Art. 4.
              Dichiarazione sostitutiva del richiedente

  1.  Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione
sostitutiva,  a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie
per  la  determinazione  dell'indicatore  della  situazione economica
equivalente.
  2.  Il  richiedente  dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel
caso  di  corresponsione  della  prestazione,  ai  sensi del comma 8,
possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita'
delle  informazioni  fornite  ed  effettuati  presso  gli istituti di
credito  o  altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il
codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio mobiliare.
  3.  La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai
centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  previsti dalla legge 30
dicembre  1991,  n.  413, o direttamente all'amministrazione pubblica
alla quale e' richiesta la prima prestazione.
  4.  I  comuni,  i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni
pubbliche   ai  quali  e'  presentata  la  dichiarazione  sostitutiva
rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della
dichiarazione  e  gli  elementi  informativi necessari per il calcolo
della situazione economica.
  5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro  delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione,  sono  emanate  norme dirette a consentire
alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonche' ai
comuni  ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare
una  certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante
la  situazione  economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a
tutte le prestazioni agevolate.
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto  con  il  Ministro  delle  finanze e sentita l'Autorita' per
l'informatica   nella  pubblica  amministrazione,  sono  stabiliti  i
modellitipo  e  le  caratteristiche  informatiche della dichiarazione
sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.
  7.  Gli  enti  erogatori  controllano,  singolarmente o mediante un
apposito  servizio  comune, la veridicita' della situazione familiare
dichiarata  e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati
dai  soggetti  ammessi  alle  prestazioni  con i dati in possesso del
sistema  informativo  del Ministero delle finanze. A tal fine possono
stipulare   convenzioni   con  il  Ministero  delle  finanze.  L'ente
erogatore   provvede   ad   ogni  adempimento  conseguente  alla  non
veridicita'   dei   dati   dichiarati.   Le  amministrazioni  possono
richiedere  idonea  documentazione atta a dimostrare la completezza e
la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di
errori materiali o di modesta entita'.
  8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle
finanze  per  la  programmazione  dell'attivita'  d'accertamento, una
quota  delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata
al  controllo  sostanziale  della posizione reddituale e patrimoniale
dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.
 
          Nota all'art. 4:
            -  La  legge  4  gennaio  1968, n. 15, reca: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".
            -    La  legge    30   dicembre   1991, n.   413,   reca:
          "Disposizioni  per ampliare  le  basi   imponibili,     per
          razionalizzare,  facilitare  e potenziare   l'attivita'  di
          accertamento;      disposizioni    per     la rivalutazione
          obbligatoria  dei beni immobili delle  imprese, nonche' per
          riformare il  contenzioso  e per  la  definizione agevolata
          dei rapporti tributari   pendenti; delega    al  Presidente
          della  Repubblica per la concessione  di amnistia per reati
          tributari; istituzioni dei centri di assistenza  fiscale  e
          del conto fiscale".