Art. 4.
  1. All'articolo  17 del decreto  del Presidente della  Repubblica 1
marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
  al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte, infine, le seguenti:
  "gbis)  per gli  enzimi: il  nome  specifico del  componente o  dei
componenti  attivi   a  seconda   della  loro   attivita'  enzimatica
conformemente  agli allegati  I o  II; il  numero di  identificazione
secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita'
per grammo  o per litro;  la data limite di  garanzia o la  durata di
conservazione   a  decorrere   dalla  data   di  fabbricazione;   ove
necessario,  anche  l'indicazione delle  particolari  caratteristiche
significative derivanti dal  processo di fabbricazione, conformemente
alle disposizioni previste in  materia di etichettatura nella colonna
''altre disposizioni'' degli allegati I o II;
  gter)  per  i microorganismi:  l'identificazione  del  ceppo o  dei
ceppi, conformemente agli allegati I e  II, il numero di deposito del
ceppo  o dei  ceppi;  il numero  di unita'  che  formano colonie  per
chilogrammo  (CFU/Kg); la  data limite  di  garanzia o  la durata  di
conservazione   a  decorrere   dalla  data   di  fabbricazione;   ove
necessario,  anche  l'indicazione delle  particolari  caratteristiche
significative derivanti dal  processo di fabbricazione, conformemente
alle disposizioni previste in  materia di etichettatura nella colonna
''altre disposizion'' degli allegati I o II.".
  Il presente decreto munito del  sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bindi, Ministro della sanita'
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 7
 
           Nota all'art. 4:
            -   Il   testo   dell'art.  17  del D.P.R.  n.  228/1992,
          cosi'   come modificato dal  seguente  regolamento,  e'  il
          seguente:
            "Art.  17.    -  1.  Gli  alimenti   nei quali sono stati
          incorporati gli additivi     appartenenti    ai      gruppi
          sottoelencati     possono  essere commercializzati soltanto
          se sull'imballaggio,  sul recipiente  o su un'etichetta ivi
          fissata sono apposte le seguenti indicazioni:
            a)  per gli  antibiotici,  i coccidiostatici  e  le altre
          sostanze medicamentose     e   per     i    fattori      di
          crescita:      nome   specifico dell'additivo conformemente
          agli allegati I  e II, tenore di  sostanze  attive  e  data
          limite  di  garanzia del tenore o durata di conservazione a
          decorrere dalla data di fabbricazione;
            b) per le sostanze che hanno effetti antiossidanti:
            1)      mangimi  destinati    ad    animali    familiari:
          l'indicazione   ''con antiossidante''      seguita      dal
          nome      specifico        dell'additivo conformemente agli
          allegati I e II;
            2)  mangimi   composti   diversi   da quelli    destinati
          agli    animali  familiari:  nome  specifico  dell'additivo
          conformemente agli allegati I e II;
            c) per   le sostanze coloranti,    compresi  i  pigmenti,
          purche' siano utilizzati per la colorazione dell'alimento o
          dei prodotti animali:
            1)     mangimi     destinati    ad  animali    familiari:
          l'indicazione  ''coloranti''    o      ''colorato    con'',
          seguita   dal   nome  specifico dell'additivo conformemente
          agli allegati I e II;
            2)  mangimi   composti   diversi   da quelli    destinati
          agli    animali  familiari:  nome  specifico  dell'additivo
          conformemente agli allegati I e II;
            d) per  le vitamine   E: nome  specifico    dell'additivo
          conformemente   agli    allegati  I    e  II,    tenore  di
          alfatocoferoli e  data limite   di garanzia  del  tenore  o
          durata     di  conservazione  a  decorrere  dalla  data  di
          fabbricazione;
            e)  per   le  vitamine    A  e    D:   nome     specifico
          dell'additivo  conformemente  agli allegati I e II,  tenore
          di sostanze attive e data limite di garanzia  del tenore  o
          durata   di    conservazione  a  decorrere  dalla  data  di
          fabbricazione;
            f)    per  il    rame:  nome    specifico   dell'additivo
          conformemente  agli  allegati  I  e II e tenore espresso in
          rame (Cu);
            g) per i conservanti:
            1)    mangimi    destinati    ad   animali     familiari:
          l'indicazione  ''conservante''    o    ''conservato   con''
          seguita  dal  nome   specifico dell'additivo  conformemente
          agli allegati I e II;
            2)    mangimi   composti   diversi   da quelli  destinati
          agli    animali  familiari:    il       nome      specifico
          dell'additivo   conformemente  agli allegati I e II.
            gbis)    per  gli    enzimi:    il   nome specifico   del
          componente o  dei componenti  attivi   a  seconda     della
          loro     attivita'  enzimatica conformemente  agli allegati
          I  o    II;  il    numero  di     identificazione   secondo
          l'International   Union   of  Biochemistry;  le  unita'  di
          attivita' per grano   o per   litro; la  data    limite  di
          garanzia    o  la   durata di conservazione    a  decorrere
          dalla  data   di  fabbricazione;    ove necessario,   anche
          l'indicazione   delle      particolari      caratteristiche
          significative derivanti dal    processo  di  fabbricazione,
          conformemente  alle  disposizioni  previste in   materia di
          etichettatura nella colonna  ''altre  disposizioni''  degli
          allegati I o II;
            gter)    per   i microorganismi:   l'identificazione  del
          ceppo o  dei ceppi, conformemente agli allegati I e  II, il
          numero di deposito del ceppo  o dei  ceppi;  il numero   di
          unita'  che  formano colonie  per chilogrammo  (CFU/kg); la
          data  limite   di   garanzia o  la durata  di conservazione
          a  decorrere    dalla   data    di   fabbricazione;     ove
          necessario,    anche    l'indicazione  delle    particolari
          caratteristiche significative derivanti dal    processo  di
          fabbricazione,  conformemente alle disposizioni previste in
          materia   di   etichettattura   nella    colonna    ''altre
          disposizioni'' degli allegati I o II".
            2. Le  indicazioni di cui al  comma 1, devono essere  ben
          visibili,   chiaramente   leggibili   e   indelebili;  esse
          impegnano la responsabilita'  del    produttore    o    del
          condizionatore   o   dell'importatore   o   del venditore o
          del distributore   stabilito all'interno   della  Comunita'
          economica europea.
            3.   Oltre   alle  indicazioni  di     cui  al  comma  1,
          sull'imballaggio, sul recipiente o su  un'etichetta ad essi
          fissata,    devono  figurare  anche  quelle   eventualmente
          prescritte  dalla    Comunita' economica europea in sede di
          modifica degli allegati I e II.
            4.  La  presenza di  oligoelementi   diversi   dal  rame,
          nonche'    la  presenza    di   vitamine,   diverse   dalle
          vitamine  A,  D  ed  E,   di provitamine   e di    sostanze
          aventi  un  effetto  analogo puo'  essere indicata soltanto
          quando  tali  additivi  sono     dosabili  secondo   metodi
          ufficiali  di  analisi  o,    in  mancanza,  secondo metodi
          scientificamente validi.  In    tal  caso    devono  essere
          fornite le  seguenti indicazioni d'analisi:
            a)   per   gli  oligoelementi  diversi  dal   rame:  nome
          specifico dell'additivo  conformemente  agli  allegati  I e
          II  e  tenore  dei rispettivi elementi;
            b) per le vitamine diverse dalle vitamine A, D ed  E,  le
          provitamine  e  le sostanze aventi un effetto analogo: nome
          specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II,
          tenore di sostanze attive e data limite di  garanzia    del
          tenore o durata di  conservazione a decorrere dalla data di
          fabbricazione.
            5.  Le  menzioni   di cui ai commi  1, 2, 3 e 4  figurano
          accanto alle indicazioni  che   devono   essere   riportate
          sull'imballaggio,    sul recipiente  o  sull'etichetta  ivi
          fissata  a  norma  delle  vigenti disposizioni  in  materia
          di alimenti per animali.
            6.    Qualora, conformemente   ai commi  1, 2,  3 e  4 si
          dichiari un tenore o una  quantita',  tale    dichiarazione
          deve   riferirsi   alla   parte   di  additivo  incorporata
          nell'alimento.
            7. La  menzione degli additivi  di cui  ai commi 1,  2, 3
          e  4 puo' essere accompagnata  dal numero di  codice CEE  o
          dalla denominazione commerciale.
            8.  Qualora, conformemente  ai commi 1 e 2,  debba essere
          dichiarata la data limite   di  garanzia  o  la  durata  di
          conservazione  a decorrere dalla  data di  fabbricazione di
          vari additivi   appartenenti ad   uno  stesso  gruppo  o  a
          gruppi    diversi, puo' essere indicata per l'insieme degli
          additivi una  sola  data  di garanzia  o  una  sola  durata
          di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, e
          precisamente quella che scade per prima.
            9.    Nel    caso    degli      alimenti    per   animali
          commercializzati  in autocisterne, veicoli analoghi o  alla
          rinfusa,  le  indicazioni  di  cui ai commi   1, 2, 3   e 4
          figurano  su un documento  di accompagnamento.  Qualora  si
          tratti  di   piccole  quantita'   di   alimenti   destinati
          all'utilizzazione     finale,  e'    sufficiente  che    le
          indicazioni  siano portate  a  conoscenza   dell'acquirente
          con  mezzi  adeguati  con  le modalita' di cui all'art. 18,
          comma  10,  della  legge  15  febbraio  1963,  n.  281,   e
          successive modifiche.
            10.   Nel    caso  di  alimenti  per   animali  familiari
          contenenti coloranti,   conservanti   o   sostanze   aventi
          effetti  antiossidanti, condizionati  in imballaggi  con un
          contenuto  netto   di peso   pari o inferiore   a  10   kg,
          e'       sufficiente     che       l'imballaggio      rechi
          rispettivamente         l'indicazione        ''colorante'',
          ''colorato       con'',  ''conservato     con'',      ''con
          antiossidante''  seguita  dalle  parole ''additivi   CEE'',
          purche'       sull'imballaggio,    sul      recipiente    o
          sull'etichetta  sia indicato   un numero    di  riferimento
          che consenta l'identificazione del  mangime e a  condizione
          che,  su    richiesta, il fabbricante   comunichi  il  nome
          specifico  dell'additivo  o  degli additivi utilizzati.
            11.  E'  vietata  qualsiasi  indicazione  relativa   agli
          additivi   diversa   da   quelle   previste   nel  presente
          regolamento".