Art. 4.
                          E t i c h e t t e
  1. Il modello delle etichette  dei prodotti alimentari destinati ad
una  alimentazione particolare,  da  trasmettere  al Ministero  della
sanita' ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo, deve essere
presentato, in triplice esemplare, nella veste grafica utilizzata per
la  prima  commercializzazione o  in  sua  copia fotostatica  datata,
timbrata e firmata.
  2.  In  caso di  variazione  al  modello  della etichetta  si  deve
provvedere ad una nuova trasmissione del modello stesso.
  3.  L'elenco  dei prodotti  di  cui  al  comma 1  viene  pubblicato
periodicamente  a cura  del  Ministero della  sanita' nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  4.  Il  Ministero  della  sanita'  si  avvale,  per  l'esame  delle
indicazioni riportate sui modelli di etichetta  di cui al comma 1, di
un  apposito  gruppo  di  esperti   scelti  tra  i  componenti  della
commissione.