Art. 3.
                            Norme finali
  1.  Alla  nomina  dei  componenti  degli organi dell'Agenzia di cui
all'articolo  2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  2.  Sino  all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura
prevista  dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993,  n.  266,  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
restano  disciplinati  dalle  disposizioni  del  decreto del Ministro
della  sanita' 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le
disposizioni del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bindi, Ministro della sanita'
                                   Bassanini, Ministro per la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Note all'art. 3:
            - Per il gia' citato art. 5 del  decreto  legislativo  30
          giugno  1993, n. 266, vedasi nelle precedenti note all'art.
          1.
            - Il decreto   del Ministro  della  sanita'  22  febbraio
          1994, n. 233, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 88
          del    16    aprile   1994, concerne: "Regolamento   per la
          organizzazione, il  funzionamento e la  disciplina    delle
          attivita'  della    Agenzia    per    i  servizi   sanitari
          regionali".