Art. 3. 1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. 2. La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale: teoria e metodi del servizio sociale con esplicito riferimento ai suoi principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali, politica sociale, organizzazione del servizio sociale. 3. La commissione propone tre temi tra i quali viene sorteggiato quello da svolgere. 4. Il tempo massimo per la prova scritta e' stabilito in cinque ore. 5. Per gli elaborati delle prove scritte dovra' essere garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalita' del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata. 6. La prova orale consiste in una discussione individuale riguardante l'elaborato scritto e argomenti teoricopratici relativi all'attivita' svolta durante il tirocinio professionale nonche' i relativi riferimenti istituzionali e legislativi. 7. La prova pratica consiste nell'analisi, nella discussione e nella formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione. 8. Sono ammessi alla prova orale quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto sia nella prova scritta che in quella pratica. 9. La commissione delibera al termine di ciascuna prova orale e pratica assegnando i voti di merito. 10. Il candidato ottiene l'idoneita' quando ha conseguito almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove previste. 11. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo derivante dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.