Art. 6.
                Disposizioni integrative e correttive

  1.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  possono  essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni  integrative  e  correttive, nel rispetto dei principi e
criteri  direttivi  di  cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
  2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel
rispetto  delle  disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
di  quelle che saranno dettate ai sensi del comma 1, anche al fine di
assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998

                              SCALFARO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Treu,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  Ciampi,  Ministro  del  tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Turco, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Bindi, Ministro della sanita'
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Note all'art. 6:
            - Per il testo del comma 51   dell'art. 59  della  citata
          legge n. 449 del 1997, si veda la nota al titolo.
            - La legge 31 dicembre 1996,  n. 675, reca: "Tutela delle
          persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei
          dati personali".