Art. 2.
                       Modalita' di attivazione
  1. I tirocini  formativi e di orientamento sono  promossi, anche su
proposta  degli enti  bilaterali e  delle associazioni  sindacali dei
datori di  lavoro e dei  lavoratori, da parte dei  seguenti soggetti,
anche tra loro associati:
  a) agenzie per l'impiego istituite ai  sensi degli articoli 24 e 29
della legge  28 febbraio  1987, n.  56, sezioni  circoscrizionali per
l'impiego  di  cui  all'articolo   1  della  medesima  legge,  ovvero
strutture,  aventi analoghi  compiti  e  funzioni, individuate  dalle
leggi regionali;
  b) universita' e istituti di istruzione universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
    c) provveditorati agli studi;
  d)  istituzioni scolastiche  statali  e non  statali che  rilascino
titoli di  studio con valore  legale, anche nell'ambito dei  piani di
studio previsti dal vigente ordinamento;
  e)  centri  pubblici  o  a partecipazione  pubblica  di  formazione
professionale e/o  orientamento nonche' centri operanti  in regime di
convenzione  con  la  regione   o  la  provincia  competente,  ovvero
accreditati ai sensi dell'articolo 17  della legge 24 giugno 1997, n.
196;
  f)  comunita' terapeutiche,  enti ausiliari  e cooperative  sociali
purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
  g) servizi di  inserimento lavorativo per disabili  gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
  2.  I  tirocini  possono   essere  promossi  anche  da  istituzioni
formative  private, non  aventi  scopo di  lucro,  diverse da  quelle
indicate in  precedenza, sulla base di  una specifica autorizzazione,
fatta salva la possibilita' di revoca, della regione.
 
           Note all'art. 2:
            Gli  articoli  24 e 29 nonche' 1  della legge 28 febbraio
          1987, n. 56  (Norme  sull'organizzazione  del  mercato  del
          lavoro) cosi' recitano:
            "Art.   24  (Istituzione delle  agenzie  per  l'impiego).
          -   1.   Con decreto del  Ministro    del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  sentita  la  commissione centrale per
          l'impiego,  le  commissioni  regionali  e  gli  organi   di
          governo  delle  regioni interessate,  e' istituita  in ogni
          regione  l'agenzia  per  l'impiego.    Essa,  operando   in
          coordinamento  con gli  osservatori nazionali  e  regionali
          del     lavoro,     nonche'  con     i   servizi   preposti
          all'orientamento  ed alla  formazione professionale, svolge
          ogni attivita' utile al fine di:
            a) incentivare  l'incontro  tra  domanda  ed  offerta  di
          lavoro;
            b)    promuovere   iniziative   volte   ad   incrementare
          l'occupazione;
            c)  favorire l'impiego  dei soggetti   piu' deboli    nel
          mercato  del lavoro;
            d)    sottoporre    alla    commissione    regionale  per
          l'impiego   ed   ai  competenti    organi  della    regione
          proposte e  programmi di  politica attiva del lavoro, anche
          al   fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della
          regione in materia.
            2.  Il Ministro  del lavoro  e  della previdenza  sociale
          fissa    le  direttive  generali    per  lo     svolgimento
          dell'attivita'     delle  agenzie  per  l'impiego,  per  il
          coordinamento  tra le stesse nonche' della  loro  attivita'
          con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro
          e   della   previdenza  sociale.  L'agenzia per  l'impiego,
          nella  sua qualita'  di organo  tecnico progettuale,  attua
          gli  indirizzi della commissione regionale per l'impiego.
            3. Il Ministro  del lavoro e della previdenza    sociale,
          di  concerto con   il  Ministro   del  tesoro,  con  propri
          decreti,   sentite   la  commissione  centrale    e  quelle
          regionali  per  l'impiego,   nonche' gli organi di  governo
          delle regioni interessate,   determina la struttura  ed  il
          funzionamento delle agenzie, ne  nomina i direttori e fissa
          sia  il  contingente    di personale che,   su proposta del
          direttore, potra' essere assunto  con contratto a   termine
          di  diritto  privato,    anche  a  tempo parziale,   sia il
          relativo trattamento  economico. Il direttore e' scelto  di
          norma  tra  il  personale della pubblica amministrazione in
          possesso  di elevata  professionalita'  e   di  pluriennale
          comprovata  esperienza  nel    campo  delle   politiche del
          lavoro; esso   puo' essere  scelto  anche    tra  personale
          estraneo  all'amministrazione    in  possesso  di  analoghi
          requisiti ed e'  assunto con contratto di diritto privato a
          termine e rinnovabile.
            4. Il Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro
          del  lavoro  e  della   previdenza     sociale,   determina
          annualmente       il     fabbisogno  finanziario   per   il
          funzionamento delle agenzie.
            5.    Presso  le    agenzie puo'   essere comandato,   su
          indicazione      del   direttore,   personale   da    altre
          amministrazioni  dello  Stato, dagli enti locali,  da  enti
          pubblici  anche  economici  e  dalle  universita', restando
          i   relativi  oneri  a  carico   delle  amministrazioni  di
          provenienza.
            6. Per lo  svolgimento della sua attivita'  l'agenzia per
          l'impiego si  avvale  dei    locali  e  delle  attrezzature
          fornite    dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale e degli enti pubblici.
            7. In deroga al comma 1,  il Ministro del lavoro e  della
          previdenza  sociale,    sentita  la   commissione  centrale
          per   l'impiego,    la commissione   regionale     e    gli
          organi    di    governo   della   regione interessata,   ha
          facolta'   di   non procedere    alla  istituzione    della
          agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano
          esistenti  analoghe    strutture, promosse   dalle regioni,
          che siano  idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al
          medesimo comma 1.
            8.  Nella    regione  Trentino-Alto    Adige  ai  compiti
          dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi  le
          province autonome di Trento e Bolzano".
            "Art.  29  (Disciplina speciale per  le province autonome
          di Trento e di     Bolzano).   -     1.    Le      funzioni
          attribuite         alle      commissioni  circoscrizionali,
          provinciali e  regionali per l'impiego,  nell'ambito  delle
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, sono esercitate
          dalle commissioni locali  e  provinciali,    istituite  con
          legge provinciale ai sensi degli  articoli 8, n.  23), e 9,
          n.    5),  del  testo    unico delle leggi   costituzionali
          concernenti  lo   Statuto  speciale   per  il Trentino-Alto
          Adige,  approvato   con decreto   del   Presidente    della
          Repubblica   31  agosto  1972,  n.  670, e  delle  relative
          norme  di attuazione.
            2.   Le province   autonome di   Trento  e    di  Bolzano
          determinano  gli  ambiti      territoriali      ai     fini
          dell'istituzione    delle     sezioni  circoscrizionali  ai
          sensi dell'art. 1, comma 2.
            3.  Sono  fatte  comunque  salve    le  competenze  delle
          province autonome in materia  di apprendistato, categorie e
          qualifiche dei  lavoratori,  addestramento  e    formazione
          professionale    attribuite  alle    stesse  ai sensi dello
          statuto e delle relative norme di attuazione.
            4. Ai  fini di  coordinare l'attivita'  dell'osservatorio
          nazionale del mercato del lavoro  di  cui  all'art.  8  con
          quella   degli  osservatori  istituiti    dalle    province
          autonome, le  stesse  stipulano   apposite convenzioni  con
          il Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
            "Art.  1    (Commissioni e sezioni circoscrizionali   per
          l'impiego). - 1. Ai  fini  dell'attuazione  della  politica
          attiva  dell'impiego  e  della mobilita' sono  istituite le
          sezioni circoscrizionali   per l'impiego per    l'esercizio
          delle  funzioni  ad esse  attribuite dalla  presente legge.
            2.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale,
          previo parere della  commissione  regionale  per l'impiego,
          determina  le  sezioni circoscrizionali    per    l'impiego
          e    ne    definisce    gli    ambiti territoriali, tenendo
          conto delle  caratteristiche locali del mercato del lavoro,
          delle articolazioni degli altri   organi  amministrativi  e
          dei collegamenti sul territorio.
            3.    Nell'ambito   della   circoscrizione, il  direttore
          dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e   della   massima
          occupazione,  su  proposta  della commissione regionale per
          l'impiego,        previo    parere    della     commissione
          circoscrizionale    istituita    a norma   del   successivo
          comma 5,   puo' istituire    recapiti    periodici    della
          sezione        circoscrizionale       per   l'impiego   per
          l'espletamento anche   temporaneo  di    compiti  esecutivi
          connessi con il servizio di collocamento.
            4.   I   lavoratori  residenti     nel  territorio  della
          circoscrizione, che intendono  concludere  un  contratto di
          lavoro   subordinato,   devono iscriversi  nelle  liste  di
          collocamento della sezione circoscrizionale per  l'impiego.
          Senza  cambiare    la    propria   residenza essi   possono
          trasferire  la  loro iscrizione, previa cancellazione della
          precedente, nella   lista di    collocamento    di    altra
          circoscrizione,    conservando  l'anzianita'  di iscrizione
          maturata.
            5.  Presso   ciascuna   sezione    circoscrizionale    e'
          istituita  la commissione  circoscrizionale per  l'impiego.
          Essa  e' nominata  dal direttore  dell'ufficio  provinciale
          del    lavoro  e  della  massima occupazione ed e' composta
          dal responsabile della sezione o da  un  suo  delegato,  in
          qualita'  di    presidente, da quattro   rappresentanti dei
          lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro
          designati  dalle  associazioni     sindacali   maggiormente
          rappresentative    sul  piano  nazionale.  Per  ogni membro
          effettivo e' nominato un supplente.
            6. La  commissione di  cui al  comma 5  dura in    carica
          tre    anni e svolge   le funzioni  attualmente  attribuite
          agli organi  collegiali locali dall'art. 26  della legge 29
          aprile 1949, n.  264, e dall'art.  33 della legge 20 maggio
          1970, n. 300, nonche' quelle  attribuite  alle  commissioni
          comunali    per il  lavoro a domicilio,  di cui  all'art. 5
          della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
            7. La   commissione circoscrizionale,  nell'ambito  delle
          direttive  e  dei    criteri stabiliti   dal Ministro   del
          lavoro  e della  previdenza sociale  e  dalla   commissione
          regionale   per   l'impiego,  impartisce disposizione  alla
          sezione  circoscrizionale ai   fini  dell'attuazione  delle
          procedure del collocamento e  delle rilevazioni sul mercato
          del lavoro.
            8.    Fino  alla    istituzione    nei  singoli    ambiti
          territoriali  della nuova  struttura   circoscrizionale  il
          servizio    del  collocamento continua ad  essere    svolto
          dalle  commissioni  e   sezioni esistenti. In sede di prima
          attuazione di quanto  disposto nel comma 2, il Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale procede ad  istituire  le
          sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego    entro sei mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge.
            9. Resta fermo  quanto disposto dall'art. 23 della  legge
          29 aprile 1949, n. 264".
            - L'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (norme  in
          materia di promozione dell'occupazione) cosi' recita:
            "Art.  17 (Riordino della formazione professionale). - 1.
          Allo  scopo  di  assicurare    ai  lavoratori      adeguate
          opportunita'  di    formazione  ed elevazione professionale
          anche  attraverso l'integrazione del sistema di  formazione
          professionale con il  sistema scolastico e con il mondo del
          lavoro e un piu'  razionale utilizzo delle risorse vigenti,
          anche    comunitarie,    destinate        alla   formazione
          professionale   ed   al      fine   di   realizzare      la
          semplificazione   normativa   e   di   pervenire   ad   una
          disciplina organica  della materia, anche con   riferimento
          ai  profili formativi di speciali rapporti di  lavoro quali
          l'apprendistato ed il contratto di   formazione  e  lavoro,
          il  presente  articolo    definisce i seguenti principi   e
          criteri  generali, nel  rispetto dei   quali sono  adottate
          norme  di   natura regolamentare costituenti la  prima fase
          di un  piu' generale,  ampio  processo di   riforma   della
          disciplina  in materia:
            a)  valorizzazione della  formazione professionale  quale
          strumento  per   migliorare  la  qualita'  dell'offerta  di
          lavoro,  elevare  le capacita'   competitive del    sistema
          produttivo,    in particolare  con riferimento alle medie e
          piccole  imprese ed alle imprese artigiane  e  incrementare
          l'occupazione,     attraverso   attivita'    di  formazione
          professionale   caratterizzate    da    moduli  flessibili,
          adeguati    alle diverse     realta'   produttive    locali
          nonche'   di  promozione   ed aggiornamento   professionale
          degli   imprenditori,   dei  lavoratori autonomi, dei  soci
          di   cooperative, secondo modalita'    adeguate  alle  loro
          rispettive specifiche esigenze;
            b)  attuazione  dei  diversi   interventi formativi anche
          attraverso il ricorso generalizzato  a stages, in  grado di
          realizzare    il  raccordo  tra    formazione    lavoro   e
          finalizzati     a    valorizzare  pienamente    il  momento
          dell'orientamento  nonche' a  favorire un primo    contatto
          dei giovani con le imprese;
            c)    svolgimento    delle    attivita'   di   formazione
          professionale da parte delle  regioni  e/o  delle  province
          anche   in   convenzione   con   istituti   di   istruzione
          secondaria  e   con   enti    privati  aventi     requisiti
          predeterminati;
            d)  destinazione  progressiva  delle  risorse di  cui  al
          comma    5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993,  n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori
          nell'ambito  di piani formativi  aziendali  o  territoriali
          concordati     tra   le    parti  sociali,   con  specifico
          riferimento alla formazione di lavoratori   in costanza  di
          rapporto  di  lavoro,   di     lavoratori   collocati    in
          mobilita',    di  lavoratori disoccupati   per   i    quali
          l'attivita'  formativa  e'  propedeutica all'assunzione; le
          risorse di  cui alla presente lettera confluiranno in   uno
          o   piu'  fondi   nazionali,  articolati   regionalmente  e
          territorialmente  aventi  configurazione  giuridica di tipo
          privatistico e gestiti    con  partecipazione  delle  parti
          sociali;  dovranno altresi' essere definiti i meccanismi di
          integrazione del fondo di rotazione;
            e)  attribuzione  al    Ministro  del  lavoro  e    della
          previdenza  sociale  di    funzioni   propositive ai   fini
          della  definizione da  parte  del comitato di cui  all'art.
          5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione
          delle    competenze     acquisite    con   la    formazione
          professionale;
            f)  adozione  di  misure  idonee   a  favorire,   secondo
          piani  di intervento predisposti  d'intesa con le  regioni,
          la formazione  e la mobilita' interna o esterna al  settore
          degli  addetti  alla  formazione  professionale  nonche' la
          ristrutturazione     degli  enti   di   formazione   e   la
          trasformazione   dei   centri   in   agenzie  formative  al
          fine    di migliorare  l'offerta  formativa   e  facilitare
          l'integrazione  dei sistemi;  le  risorse  finanziarie   da
          destinare    a   tali   interventi saranno  individuate con
          decreto  del Ministro   del   lavoro e    della  previdenza
          sociale  nell'ambito  delle disponibilita', da preordinarsi
          allo  scopo, esistenti   nel Fondo   di cui    all'art.  1,
          comma  7,    del  decreto-legge  20  maggio 1993,   n. 148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236;
            g) semplificazione  delle procedure,  definite a  livello
          nazionale  anche  attraverso    parametri  standard,    con
          deferimento ad  atti delle amministrazioni  competenti e  a
          strumenti  convenzionali oltre  che delle  disposizioni  di
          natura  integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della
          disciplina    di specifici aspetti nei  casi previsti dalle
          disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;
            h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
            2. Le disposizioni regolamentari di cui  al comma 1  sono
          emanate,  a  norma dell'art.  17, comma  2, della  legge 23
          agosto 1988,  n. 400, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, con uno o    piu'  decreti,
          sulla proposta del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  i  Ministri   della   pubblica   istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca      scientifica   e
          tecnologica, per le  pari opportunita', del  tesoro,    del
          bilancio    e  della    programmazione  economica,   per la
          funzione  pubblica  e gli  affari  regionali,   sentita  la
          Conferenza  permanente  per   i rapporti  tra lo  Stato, le
          regioni e  le province autonome  di Trento  e  di  Bolzano,
          previo  parere delle  competenti commissioni parlamentari.
            3.  A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o
          di acconto a  valere sulle   risorse del   Fondo    sociale
          europeo    e dei   relativi cofinanziamenti   nazionali  e'
          istituito, presso  il  Ministero  del tesoro  -  Ragioneria
          generale   dello   Stato   -     Ispettorato  generale  per
          l'amministrazione    del    Fondo    di  rotazione      per
          l'attuazione  delle politiche   comunitarie   (IGFOR),   un
          fondo     di    rotazione    con amministrazione autonoma e
          gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.   9 della  legge
          25 novembre 1971, n. 1041.
            4.  Il    fondo di   cui al comma  3 e' alimentato  da un
          contributo a carico dei  soggetti privati  attuatori  degli
          interventi  finanziati,  nonche',  per   l'anno 1997, da un
          contributo  di  lire  30    miliardi  che  gravera'   sulle
          disponibilita'  derivanti  dal  terzo    del  gettito della
          maggiorazione  contributiva  prevista  dall'art. 25   della
          legge    21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce,  ai sensi
          dell'art. 9, comma 5, del    decreto-legge   20      maggio
          1993,     n.  148,   convertito,  con modificazioni,  dalla
          legge  19  luglio  1993, n.  236,  al Fondo   di  rotazione
          per  la formazione professionale  e per l'accesso  al Fondo
          sociale  europeo  previsto    dal  medesimo  art.  25 della
          citata legge n.  845 del 1978.
            5.  Il  fondo di  cui al comma  3 utilizzera' le  risorse
          di  cui al comma   4   per   rimborsare    gli    organismi
          comunitari   e   nazionali, erogatori  dei   finanziamenti,
          nelle   ipotesi    di   responsabilita'  sussidiaria  dello
          Stato  membro ai   sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE)
          n.  2082/93 del Consiglio  del 20 luglio 1993,    accertate
          anche  precedentemente alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
            6.  Entro sessanta  giorni dalla   data di    entrata  in
          vigore  della  presente legge   il Ministro del  tesoro, di
          concerto con   il Ministro del lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   stabilisce  con  proprio  decreto  le  norme  di
          amministrazione e di gestione del fondo  di cui al comma 3.
          Con il  medesimo  decreto  e'  individuata  l'aliquota  del
          contributo  a carico   dei   soggetti  privati  di  cui  al
          comma  4,  da  calcolare sull'importo   del   finanziamento
          concesso,     che     puo'     essere  rideterminata    con
          successivo      decreto  per     assicurare    l'equilibrio
          finanziario del predetto fondo.   Il contributo  non  grava
          sull'importo  dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto
          i beneficiari".