IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e  53  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; 
  Acquisito il parere delle commissioni riunite  Bilancio  e  Finanze
della Camera dei deputati; 
  Acquisito il parere della  commissione  Finanze  del  Senato  della
Repubblica; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri delle finanze, del lavoro e della  previdenza  sociale,  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  per  la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della
sanita'; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                    Prestazioni sociali agevolate 
 
  1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni  e  dei
servizi  assicurati  a  tutti  dalla  Costituzione  e   dalle   altre
disposizioni  vigenti,  il  presente  decreto   individua,   in   via
sperimentale,  criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o  servizi  sociali  o
assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o  comunque
collegati  nella  misura  o  nel  costo  a   determinate   situazioni
economiche. Ai fini  di  tale  sperimentazione  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano alle prestazioni o  servizi  sociali  e
assistenziali, con esclusione della  integrazione  al  minimo,  della
maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e  della  pensione
sociale e di ogni  altra  prestazione  previdenziale,  nonche'  della
pensione e assegno  di  invalidita'  civile  e  delle  indennita'  di
accompagnamento e assimilate. 
  2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, individuano, secondo le  disposizioni
dei rispettivi ordinamenti, le condizioni  economiche  richieste  per
l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita'  di  prevedere
criteri differenziati in  base  alle  condizioni  economiche  e  alla
composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo
3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza  infraannuale,
gli enti erogatori  possono  altresi'  differire,  non  oltre  il  31
dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri
di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata  in
vigore del presente decreto, fino al termine  della  loro  efficacia,
ove previsto. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  per
la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno,  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le  modalita'
attuative, anche con riferimento agli  ambiti  di  applicazione,  del
presente decreto. E' fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  59,
comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio,  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
            - Il testo del comma  51  dell'art.  59  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica), e' il seguente: 
            "51. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  tre  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentite le competenti commissioni parlamentari e il Garante
          per la protezione dei dati personali, uno  o  piu'  decreti
          legislativi per la definizione, con effetto  dal  1  luglio
          1998, di criteri unificati di valutazione della  situazione
          economica dei soggetti che richiedono  prestazioni  sociali
          agevolate  nei  confronti  di  amministrazioni   pubbliche,
          nonche' di modalita' per l'acquisizione delle  informazioni
          e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
            a) determinazione, anche mediante  procedura  informatica
          predisposta a  cura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  della  situazione  economica  del  soggetto  che
          richiede la prestazione agevolata in base  alle  condizioni
          reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti
          con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai
          fini  IRPEF,  con  possibilita'  di  differenziare  i  vari
          elementi reddituali e patrimoniali in  ragione  della  loro
          entita'  e  natura,  nel  rispetto  della   normativa   sul
          trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alle  leggi  31
          dicembre 1996, n. 675 e n. 676; 
            b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la
          composizione  dell'unita'  familiare  mediante   scale   di
          equivalenza; 
            c) obbligo per il richiedente la prestazione  di  fornire
          preventivamente   le   informazioni   necessarie   per   la
          valutazione  della  situazione  economica  alla  quale   e'
          subordinata  l'erogazione  della   prestazione   agevolata,
          nonche' di altri dati e notizie rilevanti per i  controlli;
          d)  possibilita'  per  le  amministrazioni  pubbliche   che
          erogano le prestazioni, nonche' per i comuni e per i centri
          autorizzati di assistenza fiscale, di  rilasciare,  tramite
          collegamento  telematico,  compatibile  con  le  specifiche
          tecniche    della    Rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni, con il sistema informativo  del  Ministero
          delle   finanze,   una   certificazione,   con    validita'
          temporalmente limitata, attestante la situazione  economica
          dichiarata,  valevole  ai  fini  dell'accesso  a  tutte  le
          prestazioni agevolate; 
            e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di
          provvedere  a  controlli,  singolarmente  o   mediante   un
          apposito   servizio   comune,   sulla   veridicita'   della
          situazione  familiare  dichiarata  e  confrontando  i  dati
          reddituali e patrimoniali dichiarati dai  soggetti  ammessi
          alle prestazioni agevolate  con  i  dati  in  possesso  del
          sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei
          successivi  controlli  da  parte  delle  stesse   pubbliche
          amministrazioni; 
            f) inclusione nei programmi annuali di controllo  fiscale
          della  Guardia  di  finanza  dei  soggetti  beneficiari  di
          prestazioni agevolate individuati sulla  base  di  appositi
          criteri  selettivi,  prevedendo  anche  l'effettuazione  di
          indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari". 
          Note alle premesse: 
            - Il testo degli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della
          Costituzione, e' il seguente: 
            "Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
          promuove  le  autonomie  locali;  attua  nei  servizi   che
          dipendono  dallo  Stato   il   piu'   ampio   decentramento
          amministrativo; adegua i principi ed  i  metodi  della  sua
          legislazione   alle   esigenze   dell'autonomia    e    del
          decentramento". 
            "Art. 76. - L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principii e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti". 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
            Puo' inviare messaggi alle Camere. 
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione. 
            Autorizza la presentazione alle  Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
            Promulga le leggi ed emana i  decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i  trattati   internazionali,   previa,   quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
            Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
            "Art. 117. - La regione emana  per  le  seguenti  materie
          norme legislative nei  limiti  dei  principii  fondamentali
          stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  sempreche'  le  norme
          stesse non siano in contrasto con l'interesse  nazionale  e
          con quello di altre regioni: 
            ordinamento degli  uffici  e  degli  enti  amministrativi
          dipendenti dalla Regione; 
              circoscrizioni comunali; 
              polizia locale urbana e rurale; 
              fiere e mercati; 
              beneficenza  pubblica  ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera; 
              istruzione  artigiana  e  professionale  e   assistenza
          scolastica; 
              musei e biblioteche di enti locali; 
              urbanistica; 
              turismo ed industria alberghiera; 
              tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; 
              viabilita', acquedotti e lavori pubblici  di  interesse
          regionale; 
              navigazione e porti lacuali; 
              acque minerali e termali; 
              cave e torbiere; 
              caccia; 
              pesca nelle acque interne; 
              agricoltura e foreste; 
              artigianato; 
              altre materie indicate da leggi costituzionali. 
            Le leggi della Repubblica possono demandare alla  regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione". 
            "Art.  118.  -  Spettano   alla   regione   le   funzioni
          amministrative  per  le  materie  elencate  nel  precedente
          articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente  locale,
          che possono essere attribuite dalle leggi della  Repubblica
          alle province, ai comuni o ad altri enti locali. 
            Lo Stato puo' con legge delegare alla regione l'esercizio
          di altre funzioni amministrative. 
            La  regione  esercita   normalmente   le   sue   funzioni
          amministrative delegandole alle province, ai  comuni  o  ad
          altri enti locali, o valendosi dei loro uffici". 
            "Art. 128. - Le province e i comuni  sono  enti  autonomi
          nell'ambito dei principii fissati da leggi  generali  della
          Repubblica, che ne determinano le funzioni". 
            - Per il testo del comma 51  dell'art.  59  della  citata
          legge n. 449 del 1997 si veda la nota al titolo. 
            - Il testo dei commi 52 e 53 dell'art.  59  della  citata
          legge n. 449 del 1997, e' il seguente: 
            "52. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti
          erogatori  individuano,   secondo   le   disposizioni   dei
          rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche  richieste
          per l'accesso alle prestazioni assistenziali,  sanitarie  e
          sociali agevolate, con possibilita'  di  prevedere  criteri
          differenziati in base alle  condizioni  economiche  e  alla
          composizione della famiglia. Per le  amministrazioni  dello
          Stato e gli enti pubblici  previdenziali  si  provvede  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove  non
          diversamente disposto con norme di  legge  e  salvo  quanto
          previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la  spesa
          pubblica elabora annualmente un  rapporto  sullo  stato  di
          attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui  al
          presente comma. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica provvede a trasmettere  tale
          rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche  richieste
          possono  essere,  con  le  stesse   modalita',   modificate
          annualmente, entro il 31  ottobre  dell'anno  precedente  a
          quello in cui le modifiche hanno effetto. 
            "53. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo previsto dal  comma  51,  nel  rispetto
          degli stessi principi e criteri direttivi,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative e correttive". 
          Nota all'art. 1: 
            - Il testo del comma 50 dell'art. 59 della  citata  legge
          n. 449 del 1997, e' il seguente: 
            "50. Al fine  di  assicurare  una  maggiore  equita'  del
          sistema della partecipazione alla spesa sanitaria  e  delle
          relative  esenzioni,  nonche'  di  evitare  l'utilizzazione
          impropria  dei   diversi   regimi   di   erogazione   delle
          prestazioni sanitarie, il Governo e' delegato  ad  emanare,
          entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   sentite   le   competenti   Commissioni
          parlamentari e  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, nonche' il Garante per la  protezione  dei
          dati personali uno o piu' decreti legislativi di  riordino,
          con decorrenza 1 maggio  1998,  della  partecipazione  alla
          spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi: 
            a) il Servizio sanitario nazionale garantisce  la  tutela
          della salute e l'accesso  ai  servizi  alla  totalita'  dei
          cittadini senza distinzioni individuali o sociali; 
            b) nell'ambito  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,
          efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del  Fondo
          sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto  a
          linee   guida   e   percorsi   diagnosticoterapeutici,   le
          prestazioni la cui fruizione e'  subordinata  al  pagamento
          diretto, da parte dell'utente, di  una  quota  limitata  di
          spesa; 
            c)  sono  escluse  dalla  partecipazione  alla  spesa  le
          prestazioni rientranti in programmi,  anche  regionali,  di
          prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di  medicina
          generale e di pediatria di  libera  scelta,  i  trattamenti
          erogati  in  regime  di  ricovero  ordinario,  nonche'   le
          prestazioni di cui alla lettera f); 
            d) l'esenzione dei cittadini  dalla  partecipazione  alla
          spesa e' stabilita in relazione alla  sostenibilita'  della
          stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle  condizioni
          economiche, del nucleo familiare, dell'eta'  dell'assistito
          e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari
          patologie; 
            e) la condizione economica che da' diritto  all'esenzione
          e' definita con riferimento  al  nucleo  familiare,  tenuto
          conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in
          base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi  previsti
          dal comma 51  del  presente  articolo,  in  relazione  alla
          composizione qualitativa  e  quantitativa  della  famiglia,
          prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto  al
          lavoro e superando la discriminazione fra persone in  cerca
          di prima occupazione e disoccupati; e' prevista  l'adozione
          di  fattori  correttivi  volti   a   favorire   l'autonomia
          dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei
          che comprendono  al  loro  interno  individui  con  elevati
          bisogni di assistenza; 
            f) l'esenzione per patologie prevede la  revisione  delle
          forme  morbose  che  danno  diritto   all'esenzione   delle
          correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica
          e   specialistica,   ivi   comprese    quelle    di    alta
          specializzazione,  in  particolare   quando   trattasi   di
          condizioni croniche e/o invalidanti;  specifiche  forme  di
          tutela sono garantite alle  patologie  rare  e  ai  farmaci
          orfani.  All'attuazione  delle  disposizioni  del   decreto
          legislativo si provvede con regolamento del Ministro  della
          sanita' ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
            g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata  al
          costo delle  prestazioni  erogate,  e'  definita  anche  in
          relazione  alla  revisione   dei   sistemi   tariffari   di
          remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati; 
            h) la revisione della partecipazione  alla  spesa  e  del
          regime delle esenzioni e' effettuata senza  maggiori  oneri
          complessivi a carico degli assistiti,  garantendo  comunque
          un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui; 
            i)  e'  promossa  la  responsabilita'  finanziaria  delle
          regioni, delle province autonome e delle aziende  sanitarie
          nella gestione del sistema di partecipazione alla  spesa  e
          del regime  delle  esenzioni,  anche  prevedendo  l'impiego
          generalizzato, nell'ambito di progetti  concordati  con  le
          regioni e le province autonome, di una  tessera  sanitaria,
          valida  sull'intero  territorio  nazionale  e  utilizzabile
          nell'ambito   della   Rete   unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni,  di  cui  all'art.   2,   comma   2,   del
          decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge
          30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto  della  normativa  sul
          trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alle  leggi  31
          dicembre 1996, n. 675  e  n.  676,  e  nel  rispetto  degli
          statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione; 
            l) e' assicurata, anche con la previsione di uno  o  piu'
          regolamenti emanati a norma dell'art. 17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  la  semplificazione  delle
          procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione,
          nonche' di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche
          attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria  di  cui
          alla lettera i)".