Art. 2. 1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco. 2. Il formulario e' stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilita' delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalita' indicate nell'allegato "C".