Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992. 2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999. 3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 maggio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' il seguente: "2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti". - Per il testo dell'art. 3, comma 3, relativo ai soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera c).