Art. 7. Laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti di produzione e di confezionamento 1. I laboratori non annessi agli stabilimenti di produzione o di confezionamento devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanita'. 2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 i laboratori sono tenuti a presentare al Ministero della sanita' istanza diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che i prodotti corrispondano ai requisiti indicati dal decreto legislativo. 3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata dalla indicazione sulla idoneita' delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonche' dalla copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' sanitaria locale ai fini dell'esercizio del laboratorio. 4. Il Ministero della sanita' puo' effettuare dei sopralluoghi diretti a verificare la sussistenza presso i laboratori dei requisiti di cui al comma 3.