Art. 5. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 marzo 1998 p. Il Ministro: Guerzoni Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 45
Nota all'art. 5: - Per il titolo del decreto ministeriale 9 settembre 1957 si veda nelle note alle premesse.