Art. 2. 
  1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito
bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al  modello  riportato
negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti
o dal soggetto che effettua il trasporto.  Qualora  siano  utilizzati
strumenti informatici i formulari devono essere stampati su  carta  a
modulo continuo a ricalco. 
  2. Il formulario e' stampato su carta idonea  a  garantire  che  le
indicazioni figuranti su una  delle  facciate  non  pregiudichino  la
leggibilita' delle indicazioni apposte  sull'altra  facciata  e  deve
essere compilato secondo le modalita' indicate nell'allegato "C".