Art. 4. 1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale hanno luogo ogni anno in due sessioni. Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che indica le sedi di esame scegliendole tra le citta' sedi di universita' o istituti di istruzione universitaria con diplomi universitari in servizio sociale, previo parere del Consiglio universitario nazionale. 2. Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza. 3. La data di inizio degli esami di Stato e' stabilita per tutte le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale. 4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non puo' conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati.