Art. 2.
     Prestazioni soggette al sistema di partecipazione al costo
  1.  Nell'ambito  dei  livelli  essenziali  di  assistenza efficaci,
appropriati  ed  uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale
alla   totalita'   dei   propri   assistiti,   sono   soggette   alla
partecipazione al costo le seguenti prestazioni:
    a) prestazioni di assistenza farmaceutica;
  b) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
  c)  prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato ad
accertamenti  diagnostici  e  quindi  con  l'esclusione  dei ricoveri
diurni individuati nell'allegato 1;
    d) prestazioni di assistenza termale;
  e) prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate
in    regime    domiciliare,    ambulatoriale,   semiresidenziale   e
residenziale.
  2.  E'  confermato l'attuale regime di erogazione delle prestazioni
di assistenza protesica. Con il decreto del Ministro della sanita' di
cui  all'articolo  8,  comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono  ridefinite  le  modalita'  di erogazione e di distribuzione dei
prodotti  al  fine  di contenere la corrispondente spesa a carico del
Servizio sanitario nazionale.
  3.  E'  confermato  l'attuale  regime  di  erogazione  dei prodotti
dietetici  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro della sanita' del 1
luglio  1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto
1982.  Il  Ministro  della  sanita'  provvede  all'aggiornamento  del
suddetto  decreto,  prevedendo  la  gratuita'  dei  prodotti relativi
all'allattamento dei bambini nati da madri HIV positive e ridefinendo
le modalita' di erogazione e di distribuzione dei prodotti dietetici,
al  fine  di  contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio
sanitario nazionale.
  4.  Le  regioni,  fermo  restando  quanto disposto dall'articolo 1,
possono  includere tra le prestazioni soggette alla partecipazione al
costo  quelle  erogate  in regime di pronto soccorso ospedaliero, non
seguite  da  ricovero,  effettuabili  in  regime  ambulatoriale senza
pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di
emergenza  o  urgenza.  Tale  ampliamento  e'  volto  a  favorire  la
redistribuzione  degli  oneri da partecipazione fra gli assistiti non
esenti  e  a  promuovere  il ricorso appropriato ai diversi regimi di
erogazione delle prestazioni.
 
          Note all'art. 2:
            -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  8  della legge 27
          dicembre 1997, n.  449, e' il seguente:
            "5.  Nel realizzare   gli obiettivi   di    risparmio  di
          spesa  di  cui all'art. 35, comma 1, restano  salvaguardate
          le forniture a  favore  di  disabili.  Il  Ministero  della
          sanita'  provvede  nel  termine  di  tre mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge alla revisione  del
          nomenclatore tariffario delle protesi".
            -  Il decreto  del Ministro della sanita' 1  luglio 1982,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217   del  9  agosto
          1982,  reca:  "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai
          prodotti dietetici".