Art. 7.
                               Durata
  1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
  a)  non  superiore a  quattro  mesi  nel  caso  in cui  i  soggetti
beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
  b) non superiore a sei mesi  nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano  lavoratori  inoccupati  o   disoccupati  ivi  compresi  quelli
iscritti alle liste di mobilita';
  c) non superiore a sei mesi  nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano  allievi degli  istituti professionali  di Stato,  di corsi  di
formazione professionale,  studenti frequentanti  attivita' formative
postdiploma  o post  laurea, anche  nei diciotto  mesi successivi  al
completamento della formazione;
  d)  non superiore  a  dodici mesi  per  gli studenti  universitari,
compresi  coloro  che  frequentano corsi  di  diploma  universitario,
dottorati  di  ricerca   e  scuole  o  corsi   di  perfezionamento  e
specializzazione  nonche'  di scuole  o  corsi  di perfezionamento  e
specializzazione  postsecondari  anche  non universitari,  anche  nei
diciotto mesi successivi al termine degli studi;
  e)  non  superiore  a  dodici  mesi nel  caso  in  cui  i  soggetti
beneficiari  siano   persone  svantaggiate  ai  sensi   del  comma  1
dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione
dei soggetti individuati al successivo punto f);
  f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori
di handicap.
  2. Nel computo  dei limiti sopra indicati non si  tiene conto degli
eventuali periodi  dedicati allo svolgimento del  servizio militare o
di quello civile, nonche' dei  periodi di astensione obbligatoria per
maternita'.
  3. Le eventuali proroghe del  tirocinio sono ammesse entro i limiti
massimi di durata  indicati nel presente articolo,  ferme restando le
procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.
 
           Nota all'art. 7:
            -   L'art.   4,   comma   1,   della   legge  8  novembre
          1991,  n.  381 (Disciplina delle cooperative sociali) cosi'
          recita:
            "1. Nelle cooperative che svolgono  le attivita'  di  cui
          all'art.  1,  comma  1,  lettera b), si considerano persone
          svantaggiate  gli  invalidi  fisici,        psichici      e
          sensoriali,  gli   ex  degenti   di  istituti psichiatrici,
          i      soggetti    in    trattamento     psichiatrico,    i
          tossicodipendenti,   gli alcolisti,   i   minori in    eta'
          lavorativa    in  situazioni  di  difficolta'  familiare, i
          condannati ammessi alle misure alternative alla  detenzione
          previste  dagli  articoli 47,  47 -bis, 47 -ter e 48  della
          legge 26 luglio 1975, n.  354, come modificati dalla  legge
          10    ottobre   1986,   n. 663.   Si   considerano  inoltre
          persone svantaggiate  i  soggetti indicati   con    decreto
          del  Presidente    del Consiglio dei Ministri,  su proposta
          del Ministro del   lavoro e della  previdenza  sociale,  di
          concerto  con  il  Ministro  della sanita', con il Ministro
          dell'interno e  con  il Ministro  per  gli affari  sociali,
          sentita   la   Commissione  centrale  per  le   cooperative
          istituita dall'art.  18 del   citato   decreto  legislativo
          del  Capo    provvisorio  dello  Stato 14 dicembre 1947, n.
          1577, e successive modificazioni".