Art. 7.
         Laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti
                 di produzione e di confezionamento
  1. I  laboratori non annessi  agli stabilimenti di produzione  o di
confezionamento  devono   essere  iscritti  in  un   apposito  elenco
predisposto dal Ministero della sanita'.
  2. Per  l'inserimento nell'elenco  di cui al  comma 1  i laboratori
sono tenuti a presentare al Ministero della sanita' istanza diretta a
dimostrare di essere in grado  di svolgere controlli analitici idonei
a garantire  che i prodotti  corrispondano ai requisiti  indicati dal
decreto legislativo.
  3.  L'istanza  di  cui  al  comma 2  deve  essere  corredata  dalla
indicazione   sulla  idoneita'   delle  strutture,   della  dotazione
strumentale e del personale,  nonche' dalla copia dell'autorizzazione
rilasciata dall'autorita' sanitaria locale ai fini dell'esercizio del
laboratorio.
  4.  Il Ministero  della  sanita' puo'  effettuare dei  sopralluoghi
diretti a verificare la sussistenza presso i laboratori dei requisiti
di cui al comma 3.