Art. 8.
                Estensibilita' ai cittadini stranieri
  1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che
effettuino esperienze  professionali in Italia, anche  nell'ambito di
programmi comunitari,  in quanto compatibili con  la regolamentazione
degli stessi,  nonche' ai cittadini extracomunitari  secondo principi
di reciprocita'  e criteri e  modalita' da definire  mediante decreto
del Ministro del  lavoro e della previdenza sociale,  di concerto con
il Ministro dell'interno, il Ministro  della pubblica istruzione e il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.