IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                           di concerto con 
  i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  della
sanita' e dei trasporti e della navigazione 
  Visto il decreto legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  relativo
all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
imballaggio; 
  Visti gli articoli 15 e 18, commi 2, lettera m), e 4, del  predetto
decreto legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  che  individuano  i
soggetti obbligati alla tenuta dei registri di  carico  e  scarico  e
disciplinano i contenuti e le modalita' di tenuta nonche'  l'adozione
del modello uniforme di registro; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  sezione
consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
  1. Sono approvati i modelli di registro di  carico  e  scarico  dei
rifiuti riportati negli allegati A e B. 
  2. Il registro di carico e scarico e' composto da fogli numerati  e
vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le
modalita' indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica. 
  3. I  registri  di  carico  e  scarico  tenuti  mediante  strumenti
informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La  stampa  di
tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista  per  le
diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo  5  febbrio  1997,  n.  22,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di
controllo. 
  4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i  produttori  di
rifiuti non pericolosi hanno la  facolta'  di  adempiere  all'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico anche  con  i  seguenti
registri, scritture e documentazione contabili: 
    a) registri IVA di acquisto e vendite; 
    b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni; 
    c) altri registri o documentazione contabile la  cui  tenuta  sia
prevista da disposizioni di legge. 
  5. I registri, la documentazione e le scritture  contabili  di  cui
alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di
carico e scarico a condizione che siano numerati  e  vidimati,  siano
integrati  dal  formulario  di  cui  all'articolo  15   del   decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi,
da annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1,  del
citato  decreto  legislativo  e   secondo   le   modalita'   indicate
nell'allegato C: 
    a) data di produzione o di presa  in  carico  e  di  scarico  del
rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data  in  cui
il movimento viene effettuato; 
    b) le caratteristiche del rifiuto; 
    c) le quantita'  dei  rifiuti  prodotti  all'interno  dell'unita'
locale o presi in carico; 
    d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto; 
    e) il numero del  formulario  che  accompagna  il  trasporto  dei
rifiuti presi in carico o avviati ad  operazioni  di  recupero  o  di
smaltimento; 
    f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale. 
  6. I registri tenuti  dalle  associazioni  di  categoria  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5  febbraio  1997,
n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al  comma  4  possono  essere
vidimati con la procedura prevista dalla  normativa  vigente  per  le
scritture contabili. 
          Avvertenza: 
Il testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
                                     atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                          - Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante: 
                  "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
                   91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 
               imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e' pubblicato 
                    nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, 
                   supplemento ordinario. Il testo dell'art. 12 e' il 
          seguente: 
                      "Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I 
             soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di 
           tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati 
                  e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono 
                         annotare, con cadenza almeno settimanale, le 
                     informazioni sulle caratteristiche qualitative e 
                quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della 
          comunicazione annuale al catasto. 
                     2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle 
                   imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di 
          recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: 
                  a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la 
          destinazione specifica dei rifiuti; 
                 b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed 
          il mezzo di trasporto utilizzato; 
               c) il metodo di trattamento impiegato. 
                    3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di 
           produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di 
          rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano 
              attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei 
            commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione 
              dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni 
               dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei 
                 registri relativi alle operazioni di smaltimento dei 
                 rifiuti di discarica, che devono essere conservati a 
                     tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' 
                        devono essere consegnati all'autorita' che ha 
          rilasciato l'autorizzazione. 
                 4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non 
             eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed 
              una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere 
                    all'obbligo della tenuta dei registri di carico e 
                  scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni 
              di categoria interessate o loro societa' di servizi che 
          provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile. 
               5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in 
               qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa 
          richiesta. 
                6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme 
                    di registro di carico e scarico e degli eventuali 
             documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta 
               degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni 
          vigenti". 
                - Il testo dell'art. 18, commi 2, lettera m), e 4 del 
          D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente: 
               " m) l'adozione di un modello uniforme del registro di 
                  cui all'art. 12 e la definizione delle modalita' di 
                  tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli 
          eventuali documenti sostitutivi del registro stesso". 
                      "4. Salvo che non sia diversamente disposto dal 
           presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui 
            al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
                  della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del 
                   Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri 
             dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della 
              sanita', nonche', quando le predette norme riguardano i 
           rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, 
              rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, 
                       alimentari e forestali e dei trasporti e della 
          navigazione". 
                     - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 
              agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita' 
              di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
          dei Ministrio e' il seguente: 
                 "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati 
            regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di 
                  autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge 
              espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, 
           per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere 
               adottati con decreti interministeriali, ferma restando 
                    la necessita' di apposita autorizzazione da parte 
                           della legge. I regolamenti ministeriali ed 
              interministeriali non possono dettare norme contrarie a 
             quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono 
                    essere comunicati al Presidente del Consiglio dei 
          Ministri prima della loro emanazione". 
 
           Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs.  5  febbraio
          1997, n. 22 e' il seguente: 
            "1. I  soggetti  di  cui  all'art.  11,  comma  3,  hanno
          l'obbligo di tenere un registro di carico  e  scarico,  con
          fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui
          devono  annotare,  con  cadenza  almeno   settimanale,   le
          informazioni   sulle    caratteristiche    qualitative    e
          quantitative dei  rifiuti,  da  utilizzare  ai  fini  della
          comunicazione annuale al catasto". 
            - Il testo del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 5 
          febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: 
            "3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di
          raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti
          e gli intermediari di rifiuti, ovvere svolge le  operazioni
          di recupero  e  di  smaltimento  dei  rifiuti,  nonche'  le
          imprese e gli enti che producono rifiuti  pericolosi  e  le
          imprese e gli enti che  producono  rifiuti  non  pericolosi
          derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di  cui
          all'art. 7, comma  3,  lettere  c)  e  d),  sono  tenuti  a
          comunicare annualmente  con  le  modalita'  previste  dalla
          legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  le   quantita'   e   le
          caratteristiche   qualitative   dei    rifiuti    prodotti,
          recuperati e smaltiti.  Sono  esonerati  da  tale  obbligo,
          limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi,  i
          piccoli imprenditori artigiani di  cui  all'art.  2083  del
          codice civile che non hanno piu'  di  tre  dipendenti.  Nel
          caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi
          al servizio  pubblico  di  raccolta,  la  comunicazione  e'
          effettuata dal gestore del servizio". 
            - Il testo dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
          600, recante: "Imposte sui redditi delle persone fisiche  e
          giuridiche", e' il seguente: 
            "Art. 14 (Scritture contabili delle imprese  commerciali,
          delle societa' e degli enti equiparati). - Le societa', gli
          enti e gli imprenditori commerciali di cui al  primo  comma
          dell'art. 13 devono in ogni caso tenere: 
               a) il libro giornale e il libro degli inventari; 
            b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul  valore
          aggiunto; 
            c)  scritture  ausiliarie  nelle  quali   devono   essere
          registrati  gli   elementi   patrimoniali   e   reddituali,
          raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di
          desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi
          e negativi che concorrono alla determinazione del reddito; 
            d) scritture ausiliarie di  magazzino,  tenute  in  forma
          sistematica  e  secondo  norme  di  ordinata  contabilita',
          dirette  a  seguire  le  variazioni  intervenute   tra   le
          consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono
          essere registrate le  quantita'  entrate  ed  uscite  delle
          merci  destinate  alla  vendita;   dei   semilavorati,   se
          distintamente  classificati  in   inventario,   esclusi   i
          prodotti in  corso  di  lavorazione;  dei  prodotti  finiti
          nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad
          essere in essi fisicamente  incorporati;  degli  imballaggi
          utilizzati per il  confezionamento  dei  singoli  prodotti;
          delle  materie  prime  tipicamente  consumate  nella   fase
          produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli
          altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni  del
          committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati
          per categorie  di  inventario,  possono  essere  effettuate
          anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore
          al mese. Nelle  stesse  scritture  possono  inoltre  essere
          annotati, anche alla fine del periodo di imposta, i cali  e
          le  altre   variazioni   di   quantita'   che   determinano
          scostamenti tra le  giacenze  fisiche  effettive  e  quelle
          desumubili dalle scritture di  carico  e  scarico.  Per  le
          attivita' elencate ai  numeri  1)  e  2)  del  primo  comma
          dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  le
          registrazioni  vanno  effettuate  solo  peri  movimenti  di
          carico e scarico dei magazzini  interni  centralizzati  che
          forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita,  con
          esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art.  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.
          627. Per la produzione di beni, opere, forniture e  servizi
          la cui valutazione e' effettuata  a  costi  specifici  o  a
          norma  dell'art.  63  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,   e   successive
          modificazioni, le scritture ausiliarie sono  costituite  da
          schede di lavorazione dalle quali devono risultare i  costi
          specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di
          lavorazione sostituiscono le rilevazioni  di  carico  e  di
          scarico dei singoli beni specificamente acquistati  per  le
          predette  produzioni.   Dalle   scritture   ausiliarie   di
          magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi
          a singoli beni o a  categorie  inventariali  il  cui  costo
          complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il
          venti per cento di quello sostenuto  nello  stesso  periodo
          per tutti i beni  sopraindicati.  I  beni  o  le  categorie
          inventariali  che  possono  essere  esclusi  devono  essere
          scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale. 
            I soggetti stessi devono inoltre  tenere,  in  quanto  ne
          ricorrano   i   presupposti,   il   registro    dei    beni
          ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino  di
          cui ai successivi articoli  16  e  17  e  i  libri  sociali
          obbligatori di cui ai numeri 1 e  seguenti  dell'art.  2421
          del codice civile. 
            I soggetti che adottano contabilita' in codice o  che  si
          avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici  e  simili
          per l'elaborazione di dati contabili  sono  obbligati  alla
          tenuta  di  apposito  registro  nel  quale  devono   essere
          riportate il  codice  adottato  e  le  corrispondenti  note
          interpretative,    le     procedure     meccanizzate     e,
          specificamente, in ordine cronologico, le elaborazioni  dei
          dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione  e
          relativi fogli di programmazione e  l'inventario  dei  vari
          supporti meccanografici sia dei flussi  dei  dati  sia  dei
          programmi. 
            Le societa' e gli enti il cui bilancio  o  rendiconto  e'
          soggetto  per  legge  o  per  statuto   alla   approvazione
          dell'assemblea o di altri organi possono  effettuare  nelle
          scritture  contabili   gli   aggiornamenti   conseguenziali
          all'approvazione stessa fino al termine  stabilito  per  la
          presentazione della dichiarazione. 
            Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al  primo
          comma  che  esercitano  attivita'  commerciali   all'estero
          mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti  che
          esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili
          organizzazioni,   devono   rilevare   nella    contabilita'
          distintamente  i  fatti  di  gestione  che  interessano  le
          stabili  organizzazioni,   determinando   separatamente   i
          risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse. 
            Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla  lettera
          d) devono essere  tenute  a  partire  dal  secondo  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui per la  seconda  volta
          consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art.  53
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 597, ed il valore complessivo delle  rimanenze  di
          cui agli  articoli  62  e  63  dello  stesso  decreto  sono
          superiori  rispettivamente  a  cinque  miliardi  e  a   due
          miliardi di lire.  L'obbligo  cessa  a  partire  dal  primo
          periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  per  la
          seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o  il
          valore delle rimanenze e' inferiore a tale  limite.  Per  i
          soggetti il cui periodo di  imposta  e'  diverso  dall'anno
          solare l'ammontare  dei  ricavi  deve  essere  ragguagliato
          all'anno. Ai fini della  determinazione  dei  limiti  sopra
          indicati  non  si   tiene   conto   delle   risultanze   di
          accertamenti  se  l'incremento  non  supera  di  oltre   il
          quindici per cento i valori dichiarati". 
            - Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. 5  febbraio  1997,  n.
          22, e' il seguente: 
            "Art.  15  (Trasporto  dei  rifiuti).  -  1.  Durante  il
          trasporto i rifiuti sono accompagnati da un  formulario  di
          identificazione dal quale devono risultare, in particolare,
          i seguenti dati: 
               a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
               b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
               c) impianto di destinazione; 
               d) data e percorso dell'istradamento; 
               e) nome ed indirizzo del destinatario. 
            2. Il formulario di identificazione di  cui  al  comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e firmato dal detentore dei rifiuti,  e  controfirmato  dal
          trasportatore.  Una  copia  del  formulario  deve  rimanere
          presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate
          in  arrivo  dal  destinatario,  sono  acquisite   una   dal
          destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
          trasmetterne una al detentore. Le copie del 
          formulario devono essere conservate per cinque anni. 
            3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i   rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia. 
            4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  al
          trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che 
          gestisce il servizio pubblico. 
            5. Il modello uniforme di formulario  di  identificazione
          di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla 
          data di entrata in vigore del presente decreto". 
            - Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 5 
          febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: 
            "1. I  soggetti  di  cui  all'art.  11,  comma  3,  hanno
          l'obbligo di tenere un registro di carico  e  scarico,  con
          fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui
          devono  annotare,  con  cadenza  almeno   settimanale,   le
          informazioni   sulle    caratteristiche    qualitative    e
          quantitative dei  rifiuti,  da  utilizzare  ai  fini  della
          comunicazione annuale al catasto". 
            - Il testo del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 5 
          febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: 
            "4. I soggetti la cui produzione  annua  di  rifiuti  non
          eccede le cinque tonnellate di rifiuti  non  pericolosi  ed
          una tonnellata di  rifiuti  pericolosi,  possono  adempiere
          all'obbligo della tenuta dei registri di carico  e  scarico
          dei rifiuti anche tramite le  organizzazioni  di  categoria
          interessate o loro societa' di servizi  che  provvedono  ad
          annotare i dati previsti con cadenza mensile".