Art. 10.
                            Norme abrogate
  1.  Si intendono  abrogate con  effetto  dalla data  di entrata  in
vigore del  presente regolamento le  seguenti norme: i commi  14, 15,
16, 17  e 18, dell'articolo 9,  del decreto-legge 20 maggio  1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 19 luglio  1993, n.
236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nonche' l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 25 marzo 1998
                                             Il Ministro del lavoro
                                           e della previdenza sociale
                                                        Treu
Il Ministro della pubblica istruzione,
 il Ministro dell'universita' e della
 ricerca scientifica e tecnologica
            Berlinguer
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998
  Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 35
 
           Nota all'art. 10:
            -    L'art.  9   del   d.-l. 20   maggio 1993,   n.  148,
          convertito,   con modificazioni, dalla  legge    19  luglio
          1993,  n.  236 (per  il titolo si vede in nota all'art. 9),
          cosi' come,  in  parte,  abrogato  dal  presente  articolo,
          risulta essere il seguente:
            "Art.   9   (Interventi  di   formazione  professionale).
          -  1.  Per l'analisi e l'approfondimento  delle  situazioni
          occupazionali  locali  e lo svolgimento di indagini  mirate
          ai  fabbisogni  di  professionalita',  le  regioni  e    le
          province   autonome  possono    stipulare  convenzioni  con
          organismi   paritetici    istituiti    in    attuazione  di
          accordi  tra  le organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori
          e  dei   datori   di  lavoro maggiormente   rappresentative
          sul    piano   nazionale,   con   il finanziamento a carico
          del Fondo di cui al comma 5.
            2. Il Ministero del lavoro   e della  previdenza  sociale
          puo'  erogare  contributi,  nei  limiti di 20   miliardi di
          lire, per la realizzazione, d'intesa con    le  commissioni
          regionali    per l'impiego, di   servizi di informazione  e
          consulenza   in   favore   dei     lavoratori   in    cassa
          integrazione  straordinaria e degli iscritti nelle liste di
          mobilita', diretti a  favorirne la ricollocazione  anche in
          attivita'  di lavoro autonomo   e   cooperativo,    nonche'
          servizi   di   informazione  e  di orientamento sul mercato
          del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda  e  di
          offerta di lavoro  nello stesso con priorita' per quelli in
          attuazione  di  convenzioni   stipulate tra le associazioni
          sindacali  dei lavoratori   e dei datori di  lavoro con gli
          uffici  regionali del lavoro e/o le agenzie per  l'impiego,
          laddove a livello  territoriale,  non  siano  adeguatamente
          presenti le strutture pubbliche.
            3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
          regioni e le  province   autonome  possono  contribuire  al
          finanziamento     di  interventi         di      formazione
          continua,    di   aggiornamento    o riqualificazione,  per
          operatori  della formazione professionale, quale che sia il
          loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti  di
          cui    all'art. 1,   comma   2,   della legge  14  febbraio
          1987, n.   40,  interventi  di    formazione  continua    a
          lavoratori    occupati        in    aziende    beneficiarie
          dell'intervento straordinario  di  integrazione  salariale;
          interventi     di     riqualificazione     o  aggiornamento
          professionali      per   dipendenti   da   aziende      che
          contribuiscano  in misura   non inferiore al 20  per  cento
          del   costo delle   attivita',   nonche'   interventi    di
          formazione  professionale  destinati ai lavoratori iscritti
          nelle  liste  di  mobilita',  formulate  congiuntamente  da
          imprese  e  gruppi  di  imprese  e    dalle  organizzazioni
          sindacali,  anche a   livello aziendale,   dei  lavoratori,
          ovvero    dalle    corrispondenti  associazioni    o  dagli
          organismi   paritetici  che   abbiano  per    oggetto    la
          formazione  professionale. Nei casi di crisi  di settore, i
          contributi finanziari possono essere  erogati  direttamente
          dal    Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
          d'intesa con le regioni.
            3.bis.  Il Ministero  del  lavoro e   della    previdenza
          sociale,    le  regioni e le province autonome  approvano i
          progetti di intervento di formazione   continua,  formulati
          da   organismi      aventi  per     oggetto  la  formazione
          professionale, diretti ai  soggetti privi di occupazione  e
          iscritti    alle    liste   di   collocamento che   abbiano
          partecipato      ad   attivita'   socialmente   utili.   La
          partecipazione a tale attivita', per tutto il periodo della
          sua      durata,   deve   essere   attestata,   su  domanda
          dell'interessato,   dalla   commissione    regionale    per
          l'impiego  competente  per  territorio entro il  termine di
          trenta giorni.  Decorso  tale  termine,  l'attestazione  si
          ritiene  rilasciata.  I  soggetti  di  cui al comma 3 hanno
          diritto    a  partecipare  agli  interventi  di  formazione
          continua    secondo   la   graduatoria   delle   liste   di
          collocamento.
            4. Le  attivita' di  cui ai   commi 1,   2, 3    e  3-bis
          gravano  sulle disponibilita' del  Fondo per la  formazione
          professionale  di    cui  al  comma  5  nonche',  per   gli
          interventi  diretti ai dipendenti degli enti di  formazione
          professionale,   sulla    disponibilita'   di     cui    al
          decreto-legge 17  settembre 1988, n.  408, convertito dalla
          legge 12 novembre 1988, n. 492.
            5.    A far   data dall'entrata  in  vigore del  presente
          decreto,  le risorse  derivanti   dalle   maggiori  entrate
          costituite   dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla
          disposizione  contenuta  nell'art.  25  della    legge   21
          dicembre  1978,  n. 845,  affluiscono interamente  al Fondo
          di  cui  all'articolo   medesimo      per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.
            6.  All'integrazione  del  finanziamento    dei  progetti
          speciali di cui all'art. 15 della legge 21  dicembre  1978,
          n.  845  per  il  finanziamento  delle      attivita'    di
          formazione  professionale    rientranti   nelle  competenze
          dello   Stato di cui agli  articoli 18 e 33  della medesima
          legge e  per il finanziamento  del coordinamento  operativo
          a  livello  nazionale  degli  enti di cui all'art.  1 della
          legge 14 febbraio 1987, n.  40, si  provvede   con  decreto
          del  Ministro   del  lavoro e  della previdenza sociale, di
          concerto con  il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di
          cui al comma 5.
            7.  Ai fini  degli adempimenti  di cui  all'art. 3  della
          legge  16 aprile  1987, n.  183,  il  Ministro del   lavoro
          e  della    previdenza  sociale, di concerto con i Ministro
          del tesoro, propone, entro il 31 gennaio  di ciascun  anno,
          al   CIPE l'ammontare   delle  disponibilita'  annuali  del
          Fondo  di  cui   al comma 5, in  misura pari ai  due terzi,
          destinato al finanziamento degli interventi  formativi  per
          i quali e' chiesto il contributo del Fondo sociale europeo,
          secondo  le  modalita'  ed  i tempi fissati dai regolamenti
          comunitari. Il Ministro del  lavoro  e  della    previdenza
          sociale,    d'intesa con  le regioni,  programma le residue
          disponibilita' del  Fondo  di   cui al   comma   5   in  un
          modo  appropriato    rispetto  ai   fabbisogni   formativi,
          acquisendo      il  preventivo  parere  della   commissione
          centrale per l'impiego.
            8.  Per  formulare  il  parere di cui al comma 7, nonche'
          quelli di cui all'art. 17,  comma terzo, della  legge    21
          dicembre  1978,  n.    845,  la  commissione centrale   per
          l'impiego, di   cui e' membro  di    diritto  il  dirigente
          generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e
          la  formazione  professionale  dei  lavoratori  costituisce
          apposito    sottocomitato       per      la      formazione
          professionale,  nel  quale  sono rappresentate le regioni e
          le parti sociali.
            9. Nell'ambito   della gestione del   Fondo di    cui  al
          comma   54 sono mantenuti gli impegni  esposti nel bilancio
          di  previsione per l'anno 1992 e   seguenti della  gestione
          per  l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali
          nel Mezzogiorno  di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845  e successive modificazioni ed integrazioni, e
          del  Fondo  per  la  mobilita'  della manodopera, istituito
          dall'art. 28 della legge   12 agosto   1977,  n.  675,    e
          successive  modificazioni ed integrazioni.
            10.   Per  assicurare  la   continuita'  operativa  delle
          attivita' previste dagli articoli 18 e 22   della legge  21
          dicembre  1978,  n. 845 e dalla legge 14 febbraio 1987,  n.
          40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli   8055 e    8056
          dello    stato di   previsione del  Ministero del lavoro  e
          della previdenza  sociale  per  il 1993  affluiscono   alle
          disponibilita' del Fondo di cui al comma 5.
            11.  Nell'ambito  della  stessa   gestione  e'  mantenuta
          evidenza contabile  per  la  gestione  dei  residui  attivi
          e   passivi   delle pregresse    gestioni.   Nella   stessa
          gestione   confluiscono    le disponibilita'     risultanti
          dall'eventuale   riaccertamento   delle situazioni relative
          agli esercizi pregressi.
            12.  Sono  abrogate  le  disposizioni    contenute  negli
          articoli 22, 24, 25 e  26 della  legge 21   dicembre  1978,
          n. 845,  per le  parti gia' disciplinate dalle disposizioni
          del  presente  articolo,  nonche' l'art.   4 della legge 14
          febbraio 1987, n. 40.
            13.    Per   assicurare    la   copertura      dell'onere
          derivante   dall'attuazione,    nell'anno    1992,    degli
          interventi     per      promuovere   l'inserimento   o   il
          reinserimento  al  lavoro  di  giovani,  di  disoccupati di
          lunga  durata,    di  donne,    o    di  altre    categorie
          svantaggiate    di lavoratori  secondo i  programmi ammessi
          al finanziamento  del Fondo sociale  europeo,   le  risorse
          di   cui  all'art.  25 della  legge  21 dicembre  1978,  n.
          845,  sono  integrate  dell'importo di  lire  100  miliardi
          per    l'anno    medesimo,   cui   si   provvede   mediante
          corrispondente  utilizzo  delle   disponibilita'   di   cui
          all'art.  26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.
          845.
            14-18. (Abrogati)".
            - L'art. 3  del decreto-legge 30 ottobre 1984,   n.  726,
          convertito,  con   modificazioni, dalla  legge 19  dicembre
          1984,  n. 863,  (Misure urgenti a sostegno e ad  incremento
          dei livelli occupazionali), cosi' come, in  parte, abrogato
          dal presente  articolo, risulta  essere il seguente:
            "Art. 3.  - 1. I   lavoratori di eta'  compresa    fra  i
          quindici    ed  i  ventinove  anni possono essere   assunti
          nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
          3, con contratto di formazione e lavoro non    superiore  a
          ventiquattro    mesi  e    non    rinnovabile, dagli   enti
          pubblici economici  e dalle  imprese e loro   consorzi  che
          al  momento  della  richiesta non   abbiano sospensioni dal
          lavoro in  atto ai sensi dell'art. 2  della legge 12 agosto
          1977, n. 675, ovvero  non abbiano proceduto    a  riduzione
          di  personale    nei dodici   mesi precedenti  la richiesta
          stessa,   salvo   che  l'assunzione   non    avvenga    per
          l'acquisizione  di  professionalita' diverse da quelle  dei
          lavoratori  interessati   alle   predette   sospensioni   e
          riduzioni di personale.
            1.bis.  Nelle  aree indicate dall'art.  1 del testo unico
          delle  leggi  sugli    interventi  per     il   Mezzogiorno
          approvato  con    D.P.R. 6   marzo 1978, n. 218, nonche' in
          quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29
          dicembre 1990, n.  407,  l'assunzione    con  contratti  di
          formazione e lavoro e' ammesso sino all'eta' di 32 anni.
            2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente,
          una  quota  fino al cinque per cento  deve essere riservata
          ai cittadini emigrati rimpatriati,   ove in   possesso  dei
          requisiti  necessari.    In  caso    di carenza di predetto
          personale   dichiarata   dall'ufficio  di  collocamento  si
          procede ai sensi del comma 1.
            3.   I   tempi   e   le    modalita'    di    svolgimento
          dell'attivita'    di formazione   e lavoro  sono  stabiliti
          mediante  progetti    predisposti  dagli    enti   pubblici
          economici e  dalle imprese  ed approvati  dalla commissione
          regionale  per   l'impiego. Nel   caso in  cui la  delibera
          della commissione  regionale impiego non sia    intervenuta
          nel  termine di   30   giorni  dalla   loro  presentazione,
          provvede  il  Direttore dell'Ufficio  Regionale del  lavoro
          e  della massima   occupazione. La commissione    regionale
          per    l'impiego,  nell'ambito   delle   direttive generali
          fissate  dal  Ministro  del    lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sentita  la commissione centrale   per l'impiego,
          delibera,  in  coerenza  con  le  finalita'  formative   ed
          occupazionali  e con le caratteristiche dei diversi settori
          produttivi, in   ordine  ai  criteri  di  approvazione  dei
          progetti   ed agli  eventuali specifici  requisiti che  gli
          stessi devono  avere, tra  i  quali  puo' essere   previsto
          il  rapporto    tra organico   aziendale    e   numero  dei
          lavoratori   con  contratti  di formazione  e lavoro.   Nel
          caso  in cui  i progetti  interessino piu' ambiti regionali
          i  medesimi  progetti  sono sottoposti all'approvazione del
          Ministro del  lavoro e della previdenza sociale,  il quale,
          entro trenta giorni, delibera  sentito    il  parere  della
          commissione  centrale  per  l'impiego.  Non  sono  soggetti
          all'approvazione i progetti conformi alle  regolamentazioni
          del  contratto  di  formazione  e  lavoro concordate tra le
          organizzazioni sindacali nazionali  dei datori di lavoro  e
          dei  lavoratori  aderenti  alle confederazioni maggiormente
          rappresentative, recepite dal Ministro  del lavoro e  della
          previdenza  sociale  sentita  la  commissione  centrale per
          l'impiego.
            4. I  progetti di  cui al   comma 3, che    prevedono  la
          richiesta  di  finanziamento  alle regioni, devono   essere
          predisposti in conformita' ai regolamenti  comunitari. Essi
          possono essere  finanziati dal fondo di  rotazione  di  cui
          all'art.  25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
          le  modalita' di cui  all'art. 27  della stessa legge.    A
          tal  fine  le  regioni ogni anno determinano   la quota del
          limite massimo di spesa, di cui al secondo comma  dell'art.
          24 della legge predetta, da destinare   al    finanziamento
          dei      progetti.     Hanno     precedenza nell'accesso ai
          finanziamenti i progetti    predisposti  di  intesa  con  i
          sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
            5.  Ai  contratti  di formazione e lavoro si applicano le
          disposizioni legislative  che disciplinano  i  rapporti  di
          lavoro  subordinato   in quanto   non  siano  derogate  dal
          presente  decreto.  Il  periodo  di formazione e lavoro  e'
          computato      nell'anzianita'   di  servizio  in  caso  di
          trasformazione del   rapporto di formazione e  lavoro    in
          rapporto  a tempo    indeterminato,   effettuato    durante
          ovvero    al     temine dell'esecuzione  del  contratto  di
          formazione e lavoro.
            6.   Per   i  lavoratori  assunti  con  il  contratto  di
          formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico  del
          datore di lavoro e' dovuta in misura  fissa  corrispondente
          a  quella    prevista  per   gli apprendisti dalla legge 19
          gennaio 1955, n.  25,  e  successive  modificazioni,  ferma
          restando    la   contribuzione   a   carico del  lavoratore
          nelle  misure previste per la generalita' dei lavoratori.
            7.  Al  temine del  rapporto  il  datore  di   lavoro  e'
          tenuto    ad  attestare l'attivita'   svolta ed i risultati
          formativi   consguiti   dal   lavoratore,           dandone
          comunicazione         all'ufficio     di       collocamento
          territorialmente competente.
            8.  La   commissione  regionale   per  l'impiego     puo'
          effettuare   controlli,         per      il         tramite
          dell'ispettorato      del     lavoro,  sull'attuazione  dei
          progetti di formazione e lavoro.
            9.  In    caso di   inosservanza da  parte del  datore di
          lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro,
          il contratto stesso si considera a tempo indeterminato  fin
          dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
            10.  I  lavoratori assunti con  contratto di formazione e
          lavoro  sono  esclusi  dal  computo  dei  limiti   numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
            11.  Il  rapporto  di  formazione   e  lavoro  nel  corso
          del    suo svolgimento puo' essere convertito in rapporto a
          tempo indeterminato, ferma     restando     l'utilizzazione
          del    lavoratore      in     attivita' corrispondenti alla
          formazione conseguita.  In questo caso continuano a trovare
          applicazione i commi 6  e 10 fino alla scadenza del termine
          originariamente previsto  dal  contratto  di  formazione  e
          lavoro.
            12.    I lavoratori   che   abbiano svolto  attivita'  di
          formazione  e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del
          rapporto possono essere assunti   a tempo    indeterminato,
          dal  medesimo o  da altro  datore di lavoro,  con richiesta
          nominativa      per      l'espletamento   di      attivita'
          corrispondenti alla  formazione  conseguita.    Qualora  il
          lavoratore  sia assunto,  entro i  limiti di  tempo fissati
          dal presente  comma, dal medesimo   datore di   lavoro,  il
          periodo  di    formazione e'   computato nell'anzianita' di
          servizio. La  commissione regionale per l'impiego,  tenendo
          conto  delle  particolari    condizioni del mercato nonche'
          delle caratteristiche  della  formazione  conseguita,  puo'
          elevare  il predetto limite fino ad un massimo di trentasei
          mesi.
            13. (Abrogato).
            14. Ferme restando le altre disposizioni  in  materia  di
          contratto  di  formazione  e    lavoro,  quando  i progetti
          formativi di cui al  comma 3 sono  relativi  ad   attivita'
          direttamente    collegate    alla    ricerca  scientifica e
          tecnologica, essi sono   approvati dal  Ministro    per  il
          coordinamento    delle     iniziative   per    la   ricerca
          scientifica    e tecnologica, d'intesa con  il Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale. I    predetti  progetti
          formativi  possono    prevedere una durata del contratto di
          formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
            15.   Il    Ministro  per    il    coordinamento    delle
          iniziative   per  la ricerca  scientifica   e  tecnologica,
          ai  fini   della  formazione professionale   prevista   dai
          progetti    di    cui    al  comma    precedente, utilizza,
          attivandoli  e coordinandoli,  gli strumenti ed  i relativi
          mezzi  finanziari  previsti   nel   campo   della   ricerca
          finalizzata,   applicata    e  di    sviluppo  tecnologico,
          secondo linee  programmatiche approvate dal CIPE.
            16. Nel caso in cui per  lo  svolgimento  di  determinate
          attivita'  sia  richiesto   il    possesso   di    apposito
          titolo  di   studio,  questo costituisce requisito  per  la
          stipulazione   del   contratto   di   formazione  e  lavoro
          finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.
            17. I  lavoratori iscritti negli  elenchi di cui all'art.
          19 della legge 2    aprile  1968,  n.  482,    assunti  con
          contratto  di    formazione  e lavoro, sono considerati  ai
          fini delle percentuali  d'obbligo di cui all'art. 11  della
          stessa legge".
            -  Il    testo  della  legge   21 dicembre   1978, n. 845
          (Leggequadro in materia  di formazione   professionale)  e'
          pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1978, n.
          362.