Art. 3. 
                        Copertura finanziaria 
  1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo  39,  comma
2, lettere l-bis) e l-ter), della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
introdotte dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  della  presente
legge, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per  l'anno  1998,
di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni  ai  sensi  dell'articolo
42, comma 2, della citata legge n. 104 del  1992,  tenuto  conto  del
numero di  persone  con  handicap  di  particolare  gravita'  di  cui
all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992. 
  2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli  41-bis  e
41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti  dall'articolo
1, comma 1, lettera d), della presente legge, e' autorizzata la spesa
di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi  per  l'anno
1999. 
  3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire  37  miliardi
per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno  1999  e  a  lire  59
miliardi  per  l'anno  2000,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
1998,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento   relativo   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 21 maggio 1998 
                              SCALFARO 
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          Turco, Ministro per la solidarieta' sociale 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
 
           Nota all'art. 3:
            - Il testo   dell'art.  42,  comma  2,  della  legge    5
          febbraio 1992, n.  104, e' il seguente:
            "2.   Il   Ministro   per  gli affari  sociali  provvede,
          sentito     il  Comitato   nazionale   per   le   politiche
          dell'handicap  di  cui  all'art.  41,  alla    ripartizione
          annuale  del fondo  tra le  regioni e  le province autonome
          di Trento  e di  Bolzano,  in proporzione  al numero  degli
          abitanti".
            - Per   il testo dell'art.  3,    comma  3,  relativo  ai
          soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla legge  5
          febbraio 1992, n. 104, si veda nelle note all'art. 1, comma
          1, lettera c).