Art. 3.
           Stabilimenti di produzione e di confezionamento
  1. L'autorizzazione  all'esercizio di stabilimenti di  produzione e
di  confezionamento  dei  prodotti  destinati  ad  una  alimentazione
particolare  di  cui all'articolo  10  del  decreto legislativo  deve
essere richiesta al Ministero della sanita'.
  2. La  domanda diretta ad ottenere  il rilascio dell'autorizzazione
di  cui al  comma  1 viene  presentata per  il  tramite della  Unita'
sanitaria locale competente per territorio e deve essere corredata:
  a) dalla indicazione  del nome o della ragione  sociale, della sede
dell'impresa  interessata  e  dalla   indicazione  della  sede  dello
stabilimento;
  b) dalla  planimetria dello stabilimento  in scala non  inferiore a
1:100;
  c)  dalla   relazione  sulle   caratteristiche  tecnicocostruttive,
strutturali ed  igienicosanitarie dello stabilimento,  in conformita'
alle  disposizioni   previste  dal   decreto  del   Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
  d) dalla  indicazione delle attrezzature adibite  alla produzione e
delle tipologie produttive;
  e) dalla documentazione dalla quale risulti che l'acqua usata nella
preparazione dei  prodotti alimentari destinati ad  una alimentazione
particolare  e'  conforme ai  requisiti  prescritti  dal decreto  del
Presidente della Repubblica  24 maggio 1988, n. 236, e  che la stessa
non beneficia di deroghe ai sensi degli articoli 16 e 17 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;
  f)  dalla indicazione  della  disponibilita' di  un laboratorio  di
analisi proprio,  con la  relativa descrizione  delle caratteristiche
strutturali  e   delle  attrezzature,  ovvero   dall'indicazione  del
laboratorio  esterno al  quale  lo stabilimento  intende affidare  la
effettuazione delle analisi biologiche,  chimiche e fisiche, inserito
nell'elenco di cui all'articolo 7;
  g)  dal  nome  e   cognome,  nonche'  qualifica  professionale  del
responsabile del controllo di qualita' del processo produttivo;
  h) da copia dell'autorizzazione  del sindaco del comune interessato
allo  smaltimento   o  all'allontanamento   delle  acque   reflue  di
lavorazione, nonche'  indicazione delle modalita' di  smaltimento dei
rifiuti solidi;
  i) dalla ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto
del   Ministro   della  sanita'   19   luglio   1993,  e   successive
modificazioni.
  3. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia presentata dal titolare
di uno  stabilimento che  gia' produce alimenti  di uso  corrente, la
domanda stessa deve essere  corredata, oltreche' della documentazione
di cui alle lettere a), d), e), f), g) ed i) del comma 2, anche:
  a) dalla  copia dell'autorizzazione  corredata della  relazione del
sopralluogo  ispettivo, rilasciata  dalla autorita'  sanitaria locale
competente   per   territorio,   concernente   l'accertamento   della
conformita' dei  locali e degli  impianti alle norme del  decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
  b) dalla documentazione dalla  quale risulti l'efficace separazione
del   deposito  dei   costituenti  peculiari   di  ciascun   tipo  di
lavorazione,  l'efficace rimozione  dagli  impianti  di ogni  residuo
prima di cambiare tipo di  lavorazione ivi compresa la lavorazione di
prodotti appartenenti  a gruppi diversi  tra quelli destinati  ad una
alimentazione particolare;
  c) dalla dichiarazione di impegno  ad annotare su appositi registri
di produzione,  da tenersi in  stabilimento, il giorno e  l'ora delle
singole lavorazioni.
  4. L'autorizzazione  viene rilasciata  ovvero negata  dal Ministero
della   sanita'  nei   termini  temporali   di  cui   all'articolo  5
informandone la regione nel cui territorio ha sede lo stabilimento.
  5. I  prodotti destinati  ad una alimentazione  particolare possono
essere  prodotti  e  confezionati nello  stesso  stabilimento  ovvero
essere  prodotti e  preimballati nello  stabilimento di  produzione e
confezionati successivamente in uno stabilimento di confezionamento.
 
           Note all'art. 3:
            -  Il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, reca: "Regolamento di
          esecuzione della  legge    30  aprile  1962,    n.  283,  e
          successive      modificazioni,  in  materia  di  disciplina
          igienica della produzione e della  vendita  delle  sostanze
          alimentari e delle bevande".
            -    Il    D.P.R.  24    maggio   1988,   n.   236, reca:
          "Attuazione  della direttiva 80/778/CEE,    concernente  la
          qualita' delle  acque destinate al consumo umano,  ai sensi
          dell'art.  15  della  legge    16 aprile 1987, n. 183"; gli
          articoli 16 e 17 cosi' recitano:
            "Art.   16 (Valore   massimo   ammissibile). -   1.    Il
          valore      massimo  ammissibile  di     superamento  delle
          concentrazioni   massime ammissibili  stabilite    per    i
          parametri    indicati  nell'allegato    I    puo'    essere
          determinato per singoli parametri o   gruppi di  parametri,
          su motivata richiesta della regione.
            2.    Il      valore   massimo   ammissibile   unitamente
          all'indicazione delle misure di  risanamento  da  adottare,
          e'  determinato,  in  relazione alle specifiche  situazioni
          suscettibili  di  deroga,  dal Ministro  della sanita',  di
          concerto  con  il Ministro   dell'ambiente,   sentito    il
          Consiglio superiore di sanita'.
            3.  Per  le    acque  di  cui alla   lettera b), comma 1,
          dell'art. 2, si applicano  esclusivamente   i  valori   per
          i      parametri    tossici    e microbiologici   previsti,
          rispettivamente,  nelle  tabelle  D   ed   E  dell'allegato
          I,   nonche'   degli   altri   parametri   il  cui  mancato
          rispetto  possa pregiudicare  la salubrita'   del  prodotto
          alimentare finale".
            "Art.  17  (Deroghe).  -  1.  Deroghe al presente decreto
          possono essere  disposte  dalla  regione  competente  nelle
          seguenti circostanze:
            a)  situazioni    relative alla natura  ed alla struttura
          dei terreni dell'area della quale e' tributaria la  risorsa
          idrica;
            b)   situazioni  relative  a  circostanze  meteorologiche
          eccezionali.
            2.  In  nessun  caso le deroghe di cui al comma 1 possono
          riguardare  i  fattori  tossici    e  microbiologici,   ne'
          comportare un rischio  per la salute pubblica.
            3.   In   caso      di  grave  emergenza  idrica,     ove
          l'approvvigionamento di acqua non possa  essere  assicurato
          in  nessun altro  modo, puo' essere disposta la deroga alle
          concentrazioni  massime  stabilite  dal  presente   decreto
          nell'allegato    I,  fino    al raggiungimento del   valore
          massimo ammissibile,   che e'   determinato  dall'autorita'
          sanitaria  ai    sensi  dell'art.  16,  in  modo  che  tale
          superamento   non   presenti   assolutamente   un   rischio
          inaccettabile per la salute pubblica.
            4.  Fermo  restando  quanto  disposto    dal  decreto del
          Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515,  qualora
          per l'approvvigionamento di acqua  potabile si  debba  fare
          uso  di    acque    superficiali  che    non raggiungono le
          concentrazioni imposte per   le  acque  di    categoria  A3
          dall'allegato  al decreto  del Presidente  della Repubblica
          3 luglio 1982,  n. 515,  puo'  essere  autorizzata, per  un
          periodo  di   tempo limitato, la deroga alle concentrazioni
          massime  ammissibili  stabilite  dal  presente      decreto
          nell'allegato  I,    fino  al raggiungimento   di un valore
          massimo  ammissibile,  che  e'   derminato   dall'autorita'
          sanitaria  ai  sensi  dell'art.    16,  in  modo  che  tale
          superamento  non presenti un rischio inaccettabile  per  la
          salute pubblica".