Art. 6. Disposizioni integrative e correttive 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle che saranno dettate ai sensi del comma 1, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Napolitano, Ministro dell'interno Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 6: - Per il testo del comma 51 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, si veda la nota al titolo. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".