Art. 8. Estensibilita' ai cittadini stranieri 1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonche' ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocita' e criteri e modalita' da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.