Art. 4.
  1.  Gli  esami  di  Stato per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione  di  assistente sociale  hanno  luogo  ogni anno  in  due
sessioni. Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza
del  Ministro   dell'universita'  e   della  ricerca   scientifica  e
tecnologica, che indica  le sedi di esame scegliendole  tra le citta'
sedi  di  universita'  o  istituti di  istruzione  universitaria  con
diplomi universitari in servizio sociale, previo parere del Consiglio
universitario nazionale.
  2. Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in
una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.
  3. La data di inizio degli esami di Stato e' stabilita per tutte le
sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale.
  4. Il candidato  che non si presenti al suo  turno perde il diritto
all'esame  e non  puo' conseguire  alcun rimborso  della tassa  e del
contributo versati.