Art. 2. Prestazioni soggette al sistema di partecipazione al costo 1. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale alla totalita' dei propri assistiti, sono soggette alla partecipazione al costo le seguenti prestazioni: a) prestazioni di assistenza farmaceutica; b) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; c) prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici e quindi con l'esclusione dei ricoveri diurni individuati nell'allegato 1; d) prestazioni di assistenza termale; e) prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale. 2. E' confermato l'attuale regime di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica. Con il decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ridefinite le modalita' di erogazione e di distribuzione dei prodotti al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio sanitario nazionale. 3. E' confermato l'attuale regime di erogazione dei prodotti dietetici ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982. Il Ministro della sanita' provvede all'aggiornamento del suddetto decreto, prevedendo la gratuita' dei prodotti relativi all'allattamento dei bambini nati da madri HIV positive e ridefinendo le modalita' di erogazione e di distribuzione dei prodotti dietetici, al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio sanitario nazionale. 4. Le regioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, possono includere tra le prestazioni soggette alla partecipazione al costo quelle erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza. Tale ampliamento e' volto a favorire la redistribuzione degli oneri da partecipazione fra gli assistiti non esenti e a promuovere il ricorso appropriato ai diversi regimi di erogazione delle prestazioni.
Note all'art. 2: - Il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'art. 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanita' provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi". - Il decreto del Ministro della sanita' 1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, reca: "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici".