Art. 2. Norme transitorie 1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purche' contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 1. 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 aprile 1998 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 27
Note all'art. 2: - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, recante: "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre 1982. - Il D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264. -Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, recante: "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992.