Art. 5.
                             Convenzioni
  1.  I soggetti  promotori  sono tenuti  a  trasmettere copia  della
convenzione e  di ciascun progetto  formativo e di  orientamento alla
regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per  territorio in materia di ispezione
nonche' alle  rappresentanze sindacali aziendali ovvero  in mancanza,
agli  organismi locali  delle  confederazioni sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.