Art. 4. 1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte, infine, le seguenti: "gbis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attivita' enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grammo o per litro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; gter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I e II, il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unita' che formano colonie per chilogrammo (CFU/Kg); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizion'' degli allegati I o II.". Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 7
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 228/1992, cosi' come modificato dal seguente regolamento, e' il seguente: "Art. 17. - 1. Gli alimenti nei quali sono stati incorporati gli additivi appartenenti ai gruppi sottoelencati possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ivi fissata sono apposte le seguenti indicazioni: a) per gli antibiotici, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose e per i fattori di crescita: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; b) per le sostanze che hanno effetti antiossidanti: 1) mangimi destinati ad animali familiari: l'indicazione ''con antiossidante'' seguita dal nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; 2) mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; c) per le sostanze coloranti, compresi i pigmenti, purche' siano utilizzati per la colorazione dell'alimento o dei prodotti animali: 1) mangimi destinati ad animali familiari: l'indicazione ''coloranti'' o ''colorato con'', seguita dal nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; 2) mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; d) per le vitamine E: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di alfatocoferoli e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; e) per le vitamine A e D: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; f) per il rame: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore espresso in rame (Cu); g) per i conservanti: 1) mangimi destinati ad animali familiari: l'indicazione ''conservante'' o ''conservato con'' seguita dal nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; 2) mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II. gbis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attivita' enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grano o per litro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; gter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I e II, il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unita' che formano colonie per chilogrammo (CFU/kg); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettattura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II". 2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilita' del produttore o del condizionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore stabilito all'interno della Comunita' economica europea. 3. Oltre alle indicazioni di cui al comma 1, sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ad essi fissata, devono figurare anche quelle eventualmente prescritte dalla Comunita' economica europea in sede di modifica degli allegati I e II. 4. La presenza di oligoelementi diversi dal rame, nonche' la presenza di vitamine, diverse dalle vitamine A, D ed E, di provitamine e di sostanze aventi un effetto analogo puo' essere indicata soltanto quando tali additivi sono dosabili secondo metodi ufficiali di analisi o, in mancanza, secondo metodi scientificamente validi. In tal caso devono essere fornite le seguenti indicazioni d'analisi: a) per gli oligoelementi diversi dal rame: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore dei rispettivi elementi; b) per le vitamine diverse dalle vitamine A, D ed E, le provitamine e le sostanze aventi un effetto analogo: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione. 5. Le menzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 figurano accanto alle indicazioni che devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta ivi fissata a norma delle vigenti disposizioni in materia di alimenti per animali. 6. Qualora, conformemente ai commi 1, 2, 3 e 4 si dichiari un tenore o una quantita', tale dichiarazione deve riferirsi alla parte di additivo incorporata nell'alimento. 7. La menzione degli additivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 puo' essere accompagnata dal numero di codice CEE o dalla denominazione commerciale. 8. Qualora, conformemente ai commi 1 e 2, debba essere dichiarata la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione di vari additivi appartenenti ad uno stesso gruppo o a gruppi diversi, puo' essere indicata per l'insieme degli additivi una sola data di garanzia o una sola durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, e precisamente quella che scade per prima. 9. Nel caso degli alimenti per animali commercializzati in autocisterne, veicoli analoghi o alla rinfusa, le indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 figurano su un documento di accompagnamento. Qualora si tratti di piccole quantita' di alimenti destinati all'utilizzazione finale, e' sufficiente che le indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente con mezzi adeguati con le modalita' di cui all'art. 18, comma 10, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. 10. Nel caso di alimenti per animali familiari contenenti coloranti, conservanti o sostanze aventi effetti antiossidanti, condizionati in imballaggi con un contenuto netto di peso pari o inferiore a 10 kg, e' sufficiente che l'imballaggio rechi rispettivamente l'indicazione ''colorante'', ''colorato con'', ''conservato con'', ''con antiossidante'' seguita dalle parole ''additivi CEE'', purche' sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta sia indicato un numero di riferimento che consenta l'identificazione del mangime e a condizione che, su richiesta, il fabbricante comunichi il nome specifico dell'additivo o degli additivi utilizzati. 11. E' vietata qualsiasi indicazione relativa agli additivi diversa da quelle previste nel presente regolamento".