Art. 3
       Identificazione e catalogazione dei rifiuti pericolosi

  1.  Il  gestore  della  discarica  e' tenuto a predisporre apposita
documentazione  o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla
provenienza  ed  alla  allocazione,  il  settore  e  la trincea della
discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso.
  2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante
del  registro  di  cui  all'articolo  12,  del  decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il testo  dell'art. 12 del D.Lgs.  5 febbraio 1997, n.
          22, e' il seguente:
            "Art. 12   (Registri di carico   e  scarico).  -    1.  I
          soggetti    di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
          tenere un registro di carico e scarico, con  fogli numerati
          e vidimati  dall'ufficio del registro, su   cui      devono
          annotare,      con   cadenza   almeno     settimanale,   le
          informazioni    sulle  caratteristiche    qualitative     e
          quantitative  dei rifiuti,  da  utilizzare  ai  fini  della
          comunicazione  annuale  al catasto.
            2.    Il   registro tenuto   dagli  stabilimenti  e dalle
          imprese  che svolgono   attivita' di   smaltimento  e    di
          recupero  di rifiuti  deve, inoltre, contenere:
            a)  l'origine,   la quantita',   le caratteristiche e  la
          destinazione specifica dei rifiuti;
            b) la data  del carico e dello   scarico dei  rifiuti  ed
          il mezzo di trasporto utilizzato;
            c) il metodo di trattamento impiegato.
            3.  I    registri  sono  tenuti   presso ogni impianto di
          produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento  di
          rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
          attivita'  di  raccolta  e trasporto, e presso la  sede dei
          commercianti e degli intermediari  che hanno la  detenzione
          dei   rifiuti. I registri  sono conservati per  cinque anni
          dalla  data  dell'ultima  registrazione, ad  eccezione  dei
          registri  relativi  alle  operazioni  di  smaltimento   dei
          rifiuti  in  discarica, che devono   essere   conservati  a
          tempo   indeterminato   ed    al    termine  dell'attivita'
          devono    essere     consegnati   all'autorita'    che   ha
          rilasciato l'autorizzazione.
            4. I  soggetti la cui produzione   annua di  rifiuti  non
          eccede  le 5 tonnellate di  rifiuti non  pericolosi ed  una
          tonnellata   di  rifiuti  pericolosi,  possono    adempiere
          all'obbligo della tenuta  dei registri di carico  e scarico
          dei   rifiuti anche tramite le  organizzazioni di categoria
          interessate  o loro societa'  di servizi che  provvedono ad
          annotare i dati previsti con cadenza mensile.
            5. Le  informazioni contenute nel  registro sono rese  in
          qualunque momento all'autorita'  di  controllo  che  ne  fa
          richiesta.
            6.  In   attesa dell'individuazione del modello  uniforme
          di  registro  di  carico  e  scarico  e    degli  eventuali
          documenti  sostitutivi,  nonche' delle modalita' di  tenuta
          degli stessi, continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni
          vigenti".