Art. 3.
  1.  Gli   esami  di  Stato  di   abilitazione  all'esercizio  della
professione di  assistente sociale  consistono in una  prova scritta,
una prova pratica e una prova orale.
  2. La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi
delle discipline dell'area  di servizio sociale: teoria  e metodi del
servizio  sociale   con  esplicito  riferimento  ai   suoi  principi,
fondamenti,   metodi,  tecniche   professionali,  politica   sociale,
organizzazione del servizio sociale.
  3. La  commissione propone tre  temi tra i quali  viene sorteggiato
quello da svolgere.
  4. Il  tempo massimo per  la prova  scritta e' stabilito  in cinque
ore.
  5. Per  gli elaborati delle  prove scritte dovra'  essere garantito
l'anonimato  dei  candidati  mediante  l'obbligo  di  deposito  e  di
conservazione degli  elaborati medesimi  in buste chiuse  e sigillate
non trasparenti,  con le  generalita' del  candidato contenute  in un
apposito foglio in busta separata.
  6.  La   prova  orale  consiste  in   una  discussione  individuale
riguardante l'elaborato  scritto e argomenti  teoricopratici relativi
all'attivita'  svolta durante  il tirocinio  professionale nonche'  i
relativi riferimenti istituzionali e legislativi.
  7.  La prova  pratica  consiste nell'analisi,  nella discussione  e
nella formulazione  di proposte di  soluzione di un  caso prospettato
dalla commissione.
  8.  Sono  ammessi  alla  prova orale  quei  candidati  che  abbiano
raggiunto i sei decimi del voto sia nella prova scritta che in quella
pratica.
  9. La  commissione delibera  al termine di  ciascuna prova  orale e
pratica assegnando i voti di merito.
  10. Il candidato ottiene l'idoneita'  quando ha conseguito almeno i
sei decimi dei voti in ciascuna delle prove previste.
  11. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli
esami ed  assegna a ciascun  candidato il voto  complessivo derivante
dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.