Art. 2.
                      Produzione e importazione
  1. L'autorizzazione  alla produzione e all'importazione  a scopo di
vendita  dei  prodotti  destinati ad  una  alimentazione  particolare
previsti  dall'articolo  8, comma  1,  del  decreto legislativo  deve
essere  richiesta dall'impresa  al Ministero  della sanita'  per ogni
prodotto.
  2. La  domanda diretta ad ottenere  il rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1, deve contenere:
    a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
    b) il codice fiscale;
  c) il nome o  la ragione sociale o il marchio  depositato e la sede
del  fabbricante  o  del  confezionatore o  del  venditore  stabilito
nell'Unione europea;
    d) la denominazione di vendita del prodotto;
  e)   la  classificazione   proposta  per   il  prodotto   ai  sensi
dell'allegato 1 del decreto legislativo;
    f) la forma di presentazione del prodotto;
  g) il tipo di confezione ed il materiale di confezionamento;
  h) il  periodo di  durabilita' del  prodotto espresso  come termine
minimo di conservazione o come data  di scadenza ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
    i) la composizione analitica centesimale media;
  l) l'elenco  degli ingredienti in ordine  ponderale decrescente con
la indicazione delle relative quantita';
  m) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento;
  n)  il Paese  di  origine  o di  provenienza  del  prodotto, per  i
prodotti originari o provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea e non contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo.
  3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata:
  a) dalla  attestazione relativa alla stabilita'  del prodotto sulla
base  di prove  svolte, firmata  dal responsabile  legale oppure  dal
procuratore dell'impresa;
  b) dalla documentazione sulle  finalita', sulla valenza dietetica e
sugli elementi particolari della composizione del prodotto;
  c) dalle schede tecniche delle materie prime utilizzate;
  d) dai  metodi analitici ovvero  da copia dell'estratto in  caso di
metodi codificati pubblicati;
  e)  dalla certificazione  della composizione  analitica centesimale
del prodotto;
  f) dalla  attestazione relativa  alla conformita' dei  materiali di
confezionamento al decreto del  Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777, modificato dal  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
108,  firmata   dal  responsabile   legale  oppure   dal  procuratore
dell'impresa;
  g) da n. 3 copie della etichetta datate, timbrate e firmate, di cui
una in bollo;
  h) da n. 3 copie  dei fogli illustrativi eventualmente annessi alle
confezioni, datate, timbrate e firmate, di cui una in bollo;
    i) da n. 1 marca da bollo;
  l) dalla ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto
del Ministro della sanita' 19  luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  172 del  24 luglio  1993, e
successive modificazioni.
  4. Se  la domanda e' fatta  da impresa stabilita nel  territorio di
Paese  terzo  non contraente  l'accordo  sullo  spazio europeo,  deve
essere designata la persona incaricata di rappresentarla in Italia ed
il suo domicilio.
  5. Qualora il  prodotto sia gia' legalmente  commercializzato in un
altro  Stato membro  dell'Unione europea  o in  uno Stato  contraente
l'accordo sullo  spazio economico europeo, la  domanda deve contenere
le generalita' dell'impresa richiedente, integrate dal codice fiscale
qualora l'impresa medesima risieda nel territorio della Repubblica.
  6. Alla domanda di cui al comma 5, devono essere allegate:
    a) una copia dell'etichetta usata in quello Stato;
  b)  una  autocertificazione  da  cui  risulti  la  conformita'  del
prodotto alle norme vigenti in quello Stato;
  c) un modello dell'etichetta  utilizzata per la commercializzazione
del prodotto nel territorio della Repubblica;
  d) la  ricevuta del versamento  della tariffa prevista  dal decreto
del   Ministro   della  sanita'   19   luglio   1993,  e   successive
modificazioni;
  e) l'elenco  degli ingredienti in ordine  ponderale decrescente con
l'indicazione delle relative quantita';
  f) la composizione analitica centesimale media e la durabilita' del
prodotto, qualora non risulti dall'etichetta;
  g) il tipo di confezione ed il materiale di confezionamento.
  7. L'autorizzazione  viene rilasciata o negata  dal Ministero della
sanita', sentita la  commissione, nei termini di  cui all'articolo 5,
informandone la regione nel cui territorio ha sede l'impresa.
  8. Il provvedimento di autorizzazione contiene:
  a) il nome o la ragione sociale,  la sede e, nei casi richiesti, il
codice fiscale dell'impresa;
  b) la sede  dello stabilimento di produzione  e di confezionamento,
integrata dal nome  del fabbricante o del  confezionatore qualora chi
commercializza   sia   persona   diversa  dal   fabbricante   o   dal
confezionatore, limitatamente  ai prodotti fabbricati  o confezionati
in  Italia o  in Paesi  terzi non  contraenti l'accordo  sullo spazio
economico europeo;
  c) la  denominazione di vendita  del prodotto,  la sua natura  e il
gruppo   di  appartenenza   da  individuarsi   tra  quelli   indicati
nell'allegato 1 al decreto legislativo;
  d) l'elenco  degli ingredienti in ordine  ponderale decrescente con
l'indicazione delle relative quantita';
  e) la composizione analitica centesimale media e la durabilita' del
prodotto;
  f)  il  peso   o  la  capacita'  delle  confezioni,   la  forma  di
presentazione delle confezioni ed il materiale di confezionamento;
    g) il numero di autorizzazione e la data del rilascio.
  9. Al  provvedimento di cui  al comma 8 viene  allegata l'etichetta
approvata, con  l'eventuale foglio  illustrativo approvato,  la quale
deve  essere  conforme, per  modalita'  di  indicazioni riportate,  a
quanto previsto dal  decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n. 109, e,
per quanto applicabile, dal decreto  legislativo 16 febbraio 1993, n.
77.
  10. Il  parere della commissione non  e' richiesto nel caso  in cui
vengano  apportate  modifiche   al  provvedimento  di  autorizzazione
relative:
  a) al nome o alla ragione sociale o alla sede dell'impresa titolare
dell'autorizzazione;
  b) all'estensione  o al trasferimento dell'attivita'  produttiva in
altro stabilimento;
  c) a indicazioni che non riguardano aspetti nutrizionali;
  d) a variazioni di peso o di volume e di tipo delle confezioni, che
siano ininfluenti sulla stabilita' e sulle modalita' d'uso;
    e) ai materiali di confezionamento;
    f) alla veste grafica dell'etichetta;
  g) ad aspetti della  composizione sostanzialmente ininfluenti sulle
caratteristiche nutrizionali del prodotto;
    h) al marchio del prodotto o dell'impresa;
  i) alla durabilita' del  prodotto sostanzialmente ininfluente sulle
caratteristiche nutrizionali;
    l) alla denominazione di vendita del prodotto.
 
           Note all'art. 2:
            -    Il  D.Lgs.    27   gennaio   1992, n.   109,   reca:
          "Attuazione   delle direttive   89/395/CEE  e    89/396/CEE
          concernenti   l'etichettatura,     la  presentazione  e  la
          pubblicita' dei prodotti alimentari".
            -  Il D.P.R.  23  agosto 1982,  n. 777,  modificato   dal
          D.Lgs.  25 gennaio  1992, n.  108, reca:  "Attuazione della
          direttiva (CEE)  n.  76/893  relativa ai  materiali e  agli
          oggetti    destinati  a   venire a contatto con  i prodotti
          alimentari".  Il D.Lgs. 25 gennaio   1992, n.   108,    qui
          citato,   reca:   "Attuazione  della  direttiva  89/109/CEE
          concernente i materiali  e gli oggetti destinati a   venire
          a contatto con i prodotti alimentari".
            -  Il decreto del Ministro  della sanita' 19 luglio 1993,
          pubblicato nella   Gazzetta  Ufficiale    della  Repubblica
          italiana  n.    172  del   24 luglio   1993, e   successive
          modificazioni,     reca:   "Modificazioni      al   decreto
          ministeriale      14   febbraio   1991   concernente     la
          determinazione delle tariffe  e dei  diritti spettanti   al
          Ministero    della  sanita',  all'Istituto    superiore  di
          sanita' e  all'Istituto superiore   per la prevenzione    e
          la    sicurezza   del lavoro,   per   prestazioni   rese  a
          richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati".
            -   Il D.Lgs.   19   febbraio   1993,  n.    77,    reca:
          "Attuazione  della direttiva  90/496/CEE del  Consiglio del
          24  settembre  1990 relativa all'etichettatura nutrizionale
          dei prodotti alimentari".