Art. 2. 
Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi 
  1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41,  comma  8,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al  Ministro  per  la
solidarieta' sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti
dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e  l-ter),  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma  1,  lettera
c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonche' le misure
urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone
affette da handicap grave nel territorio  regionale.  Qualora,  entro
due anni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  le
regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle  quote  di
competenza, nei  limiti  delle  disponibilita'  assegnate,  ai  sensi
dell'articolo 3, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   provvede   alla
riprogrammazione  delle  risorse   assegnate   e   alla   conseguente
ridestinazione alle regioni. 
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  testo    dell'art.  41,  comma  8, della legge   5
          febbraio 1992, n.  104, e' il seguente:
            "8. Il Ministro   per gli affari sociali  entro  il    15
          aprile di ogni anno, presenta  una relazione  al Parlamento
          sui dati  relativi allo stato di attuazione delle politiche
          per  l'handicap  in  Italia,  nonche' sugli indirizzi   che
          saranno seguiti.   A tal fine    le  Amministrazioni  dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento    autonomo, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano  e gli enti locali
          trasmettono, entro il  28 febbraio  di ciascun  anno,  alla
          Presidenza  del    Consigli  dei  Ministri  tutti    i dati
          relativi agli  interventi di  loro competenza  disciplinati
          dalla  presente    legge. Nel   primo anno  di applicazione
          della presente legge la relazione e' presentata entro il 30
          ottobre".