Art. 4. Dichiarazione sostitutiva del richiedente 1. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. 2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione. 4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonche' ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate. 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modellitipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria. 7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entita'. 8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita' d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.
Nota all'art. 4: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - La legge 30 dicembre 1991, n. 413, reca: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale".