Art. 3. 1. Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati. 2. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonche' le norme tecniche che disciplinano le attivita' di trasporto dei rifiuti.
Nota all'art. 3: - Il regolamento CE/259/93 recante: "Sorveglianza e controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunita' europea nonche' in entrata ed in uscita dal suo territorio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 6 febbraio 1997, n. L 30.