Art. 4.
                    Tutorato e modalita' esecutive
  1. I soggetti promotori garantiscono  la presenza di un tutore come
responsabile didatticoorganizzativo  delle attivita'; i  soggetti che
ospitano   i   tirocinanti   indicano   il   responsabile   aziendale
dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
  2.  I  tirocini sono  svolti  sulla  base di  apposite  convenzioni
stipulate tra  i soggetti promotori e  i datori di lavoro  pubblici e
privati. Alla  convenzione, che  puo' riguardare piu'  tirocini, deve
essere allegato un  progetto formativo e di  orientamento per ciascun
tirocinio, contenente:
  a) obiettivi e modalita'  di svolgimento del tirocinio assicurando,
per gli studenti, il raccordo  con i percorsi formativi svolti presso
le strutture di provenienza;
  b) i nominativi del tutore  incaricato dal soggetto promotore e del
responsabile aziendale;
  c)   gli  estremi   identificativi  delle   assicurazioni  di   cui
all'articolo 3;
  d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
  e) il settore aziendale di inserimento.
  3.  L'esperienza puo'  svolgersi  in piu'  settori operativi  della
medesima organizzazione lavorativa.
  4. Qualora  le esperienze  si realizzino  presso una  pluralita' di
aziende,  le convenzioni  possono  essere stipulate  tra il  titolare
della  struttura   che  promuove  i  tirocini   e  l'associazione  di
rappresentanza  dei  datori  di  lavoro interessati.  E'  ammessa  la
stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti
istituzionali competenti  a promuovere  i tirocini e  le associazioni
dei datori di lavoro interessate.
  5.  I  modelli  di  convenzione   e  di  progetto  formativo  e  di
orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.