Art. 3. Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori 1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica, modalita' integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari. 2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.
Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 52 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.