Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1998
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick