Art. 3.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorenti variazioni di bilancio.