Art. 3. Garanzie assicurative 1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche' presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilita' civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attivita' eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. 2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante puo' assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL. 3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo e' calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
Nota all'art. 3: - Il testo del D.M. del 18 giugno 1988 (Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e le relative modalita' di applicazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152.