Art. 3.
                        Garanzie assicurative
  1. I  soggetti promotori  sono tenuti  ad assicurare  i tirocinanti
contro  gli  infortuni sul  lavoro  presso  l'Istituto nazionale  per
l'assicurazione  contro gli  infortuni  sul  lavoro (INAIL),  nonche'
presso idonea  compagnia assicuratrice per la  responsabilita' civile
verso  terzi. Le  coperture assicurative  devono riguardare  anche le
attivita'   eventualmente  svolte   dal  tirocinante   al  di   fuori
dell'azienda e  rientranti nel progetto formativo  e di orientamento.
Le regioni  possono assumere  a proprio carico  gli oneri  connessi a
dette coperture assicurative.
  2. Nel  caso in cui  i soggetti  promotori delle iniziative  di cui
all'art.  1 siano  le strutture  pubbliche competenti  in materia  di
collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che
ospita  il  tirocinante  puo'   assumere  a  proprio  carico  l'onere
economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
  3. Ai fini  dell'assicurazione contro gli infortuni  del lavoro, il
premio assicurativo e' calcolato sulla base della retribuzione minima
annua valevole  ai fini del  calcolo delle prestazioni INAIL  e sulla
base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della
tariffa dei premi,  approvata con decreto ministeriale  del 18 giugno
1988.
 
           Nota all'art. 3:
            - Il testo del D.M. del 18 giugno 1988 (Nuova tariffa dei
          premi  per l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul
          lavoro   e   le   malattie  professionali  per  il  settore
          industriale,    e le relative modalita' di applicazione) e'
          pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale 30  giugno  1988,  n.
          152.