Art. 2.
  1. Ciascuna  commissione esaminatrice  e' nominata con  decreto del
Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica  e tecnologica
ed e' composta dal presidente e da quattro membri.
  2.  Il  presidente viene  nominato  fra  i professori  universitari
ordinari, straordinari e associati, di  ruolo, fuori ruolo o a riposo
di discipline afferenti alle aree previste dall'ordinamento didattico
del diploma universitario in servizio sociale.
  3.  I  membri  vengono  scelti  da  quattro  terne,  designate  dal
Consiglio   dell'ordine   professionale  degli   assistenti   sociali
competente  per territorio,  composte  da  persone appartenenti  alle
seguenti categorie:
  a) professori  ordinari, straordinari  e associati di  ruolo, fuori
ruolo  od  a  riposo  e  ricercatori  confermati  afferenti  ad  aree
scientificodisciplinari   relative   all'ordinamento  didattico   del
diploma universitario in servizio sociale;
  b) professori  a contratto  per materie professionali,  inerenti le
discipline dell'area di servizio sociale;
  c) liberi professionisti iscritti all'albo degli assistenti sociali
con non meno  di cinque anni di esercizio professionale  ai quali non
siano state applicate sanzioni disciplinari;
  d)  assistenti  sociali  dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni
inquadrati da non meno di cinque anni in un profilo professionale che
comprenda almeno una delle attivita' di cui all'art. 1 della legge 23
marzo  1993, n.  84,  ai  quali non  siano  state applicate  sanzioni
disciplinari  da parte  dell'amministrazione  di  appartenza, ne'  da
parte dell'ordine professionale cui siano eventualmente iscritti.
  4. Fino  a quando  non vi siano  liberi professionisti  che abbiano
maturato  almeno cinque  anni  di iscrizione  all'albo, i  competenti
consigli  possono designare,  quali  membri  delle terne,  assistenti
sociali iscritti all'albo  ai sensi dell'art. 2 della  legge 23 marzo
1993, n. 84.
  5. Per ciascuna commissione sono  nominati anche i membri supplenti
in numero  almeno pari  alla meta'  dei membri  effettivi, scegliendo
dalle  stesse terne  fornite dagli  ordini. E'  altresi' nominato  un
presidente supplente  tra i professori  aventi i requisiti di  cui al
comma 2.
 
           Note all'art. 2:
            - Il   testo dell'art. 1 della    gia'  citata  legge  23
          marzo 1993, n.  84, e' il seguente:
            "Art.    1 (Professione   di   assistente sociale).  - 1.
          L'assistente   sociale        opera    con        autonomia
          tecnicoprofessionale    e  di   giudizio in tutte le   fasi
          dell'intervento per   la prevenzione, il  sostegno    e  il
          recupero  di    persone,  famiglie, gruppi   e comunita' in
          situazioni  di  bisogno  e  di  disagio  e  puo'   svolgere
          attivita' didatticoformative.
            2.  L'assistente  sociale  svolge  compiti  di  gestione,
          concorre  all'organizzazione  e alla programmazione  e puo'
          esercitare attivita' di coordinamento e  di  direzione  dei
          servizi sociali.
            3.  La  professione    di assistente sociale puo'  essere
          esercitata in  forma  autonoma  o  di  rapporto  di  lavoro
          subordinato.
            4.    Nella collaborazione  con l'autorita'  giudiziaria,
          l'attivita' dell'assistente           sociale            ha
          esclusivamente      funzione tecnicoprofessionale".
            -  Per  il testo dell'art.  2 della legge 23  marzo 1993,
          n.  84, si veda nelle note alle premesse.