesi   ai
          programmi  attuati,  totalmente  o    parzialmente,  con il
          sistema della locazione finanziaria".