Art. 3.
       Modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni
  1. Le modalita' di partecipazione al costo da parte degli assistiti
non  esenti  per  le  prestazioni  di cui all'articolo 2, comma 1, si
applicano a decorrere dall'introduzione del sistema di partecipazione
e  di  esenzione  correlato  alla  situazione  economica  del  nucleo
familiare,  ai  sensi  dell'articolo  4,  e  comunque a partire dal 1
gennaio 2000.
  2.  Per  i  farmaci  collocati  nella classe di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' dovuta
una  partecipazione  al  costo  pari  a  3.000  lire per ricetta, per
prescrizione  di una confezione, e pari a 6.000 lire per ricetta, per
prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci collocati nella classe
di  cui  al  citato  articolo  8, comma 10, lettera b), e' dovuta una
partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico
dagli   assistiti   parzialmente   esentati   e  non  esentati  dalla
partecipazione   ai  sensi  del  successivo  articolo  4.  I  farmaci
collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera
c),  sono  a  totale carico dell'assistito. E' abrogato l'articolo 1,
comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3.  Per  le  singole  prestazioni  di  diagnostica strumentale e di
laboratorio  e  per  le  altre  prestazioni specialistiche erogate in
regime  ambulatoriale  e'  dovuta  una  partecipazione  al costo pari
all'85%  della  corrispondente  tariffa  determinata dalla regione di
appartenenza  del  soggetto  erogatore, fino ad un importo massimo di
spesa  di  100.000  lire  per  singola ricetta, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n. 8,
e  successive  modificazioni.  Per  gli  assistiti  che hanno diritto
all'esenzione  parziale  ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' dovuta
una  partecipazione al costo pari al 70% della corrispondente tariffa
fino ad un importo massimo di spesa per singola ricetta pari a 60.000
lire.  Le regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa
per  le ricette contenenti accorpamenti per profilo di trattamento di
due  o  piu' prestazioni eventualmente definiti a livello regionale e
provinciale  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del decreto del
Ministro  della sanita' del 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  216  del  14  settembre  1996. Al fine di procedere al
graduale  superamento  dei  limiti di prescrivibilita' per ricetta di
cui  alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni, di
razionalizzare la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, di
semplificare  l'accesso  alle  prestazioni  da parte degli assistiti,
nonche'  di ridurre la spesa a loro carico e di promuovere l'utilizzo
dei percorsi diagnostici e terapeutici, il Ministro della sanita' con
proprio  decreto, ai sensi dell'articolo 59, comma 50, della legge 27
dicembre  1997, n. 449, individua i criteri per la sperimentazione di
forme agevolate di erogazione di pacchetti di prestazioni predefiniti
a  fronte di determinate condizioni cliniche, identificati sulla base
dei  percorsi, consentendo la prescrivibilita' in un'unica ricetta di
prestazioni  afferenti  a branche specialistiche diverse e prevedendo
la  ridefinizione  in  aumento del valore del limite massimo di spesa
per ricetta.
  4.   Per   ciascun  episodio  di  ricovero  diurno  finalizzato  ad
accertamenti   diagnostici,  e  quindi  con  l'esclusione  di  quelli
individuati  nell'allegato 1, e' dovuta una partecipazione forfetaria
pari   a   150.000   lire;   per  gli  assistiti  che  hanno  diritto
all'esenzione  parziale  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  5, tale
partecipazione e' pari a 75.000 lire.
  5.   Per  le  prestazioni  di  assistenza  termale  e'  dovuta  una
partecipazione  al  costo  pari  al  75% della corrispondente tariffa
determinata  dalla  regione  di  appartenenza del soggetto erogatore,
fino ad un massimo di spesa di 200.000 lire per prescrizione; per gli
assistiti   che   hanno   diritto  all'esenzione  parziale  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione
e' pari a 100.000 lire.
  6.  Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera
erogate  in  regime  semiresidenziale  e  residenziale, e' dovuta una
partecipazione  forfetaria,  differenziata  in  base  al  costo delle
diverse  modalita'  di  erogazione, fissata dalle regioni, fino ad un
massimo  di  spesa  di 80.000 lire a settimana. Per gli assistiti che
hanno  diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma
5,   tale  limite  massimo  di  spesa  e'  pari  a  40.000  lire.  La
partecipazione  non  puo'  comunque  essere inferiore a 20.000 lire a
settimana.   Per   le   prestazioni   di   assistenza   riabilitativa
extraospedaliera   semiresidenziale  e  residenziale  conseguenti  ad
episodi  di  ricovero  in  ospedale  per  acuti  erogate in favore di
soggetti direttamente inviati da ospedali per acuti la partecipazione
e'  dovuta  a decorrere dal sessantesimo giorno di assistenza. Per le
prestazioni  di  assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in
regime  domiciliare  e  ambulatoriale  e'  dovuta  una partecipazione
forfetaria,  fissata  dalle  regioni  fino  ad un massimo di spesa di
20.000  lire  per  giornata;  per  gli  assistiti  che  hanno diritto
all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale limite
massimo  di  spesa  e' pari a 10.000 lire. La partecipazione non puo'
comunque  essere  inferiore  a  6.000  lire  per  giornata. Il valore
massimo  della  partecipazione  alla  spesa  mensile  non puo' essere
superiore  a  100.000  lire  e,  per  gli assistiti che hanno diritto
all'esenzione  parziale  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 5, a lire
60.000.
  7.  Per  le  prestazioni  erogate  in regime di pronto soccorso non
seguite  da  ricovero,  effettuabili  in  regime  ambulatoriale senza
pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di
emergenza  o urgenza le regioni possono fissare una partecipazione al
costo  in  relazione  alle  prestazioni  erogate,  fino ad un importo
massimo  di  100.000  lire  per  accesso. Per gli assistiti che hanno
diritto  all'esenzione  parziale  ai  sensi dell'articolo 4, comma 5,
tale limite massimo di spesa e' pari a 60.000 lire.
  8.  La partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti,
per  le  prestazioni  di  cui  al  comma  3, non puo' comunque essere
inferiore a 6.000 lire per ricetta; gli importi dovuti per ricetta si
arrotondano, per eccesso o per difetto, alle 500 lire.
  9.  Gli  assistiti  totalmente esenti dalla partecipazione al costo
delle  prestazioni,  ai  sensi  degli  articoli  4  e  5, sono tenuti
comunque  al  pagamento  di  una quota fissa per ricetta pari a 3.000
lire per la prescrizione di una confezione di farmaci e di 6.000 lire
per  le  prescrizioni  di  piu'  confezioni di farmaci. Dalla data di
entrata  in  vigore  dei regolamenti di cui all'articolo 5, il limite
massimo  di  prescrivibilita' di sei pezzi, di cui al secondo periodo
del  comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si
applica  ai farmaci destinati al trattamento delle patologie indicate
negli  stessi regolamenti. Per le prescrizioni relative alle restanti
tipologie  di  prestazioni di cui ai precedenti commi, la quota fissa
per  ricetta dovuta dagli assistiti totalmente esenti e' pari a 6.000
lire.
  10.  Entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  regioni  disciplinano  i  criteri  secondo  i  quali  i
direttori   generali   delle   aziende  unita'  sanitarie  locali  ed
ospedaliere  determinano,  entro  trenta  giorni dall'efficacia della
disciplina  regionale,  il tempo massimo che puo' intercorrere tra la
data  della  richiesta  delle  prestazioni  di  cui  ai commi 3 e 4 e
l'erogazione  della  stessa.  Di  tale  termine e' data comunicazione
all'assistito  al  momento  della  presentazione  della domanda della
prestazione,  nonche'  idonea pubblicita' a cura delle aziende unita'
sanitarie locali ed ospedaliere.
  11.  In  caso  di  mancata  definizione  da parte delle regioni dei
criteri  e  delle  modalita'  di  cui  al comma 10, il Ministro della
sanita'  vi  provvede,  previa  diffida, tenendo conto dell'interesse
degli  utenti,  della  realta'  organizzativa  delle  aziende  unita'
sanitarie  locali ed ospedaliere della regione, della media dei tempi
fissati  dalle  regioni adempienti. I direttori generali provvedono a
determinare  il  tempo massimo di cui al comma 10 entro trenta giorni
dall'efficacia  del provvedimento ministeriale. Le determinazioni del
Ministro  cessano  di  avere  effetto  al  momento dell'esercizio dei
poteri regionali di cui al comma 10.
  12.  Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione di appositi
programmi,  il  rispetto  della  tempestivita'  dell'erogazione delle
predette  prestazioni,  con  l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi:
  a)  assicurare  all'assistito  la effettiva possibilita' di vedersi
garantita  l'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture
pubbliche  attraverso  interventi di razionalizzazione della domanda,
nonche'  interventi  tesi  ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo
delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacita'
di   offerta   delle  aziende  eventualmente  attraverso  il  ricorso
all'attivita'  liberoprofessionale  intramuraria,  ovvero  a forme di
remunerazione  legate  al  risultato, anche ad integrazione di quanto
gia'  previsto  dai  vigenti  accordi  nazionali di lavoro, nonche' a
garantire  l'effettiva corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti
e convenzionati;
  b)  prevedere,  anche  sulla scorta dei risultati dell'attivita' di
vigilanza e controllo di cui all'articolo 32, comma 9, della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, idonee misure da adottarsi nei confronti del
direttore   generale   dell'azienda   unita'   sanitaria   locale   o
dell'azienda  ospedaliera  in  caso di reiterato mancato rispetto dei
termini  individuati  per l'erogazione delle prestazioni ai sensi del
comma 10;
  c)  imputare  gli  eventuali  maggiori  oneri derivanti dal ricorso
all'erogazione    delle    prestazioni   in   regime   di   attivita'
liberoprofessionale  intramuraria alle risorse di cui all'articolo 13
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con  conseguente esclusione di ogni
intervento finanziario a carico dello Stato;
  d)  prevedere  correzioni al regime di partecipazione al costo come
definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13.
  13. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali di cui al
comma  12,  qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi
oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10
e  11,  l'assistito  puo'  chiedere  che  la  prestazione  venga resa
nell'ambito  dell'attivita' liberoprofessionale intramuraria, ponendo
a  carico  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  di appartenenza e
dell'azienda  unita'  sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la
prestazione,  in  misura eguale, la differenza tra la somma versata a
titolo  di  partecipazione  al  costo della prestazione e l'effettivo
costo  di  quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso
l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unita'
sanitaria  locale di appartenenza e l'azienda unita' sanitaria locale
nel  cui  ambito e' richiesta la prestazione corrispondono, in misura
eguale,  l'intero  costo  della  prestazione. Agli eventuali maggiori
oneri  derivanti  dal  ricorso  all'erogazione  delle  prestazioni in
regime di attivita' liberoprofessionale intramuraria si fa fronte con
le risorse di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con
conseguente  esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello
Stato.
  14.   Il  direttore  generale  dell'azienda  sanitaria  vigila  sul
rispetto  delle disposizioni adottate in attuazione del comma 12 e di
quelle  del  comma  13,  anche  al  fine  dell'esercizio  dell'azione
disciplinare   e  di  responsabilita'  contabile  nei  confronti  dei
soggetti   ai  quali  sia  imputabile  la  mancata  erogazione  della
prestazione nei confronti dell'assistito.
  15.   L'utente   che   non   si   presenti  ovvero  non  preannunci
l'impossibilita' di fruire della prestazione prenotata e' tenuto, ove
non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo della
prestazione.
 
           Note all'art. 3:
            -  Si riporta  il testo  del comma  10 dell'art.  8 della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537:
            "10.  Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
          farmaco di cui  all'art. 7  del   decreto   legislativo  30
          giugno    1993,  n.   266, procede   alla riclassificazione
          delle specialita'  medicinali e  dei preparati galenici  di
          cui al comma  9 del presente art., collocando i medesimi in
          una delle seguenti classi:
               a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
            b) farmaci, diversi da quelli di  cui alla lettera a), di
          rilevante interesse terapeutico;
            c)  altri  farmaci privi   delle caratteristiche indicate
          alle lettere a) e b)".
            -  Si riporta  il testo  del comma  42 dell'art.  1 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662:
            "42. Entro  il 15  febbraio 1997 la    Commissione  unica
          del  farmaco  procede    alla  prima    individuazione  dei
          medicinali  attualmente classificati  nella classe  c),  di
          cui all'art.  8, comma  10, della legge  24 dicembre  1993,
          n.   537,  i quali,  per particolari  motivi terapeutici, a
          decorrere    dal  1  marzo 1997, sono   erogabili, a totale
          carico del Servizio sanitario nazionale,    nel  limite  di
          spesa  di  lire  100  miliardi  per  anno,  agli  assistiti
          appartenenti a  nuclei  familiari  in    possesso  di    un
          reddito    annuo lordo  non  superiore  a lire  19 milioni.
          Ai  fini  dell'accertamento   del  reddito  si  applica  la
          normativa vigente  in materia   di autocertificazione,  con
          obbligo  di controlli   da  parte delle  aziende  sanitarie
          locali. L'elenco  dei medicinali  erogabili ai   sensi  del
          presente  comma    viene  aggiornato  periodicamente  dalla
          Commissione   unica   del   farmaco.   L'onere    derivante
          dall'attuazione  del  presente  comma  resta a  carico  del
          Servizio  sanitario   nazionale  nell'ambito del  tetto  di
          spesa previsto  per l'assistenza farmaceutica.
            - Il testo del comma  3  dell'art.    1  della  legge  25
          gennaio 1990, n.  8, e' il seguente:
            "3.   Le   prescrizioni   di   prestazioni   relative   a
          branche  specialistiche diverse  devono essere formulate su
          ricette  distinte.     In  ogni  ricetta   possono   essere
          prescritte    fino  ad un massimo di otto prestazioni della
          medesima  branca.    Fanno  eccezione  le  prestazioni   di
          medicina    fisica e   riabilitazione incluse   nel decreto
          del Ministro della sanita'  22 luglio  1996, pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 150   del
          14   settembre   1996,     e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, che  recano l'indicazione  del ciclo, per  le
          quali    ciascuna  ricetta puo' contenere fino a  tre cicli
          fatte  salve    le    specifiche  patologie    che     sono
          individuate  con    apposito  decreto  del   Ministro della
          sanita', previo    parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia".
            -  Il decreto del Ministro  della sanita' 22 luglio 1996,
          pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale   n.   216   del   14
          settembre    1996,   reca:   "Prestazioni   di   assistenza
          specialistica   ambulatoriale   erogabili  nell'ambito  del
          Servizio sanitario nazionale e relative tariffe".
            -  Per   il testo del comma  50 dell'art. 59 della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, v. nelle note al titolo.
            - Il testo  del  comma  1  dell'art.  9  della  legge  23
          dicembre 1994, n.  724, e' il seguente:
            "1.  La  prescrizione  di  specialita'  medicinali  e  di
          prodotti  generici    con oneri   a   carico del   Servizio
          sanitario nazionale  e' limitata al numero massimo di   due
          pezzi  per  ricetta, fatta eccezione per i prodotti  a base
          di antibiotici in confezione  monodose e per  i  medicinali
          somministrati   esclusivamente per fleboclisi, per  i quali
          si  applica  la   disposizione   di    cui   all'art.    2,
          comma    3,    del  decreto-legge  30 ottobre 1987, n. 443,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge    29  dicembre
          1987,    n.  531.  Fino  al   31 marzo 1995   per i farmaci
          indicati   dagli articoli 1,   2 e   4  del  decreto    del
          Ministro  della  sanita'  1 febbraio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n.  32 del 7 febbraio 1991, e successive
          modificazioni ed  integrazioni,  a  favore  dei    soggetti
          affetti dalle  forme morbose di cui  agli stessi articoli e
          per  i farmaci a  base di interferone a favore dei soggetti
          affetti da epatite cronica, la  prescrizione e' limitata ad
          un numero massimo di sei pezzi per ricetta".
            -  Si riporta  il testo  del comma  9 dell'art.  32 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449:
            "9. Le  regioni, le  aziende unita' sanitarie   locali  e
          le aziende ospedaliere assicurano l'attivita' di  vigilanza
          e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In
          particolare:
            a)  raccolgono  ed  analizzano    sistematicamente i dati
          concernenti  le  attivita'  ospedaliere  e    le  attivita'
          relative  agli  altri livelli di assistenza  ed i  relativi
          costi e  adottano tempestivamente   azioni  correttive  nei
          casi  di  ingiustificato  scostamento  dai  valori standard
          nazionali  o  locali.  Le    attivita'   ospedaliere   sono
          oggetto  di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione
          sotto i profili della qualita', dell'appropriatezza,  della
          accessibilita'    e del  costo. A tali  fini sono  promossi
          interventi di   formazione degli   operatori regionali    e
          locali    dedicati   all'attivita' di  controllo esterno  e
          l'impiego di  protocolli quali  strumenti sistematici    di
          valutazione  dell'appropriatezza  del  ricorso  ai ricoveri
          ospedalieri;
            b)  le  aziende   unita'   sanitarie locali    esercitano
          funzioni    di indirizzo   e  coordinamento  dell'attivita'
          dei  medici  di  medicina generale   e dei   pediatri    di
          libera  scelta  supportando i  sanitari nell'individuazione
          di  linee   di intervento  appropriate al  fine di ottenere
          il   migliore  rapporto   costobeneficio  tra   le  opzioni
          eventualmente  disponibili  e  fornendo   indicazioni   per
          l'uniforme  applicazione  in  ambito  locale   dei percorsi
          diagnostici e terapeutici di cui   all'art.  1,  comma  28,
          della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, che sono  adottati
          dal  Ministro della sanita'  entro sei  mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore della   presente legge, a partire dalle
          piu'  comuni  patologie  cronicodegenerative.  A  tal  fine
          possono   avvalersi   di   appositi  uffici     di  livello
          dirigenziale. Il Ministro   della  sanita'  riferisce    al
          Parlamento    sull'adozione   dei   percorsi diagnostici  e
          terapeutici   nell'ambito della   Relazione  sullo    stato
          sanitario  del Paese,  di  cui all'art.  1,  comma  6,  del
          decreto     legislativo    30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni;
            c) al fine di ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  per
          l'acquisto  di  beni e servizi, l'osservatorio centrale  di
          cui all'art. 1, comma 30, della legge   23  dicembre  1996,
          n.  662, avvalendosi dei  dati forniti dalle regioni, dalle
          aziende  unita'     sanitarie  locali   e   dalle   aziende
          ospedaliere,    compie  indagini   e fornisce   indicazioni
          sull'andamento dei  prezzi e  sulle  modalita'  di acquisto
          utili  ad orientare  le decisioni a livello locale".
            -  Il  testo    dell'art. 13 del decreto legislativo   30
          dicembre 1992, n. 502, e' il seguente:
            "Art. 13.  - 1. Le   regioni fanno   fronte  con  risorse
          proprie   agli   effetti         finanziari     conseguenti
          all'erogazione    di   livelli    di  assistenza  sanitaria
          superiori      a  quelli  uniformi  di    cui  all'art.  1,
          all'adozione di modelli organizzativi   diversi  da  quelli
          assunti  come  base  per    la determinazione del parametro
          capitario di finanziamento di  cui al  medesimo   art.   1,
          nonche'    agli    eventuali  disavanzi   di gestione delle
          unita' sanitarie  locali e delle   aziende ospedaliere  con
          conseguente    esonero di  interventi  finanziari  da parte
          dello Stato.
            2. Per provvedere agli oneri di  cui al comma  precedente
          le  regioni  hanno  facolta', ad integrazione  delle misure
          gia' previste dall'art.  29 della legge 28  febbraio  1986,
          n.  41,  di  prevedere  la riduzione dei limiti  massimi di
          spesa   per   gli  esenti    previsti    dai  livelli    di
          assistenza,  l'aumento   della quota   fissa sulle  singole
          prescrizioni  farmaceutiche  e  sulle  ricette  relative  a
          prestazioni  sanitarie,  fatto salvo l'esonero totale per i
          farmaci salvavita, nonche' variazioni  in  aumento      dei
          contributi     e   dei    tributi  regionali    secondo  le
          disposizioni di cui   all'art.  1,  comma  1,  lettera  i),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
            3.  Le    regioni, nell'ambito della propria   disciplina
          organizzativa  dei     servizi   e      della   valutazione
          parametrica   dell'evoluzione      della  domanda     delle
          specifiche   prestazioni,   possono   prevedere forme    di
          partecipazione  alla spesa per eventuali  altre prestazioni
          da porre a  carico  dei  cittadini,  con  esclusione    dei
          soggetti  a  qualsiasi  titolo  esenti,  nel  rispetto  dei
          principi del presente decreto".