Art. 6.
                        Vigilanza sui prodotti
  1.  Il   programma  di  vigilanza   annuale  di  cui  al   comma  4
dell'articolo 8 del decreto  legislativo viene adottato conformemente
alle  disposizioni del  decreto  del Presidente  della Repubblica  14
luglio  1995  "Atto  di  indirizzo e  coordinamento  alle  regioni  e
province  autonome  sui  criteri   uniformi  per  l'elaborazione  dei
programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande" pubblicato
nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7
novembre 1995.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Il  D.P.R.  14  luglio   1995   concerne:   "Atto   di
          indirizzo    e  coordinamento  alle    regioni  e  province
          autonome  sui criteri uniformi per    l'elaborazione    dei
          programmi     di   controllo   ufficiale   degli alimenti e
          bevande".