Art. 3. Norme finali 1. Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 3: - Per il gia' citato art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, vedasi nelle precedenti note all'art. 1. - Il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1994, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994, concerne: "Regolamento per la organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' della Agenzia per i servizi sanitari regionali".