Art. 9.
                          Norme transitorie
  1.  Gli  stabilimenti  di  produzione e  di  confezionamento,  gia'
autorizzati alla data di entrata  in vigore del presente regolamento,
che  si  avvalgono  dei  laboratori   di  analisi  non  annessi  agli
stabilimenti medesimi, e  i laboratori di analisi  stessi sono tenuti
ad adeguarsi, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, rispettivamente a quanto  previsto dall'articolo 3, comma 2,
lettera f), e dall'articolo 7, comma 2.
  2.  Per gli  stabilimenti ed  i laboratori  di analisi  che non  si
adeguano  entro tre  mesi dalla  data di  pubblicazione del  presente
decreto alle prescrizioni di cui al  comma 1, si provvede alla revoca
dell'autorizzazione previa  diffida, senza esito, ad  adeguarsi entro
il termine tassativo di sessanta giorni.