Art. 5.
                            Recupero somme
  1. Per le operazioni di  mutuo agevolato o di locazione finanziaria
agevolata  ancora  non  concluse  e per  le  quali  venga  effettuata
l'estinzione anticipata,  gli istituti  di credito  e le  societa' di
locazione finanziaria  procedono al ricalcolo del  contributo in base
alla nuova  durata. La  differenza risultante deve  essere restituita
all'erario  maggiorata di  un interesse  pari al  tasso ufficiale  di
sconto  vigente alla  data  di  erogazione del  contributo  e per  il
periodo  intercorrente da  tale data  a quella  del versamento  delle
somme da restituire.  Tali somme debbono essere  versate alle entrate
del  bilancio  dello  Stato,   capo  XVIII,  capitolo  3600  "Entrate
eventuali  e diverse  del Ministero  dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E'  fatto obbligo a  chiunque spetti di osservarlo  e farlo
osservare.
   Roma, 23 febbraio 1998
                                                 Il Ministro: Bersani
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998
  Registro n. 1 Industria, foglio n. 23