Art. 2. 1. Ciascuna commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed e' composta dal presidente e da quattro membri. 2. Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari e associati, di ruolo, fuori ruolo o a riposo di discipline afferenti alle aree previste dall'ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale. 3. I membri vengono scelti da quattro terne, designate dal Consiglio dell'ordine professionale degli assistenti sociali competente per territorio, composte da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori ordinari, straordinari e associati di ruolo, fuori ruolo od a riposo e ricercatori confermati afferenti ad aree scientificodisciplinari relative all'ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale; b) professori a contratto per materie professionali, inerenti le discipline dell'area di servizio sociale; c) liberi professionisti iscritti all'albo degli assistenti sociali con non meno di cinque anni di esercizio professionale ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari; d) assistenti sociali dipendenti da pubbliche amministrazioni inquadrati da non meno di cinque anni in un profilo professionale che comprenda almeno una delle attivita' di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari da parte dell'amministrazione di appartenza, ne' da parte dell'ordine professionale cui siano eventualmente iscritti. 4. Fino a quando non vi siano liberi professionisti che abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione all'albo, i competenti consigli possono designare, quali membri delle terne, assistenti sociali iscritti all'albo ai sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84. 5. Per ciascuna commissione sono nominati anche i membri supplenti in numero almeno pari alla meta' dei membri effettivi, scegliendo dalle stesse terne fornite dagli ordini. E' altresi' nominato un presidente supplente tra i professori aventi i requisiti di cui al comma 2.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 della gia' citata legge 23 marzo 1993, n. 84, e' il seguente: "Art. 1 (Professione di assistente sociale). - 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnicoprofessionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno e di disagio e puo' svolgere attivita' didatticoformative. 2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e puo' esercitare attivita' di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. 3. La professione di assistente sociale puo' essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. 4. Nella collaborazione con l'autorita' giudiziaria, l'attivita' dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnicoprofessionale". - Per il testo dell'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, si veda nelle note alle premesse.