Art. 5.
  1. Per  quanto non espressamente previsto  dal presente regolamento
si applicano le  disposizioni del vigente regolamento  sugli esami di
Stato,  approvato  con  decreto  ministeriale  9  settembre  1957,  e
successive modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 30 marzo 1998
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998
  Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 45
 
           Nota all'art. 5:
            - Per il   titolo del decreto  ministeriale  9  settembre
          1957 si veda nelle note alle premesse.