Art. 3.
                 Integrazione dell'indicatore della
         situazione economica da parte degli enti erogatori

  1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti
per  fruire  di  ciascuna  prestazione,  possono  prevedere, ai sensi
dell'articolo  59,  comma  52,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
accanto   all'indicatore   della   situazione   economica,  modalita'
integrative  di  valutazione,  con  particolare  riguardo al concorso
delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
  2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi
dell'articolo  59,  comma  52,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
assumere  come  unita'  di  riferimento  una  composizione del nucleo
familiare diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal
caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di
cui alla tabella 2.
  3.  Restano  ferme  le  disposizioni vigenti che attribuiscono alle
amministrazioni   dello   Stato   e  alle  regioni  la  competenza  a
determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti
erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.
 
          Nota all'art. 3:
            -  Per  il  testo del comma 52  dell'art. 59 della citata
          legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.